Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29922 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4233-2017 proposto da:

SODEXO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO DE BERARDINIS, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., A.M.D.P., L.L.,

M.M., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BOEZIO 19, presso

lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che le rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6043/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2016, R.G.N. 2833/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO DE BERARDINIS;

udito l’Avvocato GILBERTO CERUTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 6043/2016, in sede di procedimento instaurato ai sensi della L. n. 92 del 2012, aveva rigettato il reclamo proposto da Sodexo Italia spa avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma aveva dichiarato la illegittimità dei licenziamenti intimati dalla predetta società a C.L., A.M.d.P., M.M. e L.L..

La corte romana aveva preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di mutatio libelli sollevata dalla società con riguardo agli ulteriori appalti dalla stessa gestiti ed al possibile utilizzo in essi delle lavoratrici, ritenendo comunque presenti le allegazioni a riguardo già nelle precedenti fasi del giudizio e peraltro esercitabili i poteri del Giudice al fine dell’accertamento della verità.

Aveva peraltro valutato sussistente l’interesse ad agire nel giudizio da parte delle lavoratrici poichè, se pur le stesse erano state assunte dalla impresa subentrata nell’appalto, permaneva un interesse giuridicamente rilevante a conseguire un risultato utile. A riguardo la Corte riteneva che, se pur in caso di cessazione dell’appalto il contratto collettivo prevedesse un sistema di procedure idonee a garantire la costituzione di un rapporto lavorativo ex novo con l’impresa subentrante, detta tutela non poteva escludere quella prestata al lavoratore dalla legge in caso di superamento dei poteri di recesso attribuiti al datore di lavoro. In tale contesto valutava corretta la decisione del tribunale inerente il mancato adempimento dell’obbligo di repechage e la conseguente illegittimità del licenziamento, nonchè l’indennità risarcitoria riconosciuta.

Avverso detta decisione Sodexo Italia spa proponeva ricorso affidandolo a sette motivi cui resistevano con controricorso le lavoratrici. La società depositava successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la società denuncia la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 nonchè delle norme collettive che disciplinano il c.d. cambio appalto (CCNL turismo, CCNL del settore Pulizia) ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo censura la valutazione della corte sulla conservazione della tutela inerente l’illegittimo licenziamento anche nelle ipotesi di cambio appalto e di assunzione del lavoratore presso l’impresa subentrante. In particolare rileva la diversità e contrapposizione tra la disciplina del licenziamento individuale e la situazione in cui si assicuri la continuità lavorativa a seguito del cambio appalto.

Il motivo risulta infondato. Questa corte ha avuto occasione di chiarire che “Ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l’acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo” (Cass. n. 12613/2007)

Al suddetto principio è stata data continuità con la recente decisione secondo la quale “la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell’appalto di servizi non implica, di per sè, rinuncia all’impugnazione dell’atto di recesso,dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l’acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo. Tale principio conserva validità nel caso in esame, neppure risultando circostanze fattuali ulteriori e significative nel senso voluto dalla società” (Cass. n. 22121/2016).

I principi enunciati chiariscono la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell’originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l’impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all’impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell’occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l’impresa subentrante), sicchè non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all’altro l’originario datore di lavoro, sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.

A non diversa conclusione si giunge peraltro anche con la nuova disciplina di cui alla L. n. 122 del 2016, art. 30(sostitutiva del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29), non applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, ma richiamata dalla società a sostegno delle proprie tesi, poichè la disposizione chiarisce che “L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”. La norma conferma la diversità dei rapporti lavorativi instaurati all’esito del passaggio del lavoratore da un appalto all’altro e lascia inalterate le obbligazioni sorte nei singoli rapporti.

