Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29921 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 20/11/2018), n.29921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23864/2014 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA TOMASSINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIACARMELA SINISCALCHI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MAZZINI N.

142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNA ABBATE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9754/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/05/2014 R.G.N. 3809/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 3809 in data 8 – 29 maggio 2014 accoglieva per quanto di ragione il gravame interposto da D.G., avverso la pronuncia n. 3427 del 2009 emessa dal giudice del lavoro di Benevento. Per l’effetto, in parziale riforma di quest’ultima dichiarava il diritto di D.G.G. al riconoscimento del 3^ livello retributivo di cui all’art. 15 C.C.N.L., dipendenti studi professionali a decorrere dal 10 febbraio 1996, condannando quindi I.F. al pagamento, in favore dell’attore, di complessivi Euro 32.820,75 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive e indennità di mancato preavviso in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti da (OMISSIS), ivi compresi 8889,76 per i titoli di cui alla sentenza di 10 grado. Condannava I.F. al pagamento delle spese relative a doppio grado di giudizio, compensate per 1/3 liquidate per il residuo a carico dell’appellato.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione I.F. con atto del 10 ottobre 2014, affidato a tre motivi, cui ha resistito il D.G., mediante controricorso in data 13 – 14 novembre 2014.

Memoria ex art. 378 c.p.c., è stata depositata per il controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato in relazione alla denunciata motivazione di accoglimento del gravame (con il quale era stata impugnata la condanna generica pronunciata dal giudice adito, sebbene l’attore avesse chiesto una condanna specifica per ciascuna causale delle voci di credito come da analitici conteggi), la violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., comma 1^, n. 3 – dell’art. 278 c.p.c. e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1^, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti. Nel caso di specie sarebbe bastato al D.G. operare un calcolo puramente matematico per ritenere precisamente la somma oggetto della condanna di pagamento.

Con il secondo motivo – concernente l’accoglimento dell’appello avverso il ritenuto erroneo mancato riconoscimento al D.G. del 3^ livello di cui contratto collettivo di settore- il dr. I. si è doluto della violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – della violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli studi professionali; inoltre, ex art. 360 c.p.c., comma 1^, n. 5, ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, essendo rinvenibile nella motivazione dell’impugnata sentenza il mancato/insufficiente esame di punti decisivi della controversia ed esistendo insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Infatti, l’accoglimento del suddetto motivo di gravame veniva giudicato fondato dalla Corte d’Appello sulla valutazione assolutamente difforme rispetto a quella operata dal giudice di prime cure, in relazione alle prove testimoniali assunte in 1^ grado, ma tale valutazione era intervenuta su argomentazioni contrastanti con il dato testuale ed era fondata su un travisamento dei fatti, di talchè non era possibile l’identificazione del procedimento logico giuridico seguito.

Mediante il terzo motivo il ricorrente – circa l’aver la Corte distrettuale ritenuto, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, che il D.G. avesse goduto di tutte le ferie maturate – è stata dedotta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2697 e 2734 c.c., nonchè dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, ed ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1^, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: la Corte territoriale aveva rilevato che dall’esame delle buste paga prodotte si evinceva che l’appellante al momento del licenziamento non aveva goduto di 105 giorni di ferie, nè percepito la relativa indennità e poichè il dr. I. con lettera del (OMISSIS) aveva rimesso complessivi Euro 9829,74 di cui 2924,07 x 60 giorni di ferie non godute, il D.G. aveva quindi diritto all’indennità per gli ulteriori giorni 45, pari a complessivi Euro 2671,13 e non già all’importo richiesto in ragione di Euro 2924,07. La Corte di appello non aveva motivato in alcun modo raccoglimento del gravame in proposito, nè illustrato il processo logico giuridico seguito, che aveva condotto a disattendere completamente le conclusioni anche sul punto della sentenza di primo grado. L’esame delle buste paga prodotte era stato, infatti, ritenuto elemento necessario e sufficiente per l’accoglimento del gravame, ad onta delle diverse deposizioni testimoniali attestanti l’avvenuto godimento delle ferie da parte del D.G.. E tanto ancora una volta in aperto contrasto con i principi espressi da Cassazione 2 settembre 2003 n. 12769 per le ipotesi come quelle in esame nella quale le risultanze delle buste paga erano state sconfessate in proposito da ben 6 testimoni (la pronuncia di Cass. lav. n. 12769 del 02/09/2003, invero, risulta così massimata: “I prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l’imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest’ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente”. In senso analogo v. anche Cass. lav. n. 8950 del 20/08/1991: i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale fanno fede, per quanto riguarda gli elementi in essi indicati, nei confronti del datore di lavoro che provvede alle annotazioni, le quali, tuttavia, non possono essere da quest’ultimo invocate a sostegno di propri assunti, se contestate dal lavoratore. Cfr. altresì Cass. lav. n. 2239 del 30/01/2017, secondo cui in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento, esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti).

