Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29921 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22579/2018 proposto da:

C.B., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to Enrico Villanova con studio in

Treviso, giusta procura speciale allegata al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato in

persona dell’Avvocato dello Stato Ilia Massarelli, presso i cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n 3130/2018, depositato

il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.B. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona di diniego della domanda di protezione internazionale, declinata in via gradata nelle fattispecie di “stato di rifugiato”, “protezione sussidiaria” e “protezione umanitaria”.

1.1 Per ciò che interessa in questa sede, il motivo di ricorso, preceduto da due questioni di legittimità costituzionale, riguarda il mancato riconoscimento della fondatezza della domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Il Ministero dell’Interno ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Sono state proposte, in via preliminare, le seguenti questioni di legittimità costituzionale riguardanti:

a. il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione dell’art. 77 Cost.: il ricorrente assume che il decreto legge, pur convertito, era sprovvisto dei requisiti di necessità ed urgenza visto che conteneva numerosissime disposizioni (artt. 3, 4, art. 6, comma 1, lett. d, f, g, art. 7, lett. a, b, d ed e art. 8, comma 1, lett. a e b, artt. 9 e 10) che prevedevano un’applicazione posticipata, riferita cioè alle domande presentate dopo il 180 giorno dall’entrata in vigore del decreto, circostanza questa che valeva a contraddire i presupposti della decretazione di urgenza.

b. più specificamente, il D.L. n. 13 del 2017, art. 6, per contrasto con gli artt. 3,10 Cost., art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., art. 113 Cost., comma 2 e art. 117 Cost., nonchè con gli artt. 6 e 13 CEDU, nonchè art. 47 Carta Diritti UE.: si assume che il rito camerale introdotto pregiudicava i diritti di difesa e la regola del giusto processo, in quanto la “struttura” del rito non assicurava adeguatamente il conmtraddittorio fra le parti.

1.1. Inoltre, con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32: lamenta che il Tribunale aveva erroneamente fondato il diniego del provvedimento di protezione umanitaria su una valutazione negativa della sua “credibilità” (e, conseguentemente, aveva affermato la mancanza di una particolare condizione di vulnerabilità), ritenendo che questo fosse un indice di riferimento “esclusivo” per la concessione del permesso per motivi umanitari.

1.2. Assume, al riguardo, che il permesso di soggiorno per motivi umanitari prevede il rilievo preminente dell’integrazione e di un esame comparativo, in relazione alla condizione del migrante, fra la situazione del paese di provenienza e quello del paese di accoglienza.

1.3. Deduce che il Tribunale aveva erroneamente sovrapposto due valutazioni, inconferenti fra loro e che era stata del tutto omessa:

a. la valutazione prognostica delle conseguenze di un eventuale rientro in patria, nonchè la rilevanza del percorso di integrazione intrapreso;

b. la valutazione (sempre prognostica) delle conseguenze di una condizione di irregolarità cui egli sarebbe costretto in mancanza di un permesso di soggiorno.

2. Il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Il motivo di ricorso, pur ricondotto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, critica la sovrapposizione di argomenti non specificamente riferibili alla fattispecie invocata e deduce che la mancanza di “credibilità” dalla quale è stata desunta l’assenza di una condizione di vulnerabilità – non possa ritenersi, come statuito dal Tribunale, esclusivo indice di riferimento per la concessione della protezione umanitaria.

2.2. La censura riguarda, nel complesso, la sostanziale “apparenza” della motivazione che si assume essere stata resa attraverso un percorso logico che non ha dato realmente conto dei motivi del rigetto della domanda: il ricorrente, infatti, lamenta che “la credibilità” ed “il grado di integrazione sono stati confusi e sovrapposti”, e che la prova dell’integrazione (consistente nella documentazione relativa agli attestati di lavoro, presente in atti) è stata svalutata ed apoditticamente ricondotta, negandola, al concetto di vulnerabilità; richiama, al riguardo, l’arresto di questa Corte che ha affermato che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 4455/2018) e si duole del fatto che tale comparazione sia stata del tutto omessa dal Tribunale.

2.3. Sintetizzato come sopra il motivo di ricorso, il Collegio osserva che, impregiudicata la sua qualificazione (cfr. al riguardo Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017), una parte rilevante della censura impone un confronto con le statuizioni contenute nell’arresto sopra richiamato (Cass. 4455/2018).

3. Tuttavia, con le ordinanze interlocutorie nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, è stata rimessa alle sezioni unite di questa Corte proprio la questione oggetto della pronuncia sopra riportata, sulla scorta di argomentazioni volte a sostenere la plausibilità di una diversa interpretazione: è stato richiesto, infatti, “se debba essere confermato il principio affermato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, secondo cui il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, può essere riconosciuto anche al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, sulla base di una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

4. Pertanto, essendo necessario attendere la decisione delle sezioni unite, la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo, impregiudicate le questioni di costituzionalità sollevate rispetto alla rilevanza e non manifesta infondatezza per il caso concreto (cfr. per casi analoghi Cass. 17717/2018; Cass. 8046/2019).

P.Q.M.

La Corte:

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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