Il motivo deve essere disatteso.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 4), in quanto la corte territoriale avrebbe omesso di considerare e pronunciarsi sulla circostanza che alcun licenziamento per motivo oggettivo era stato adottato, ma il passaggio, in ragione del cambio appalto, dei lavoratori all’impresa subentrante. In tale contesto alcun obbligo di repechage era ipotizzabile a carico dell’originario datore di lavoro. Il motivo non risulta fondato in quanto la corte d’appello, richiamando i principi espressi da questa corte, ha chiaramente considerato la circostanza del passaggio ad altra impresa, ma ha rilevato che tale passaggio e quindi la garanzia di prosecuzione della attività lavorativa, costituisce tutela aggiuntiva a quella propria del licenziamento illegittimo. Alcuna omissione è dunque riscontrabile.

3)- Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 100 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1), per aver, la corte di merito, erroneamente ritenuto sussistente l’interesse ad agire delle lavoratrici.

Per quanto sopra affermato, circa la distinzione tra i rapporti di lavoro e la permanenza dell’interesse del lavoratore a mantenere il rapporto di lavoro preesistente, pur in presenza di nuova occupazione, deve ritenersi infondato il motivo.

4)- Con il quarto motivo è denunciata la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 2697 c.c.(ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, il giudice del reclamo, ritenuto applicabile il repechage e comunque ritenuto violato tale obbligo per assenza di prova, da parte del datore di lavoro, dell’impossibilità del reimpiego dei lavoratori. E’ denunciato l’erronea attribuzione degli oneri probatori in capo al datore di lavoro.

Questa Corte ha chiarito anche recentemente che “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonchè di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cd. “repechage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (Cass. n.12101/2016; conf. Cass. n. 24882/2017). La decisione del giudice del gravame risulta coerente con le indicazioni ed i principi riportati. Il motivo deve essere rigettato.

5)-Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2697 c.c. e art. 421 c.p.c. per la mancata acquisizione della prova richiesta. La Sodexo lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali dirette ad accertare lo stato di difficoltà in cui versava la società, il venir meno di appalti ed il ricorso a procedure di mobilità.

La Corte territoriale, nel rigettare il reclamo, ha evidentemente (implicitamente) confermato quanto già in proposito valutato dal tribunale con riguardo alla circostanza che, a fronte di specifiche indicazioni delle lavoratrici sugli appalti in corso nei quali avrebbero potuto essere adibite, la società non aveva chiesto di confutare tali precise allegazioni, limitandosi ad allegare e chiedere di provare lo stato di difficoltà e la cessazione di alcuni appalti. Anche in questa sede la Sodexo ha allegato le medesime circostanze(peraltro non indicando ove e come proposte alla corte d’appello) già correttamente ritenute non sufficienti dal giudice del merito in quanto non idonee a confutare specificamente le precise indicazioni delle lavoratrici. Il motivo è infondato.

6) Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo documentalmente provato e la violazione degli artt. 115e 429 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Con tale motivo la società lamenta l’omesso esame dei capitoli di prova inerenti la dedotta crisi aziendale, dimostrativa, a suo dire, della esistenza del giustificato motivo del licenziamento.

Il motivo risulta inammissibile per varie ragioni: secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter cod. proc. civ., comma 5 il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, come sopra già chiarito,ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure con riguardo alla assenza di prova sulla impossibilità del repechage.

L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente.

Deve altresì rilevarsi che i dedotti capitoli di prova bon sono stati trascritti ed inseriti nel ricorso così rendendo lo stesso, a riguardo, privo del carattere di autosufficienza necessario per ogni valutazione.

Il motivo si appalesa quindi inammissibile.

7) Con l’ultimo motivo è dedotta la violazione dell’art. 18, comma 5, St. Lav. sull’indennità risarcitoria (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), non avendo, la corte territoriale, ai fini di una equa determinazione,valutato le condizioni in cui era avvenuta la cessazione del rapporto (cessazione dell’appalto, prosecuzione del rapporto con altra impresa).

Il motivo risulta infondato poichè il giudice di appello ha motivato la adeguatezza della indennità già liquidata dal tribunale in ragione dei parametri legali (anzianità, numero dipendenti dimensioni impresa). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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