Le anzidette doglianze di parte ricorrente vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni. Invero, con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha osservato che risultava fondata la prima censura mossa dall’appellante circa la pronunciata condanna generica, laddove è stato richiamato il principio secondo cui se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di danaro determinato o determinabile (c.d. condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti o quanto meno dell’opposizione del convenuto alla relativa richiesta di parte attrice, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi ad una condanna generica, ma deve decidere anche in ordine al quantum (allo scopo citando espressamente Cass. lav. 18-02-2011 n. 4051).

Secondo la Corte partenopea, nel caso di specie l’attore aveva chiesto, per le causali di cui al dispositivo della sentenza di primo grado, 8889,76 Euro, somma non contestata, al cui pagamento di conseguenza il convenuto andava condannato, così integrato il dispositivo della appellata pronuncia.

Le argomentazioni svolte a sostegno del ricorso (pag. 4) sul punto sono inammissibili ed inconferenti. Infatti, l’asserita violazione dell’art. 278 c.p.c., integra al più error in procedendo, che quindi andava ritualmente dedotta in relazione all’art. 360, n. 4 (non già n. 3) e soprattutto univocamente in termini di nullità, nei sensi di cui al medesimo art. 360, n. 4, ciò che non è stato, avendo il ricorrente in proposito – nell’illustrazione del motivo, comunque in modo assolutamente non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, (non bastando al riguardo il solo rinvio alla produzione di parte)- nonchè contraddittoriamente, allegato in primo luogo che il pagamento della somma di Euro 8.889,76 era stata contestato dal convenuto (il quale anche in appello aveva dedotto la mancanza di prova del diritto alla percezione degli importi non risultanti dai prospetti paga, sicchè non era vero che non vi fosse stata l’opposizione di esso I.), e che poi la sentenza del Tribunale non poteva interpretarsi come condanna generica, dovendosi tener conto dei dati che ancorchè non specificamente indicati, vengano assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, in quanto presupposti dalle parti e non controversi, dunque implicitamente acquisiti, laddove nella specie sarebbe bastato al D.G. operare un calcolo puramente matematico per ottenere precisamente la somma oggetto della condanna al pagamento; il tutto comunque senza alcuna chiara, puntuale e completa allegazione circa quanto dedotto e richiesto con il ricorso introduttivo e quanto invece espresso dalla difesa di parte resistente, laddove per di più da un lato si evidenzia, sempre genericamente e per relationem, la contestazione del convenuto in ordine alla spettanza dell’anzidetto importo di danaro e dall’altro, però, si assume la pronta liquidità del credito azionato in ordine a non meglio indicati dati pacificamente acquisiti, siccome non controversi. Ne deriva, per contro, che la rilevata incertezza andava prontamente e opportunamente eliminata, anche in vista di possibili e niente affatto improbabili opposizioni in sede di esecuzione, mediante l’univoca individuazione della somma dovuta.

