Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29922 del 13/12/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/12/2017, (ud. 21/11/2017, dep.13/12/2017),  n. 29922

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Sagedil ha agito nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici-G.S.E. s.p.a. davanti al Tribunale di Roma e, premesso di essere titolare di un impianto fotovoltaico, per il quale ha ottenuto il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 28 luglio 2005 (c.d. Primo Conto Energia), da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione Istat, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6 D.M. cit.; che G.S.E., con nota del 7/4/2015, ha comunicato alla società l’avvio del procedimento di rideterminazione della tariffa spettante e di recupero delle eventuali maggiori somme erogate, a seguito della norma di interpretazione autentica del D.M. 28 luglio 2005, art. 6, comma 6, ad opera del D.M. 6 febbraio 2006, art. 4, comma 1, che ha escluso l’aggiornamento Istat per le tariffe incentivanti richieste successivamente all’entrata in vigore del Primo conto Energia, come nel caso, ha chiesto la disapplicazione dell’atto di comunicazione da parte di G.S.E. del recupero delle somme, l’accertamento del diritto a conseguire la tariffa incentivante in relazione all’impianto fotovoltaico in oggetto, con il conseguente riconoscimento della rivalutazione Istat, e quindi la condanna di G.S.E. al pagamento dei relativi importi, e comunque l’accertamento negativo del diritto di G.S.E. alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di rivalutazione secondo gli indici Istat e del diritto alla compensazione tra le somme pretese a titolo di restituzione e quelle dovute a titolo di incentivo.

La società Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. s.p.a. ha presentato ricorso ex art. 41 c.p.c., sostenendo che la controversia promossa dalla Sagedil spetta al Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 7 c.p.a. e art. 133 c.p.a., comma 1, lett. o).

Resiste con controricorso la Sagedil.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art. 380 ter c.p.c., chiedendo che si dichiari la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

Queste Sezioni unite si sono ripetutamente espresse con le ordinanze, tra le altre, dell’11 aprile 2017, n. 10650 e del 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410, 10411, nel senso di ritenere che la causa, avente ad oggetto, nella sostanza, il D.M. 6 febbraio 2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., comma 1, lett. o), che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

E, con ampia motivazione, l’ordinanza del 4/5/2017, n.10795 ha argomentato la ritenuta giurisdizione amministrativa sulla controversia introdotta dal soggetto produttore di energia fotovoltaica, ammesso, a seguito di specifica convenzione, stipulata col gestore dei servizi energetici, a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 6 al fine di contestare la rimodulazione disposta dal D.L. n. 91 del 2014, art. 26 convertito con modificazioni, dalla L. n. 116 del 2014, sul rilievo che la predetta disposizione non ha definito per intero la vicenda, rimettendone la regolamentazione a successivi decreti ministeriali ed, infine, a singoli provvedimenti del gestore, chiamato ad intervenire non nella veste di mera controparte della convenzione (capace, perciò, di soli atti paritetici), ma come P.A., destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l’esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l’attuazione della superiore volontà di legge. Nella memoria illustrativa, Sagedil ha obiettato che la controversia di cui si tratta è meramente diretta a contestare la pretesa restitutoria di G.S.E. delle somme corrisposte a titolo di rivalutazione Istat, e quindi avrebbe ad oggetto la mera ripetizione di indebito oggettivo e non sarebbe pertanto attinente al rapporto di concessione, rientrando unicamente nella previsione di cui all’art. 2033 c.c., da cui la giurisdizione ordinaria.

A detta interpretazione non può accedersi.

Ed infatti, la domanda avanzata dalla Sagedil come sopra sintetizzata nella parte espositiva verte proprio sull’accertamento del diritto a conseguire la tariffa incentivante con il riconoscimento della rivalutazione Istat, con le consequenziali condanne e sull’accertamento negativo del diritto di G.S.E. alla ripetizione di quanto già corrisposto a detto titolo, e quindi riguarda proprio la rimodulazione delle tariffe incentivanti adottate dal gestore nell’esercizio dei suoi poteri.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

La recente stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale seguito giustifica la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, avanti al quale rimette le parti; compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

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