Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29921 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.U.M.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio

dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BIA RAFFAELE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 23968/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 6.10.09, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“E’ chiesta la correzione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 23968/2009. Si sostiene esservi un errore materiale nel dispositivo (e nella corrispondente pag. 4 della motivazione) laddove, deciso l’accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione, risulta pronunciata la cassazione della impugnata sentenza “limitatamente alle annualità 2002 e 2003”.

Il ricorrente assume la necessità di correggere le relative parti dell’ordinanza previo riferimento, invece, alle annualità 1998, 1999 e 2000.

L’intimata agenzia delle entrate non ha svolto difese.

In effetti è agevolmente verificabile dalla motivazione della dianzi citata ordinanza: (a) che la lite attenne a istanze di rimborso dell’irap versata dal ricorrente “negli anni dal 1998 al 2001”; (b) che la tesi del contribuente venne accolta in separata sentenza del giudice tributario in relazione all’istanza relativa all’Irap dell’anno 2001, con conseguente giudicato estensibile agli acconti oggetto del giudizio approdato, nella specie, alla sede di legittimità; (C) che nel resto – e dunque in relazione alle residue annualità 1998, 1999 e 2000 – la Corte ritenne il ricorso (avverso la sentenza di rigetto della commissione tributaria regionale) manifestamente fondato.

Tanto emergendo in modo planare dal tenore della motivazione, è chiaramente ascrivibile a semplice errore materiale (frutto di mera svista) la circostanza che la cassazione con rinvio sia stata poi disposta “limitatamente alle annualità 2002 e 2003″ (non oggetto di contenzioso), anzichè – come sorretto dalla motivazione – per le annualità dal 1998 al 2000 compresi. In tal senso il ricorso per correzione, soggetto alle disposizioni di cui all’art. 380-bis c.p.c., può essere definito con pronunzia di accoglimento”;

– che il collegio condivide il contenuto della relazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza suddetta nel senso che, anzichè “limitatamente alle annualità 2002 e 2003”, si intenda la cassazione con rinvio riferita “alle annualità dal 1998 al 2000 compresi”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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