Palesemente, inoltre, l’anzidetta doglianza non può dar luogo minimamente al vizio contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5, che deve riguardare una quaestio facti, e non di diritto, ossia la sussistenza o meno di una ben individuato fatto storico e decisivo, che non sia stato esaminato dall’organo giudicante, presupposti che all’evidenza non ricorrono nella specie, laddove per di più ratione temporis opera il nuovo testo del vigente cit. art. 360, n. 5, risalendo la sentenza qui impugnata al maggio dell’anno 2014, sicchè la motivazione di per sè non rileva se non quando in palese violazione del c.d. minimo costituzionale (cfr. sul punto in part. Cass sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014, nonchè la conforme ulteriore giurisprudenza di legittimità);

Quanto, poi, all’invocato riconoscimento del 3^ livello retributivo, secondo il contratto collettivo richiamato, applicato al rapporto di lavoro in esame fin dalla data del suo inizio (ma il cui riconoscimento vi era stato da parte datoriale a decorrere dal primo ottobre 2002), risultava fondato il gravame, secondo la Corte distrettuale, per avere il primo giudicante malamente interpretato le risultanze istruttorie, avuto riguardo alle declaratorie di cui al suddetto contratto collettivo, dovendo precisarsi che la prova testimoniale rilevava unicamente per il periodo fino al 30 settembre 2002, in quanto per il tempo successivo vi era stato comunque il riconoscimento del 3^ livello da parte dell’appellato nel corso del rapporto. Il tribunale aveva ritenuto generiche le deposizioni dei testi indicati dal D.G. (clienti dello studio) ed invece dettagliate e pertinenti quelle rese dai dipendenti dello studio medesimo, indicati dal convenuto (quindi loro datore di lavoro), nonchè inattendibile la deposizione di C.I., ancorchè giudicata circostanziata ed informata, perchè costei aveva avuto una controversia con lo I., conclusasi peraltro mediante transazione al momento dell’ascolto. Tale disamina veniva ritenuta non condivisibile dalla Corte distrettuale, innanzitutto avuto riguardo al fatto che tra i testi indicati dal convenuto suoi dipendenti, poteva tenersi conto limitatamente di quanto dichiarato da T.V., che era stata assunta nell’anno (OMISSIS), mentre il periodo considerato andava da (OMISSIS), la quale aveva però disinvoltamente parlato di ciò che faceva presso lo studio notarile già da epoca anteriore, e, probabilmente presa dalla foga, era andata oltre anche ciò che aveva dedotto lo stesso I., negando anche per il periodo successivo (per il quale era vi era stato riconoscimento spontaneo del 3^ livello da parte dello stesso notaio) i poteri di iniziativa del D.G., i rapporti con la clientela e l’esame della documentazione necessaria per i rogiti notarili. Invece, le mansioni svolte dall’appellante erano state confermate da M.E., dipendente dello studio fin dal (OMISSIS) (escussa perciò dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro), la quale, in particolare, aveva precisato che per tutto il periodo in cui l’attore aveva lavorato per il notaio I. aveva avuto rapporti diretti con i clienti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per gli atti da compiersi. Decisamente inattendibile risultava la testimonianza fornita dal G.P., dipendente dello studio, il quale aveva affermato che il D.G. provvedeva solo alla autentica delle auto, in quanto gli altri testi lo avevano sconfessato ricordando che questa era invece la mansione precipua del teste medesimo, che soltanto in caso di assenza era sostituito dal D.G.. Particolarmente specifica, circostanziata ed informata era stata la deposizione resa dalla teste C., frettolosamente giudicata inattendibile dal Tribunale siccome ritenuta apoditticamente contrastante con altre deposizioni, laddove poi lasciava perplessi la ipotizzata potenziale conflittualità, visto che la teste aveva comunque già da tempo, all’atto della sua deposizione, transatto complessivamente la controversia instaurata con la parte convenuta. Le dichiarazioni rese dalla C. risultavano, inoltre, in parte confermate anche da alcuni dipendenti dello studio, e soprattutto per ciò che concerne i rapporti con i clienti dai testi Ma.Fe., R.M. e Ca.Gi..

Quanto poi alle ferie maturate, dalle buste paga si evinceva che l’appellante al momento della comunicazione del licenziamento intimatogli non aveva goduto di 105 giorni (v. le precisazioni anche numeriche contenute sul punto nella motivazione della sentenza de qua), nè percepito la relativa indennità. Siccome con lettera del (OMISSIS) il convenuto aveva rimesso all’attore complessivi 9329,74 Euro, di cui 2924,07 x 60 giorni di ferie non goduti, ad avviso della Corte partenopea il D.G., quindi, aveva diritto al pagamento delle relative indennità in ragione dei residui ulteriori 45 giorni di ferie non goduti, pari a 2671,13 Euro (non già a Euro. 2924,07), non potendosi, d’altro canto, riconoscere la cessazione del rapporto di lavoro nel maggio 2006, allorquando era terminato il periodo di malattia, non avendo il lavoratore impugnato la sentenza di primo grado, laddove era stato ritenuto operativo il licenziamento fin dal 13-02-2006. In ogni caso, era risultato provato per testi che il (OMISSIS) il dipendente si era recato al lavoro, rimanendovi tutta la mattina, per cui non ricordando il teste IZ. l’orario del certificato medico, lo stato di malattia era iniziato dopo la cessazione del rapporto. Di conseguenza, nulla era dovuto per il periodo successivo al (OMISSIS), spettando tuttavia l’indennità di mancato preavviso, non corrisposta e quantificata in Euro 1930,78 mediante conteggio non specificamente contestato.

Pertanto, alla stregua delle anzidette articolate e lineari argomentazioni, immuni da errori logico-giuridici, appaiono manifestamente infondate le censure di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, laddove inammissibilmente in questa sede di legittimità l’istante dr. I. pretende di rivedere piuttosto in fatto, che in diritto, le motivate valutazioni con puntuali accertamenti operate dalla Corte di merito, che non risulta inoltre nemmeno aver pretermesso nel suo giudicare alcun elemento fattuale utile ai fini della decisione (cfr., tra le varie, Cass. 1^ civ. n. 24155 del 13/10/2017: il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. In senso analogo v. pure Cass. lav. n. 195 del 11/01/2016. V. altresì Cass. civ. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 8758 del 4/4/2017, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge, mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.

Cfr. inoltre Cass. 3^ civ. n. 11892 del 10/06/2016, secondo cui pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, -che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio -, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante).

Va ancora ricordato (cfr. Cass. 1^ civ. n. 16526 del 5/8/2016) che in tema di ricorso per cassazione concernente asseriti vizi della motivazione della sentenza impugnata, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (v. altresì Cass. sez. 6 – 5, n. 91 del 7/1/2014, secondo cui per l’effetto la Corte di Cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass., n. 15489 del 2007 e n. 5024 del 28/03/2012. V. altresì Cass. 1^ civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti. Conforme Cass. n. 3881 del 2006. V. ancora Cass. n. 7394 del 26/03/2010, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. In senso analogo v. anche Cass. n. 6064 del 2008 e n. 5066 del 5/03/2007.

Cfr. pure Cass. 2^ civ. n. 24434 del 30/11/2016: in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Id. n. 11176 – 08/05/2017: nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove -salvo che non abbiano natura di prova legale -, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.

Cass. 3^ civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza (li convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. V., parimenti, Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione).

Va, inoltre, osservato come si appalesi del tutto inconferente la doglianza concernente le diverse valutazioni effettuate in merito dal giudice di primo grado, considerate migliori rispetto a quelle invece ritenute dal giudice di appello, risultando le prime assolutamente irrilevanti stante la riforma della decisione gravata da parte della sentenza pronunciata dal giudice di grado superiore, la quale di conseguenza è l’unico provvedimento soggetto al ricorso per cassazione, nei limiti all’uopo contemplati e consentiti dall’art. 360 c.p.c..

Dunque, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle relative spese. Stante l’esito del tutto negativo dell’impugnazione, la società è tenuta anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore del controricorrente in Euro 3300.00 (tremilatrecento/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Giovanna Abbate quale procuratrice antistataria costituita per il controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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