Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29921 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 29921 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

Data pubblicazione: 13/12/2017

SENTENZA

sul ricorso 1043-2016 proposto da:

CARAVA’ CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO
BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LENTINI;
– ricorrente contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; – controricorrente
-avverso la sentenza n. 196/A/2015 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DI APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
– PALERMO, depositata il 31/07/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Fatto
Con sentenza n. 196/2015 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti per la Regione Sicilia, accogliendo la domanda giudiziale che era
stata proposta dalla Procura regionale della medesima Corte, ha
condannato Ciro Caravà, ex sindaco del Comune di Campobello di
Marzara, al pagamento al predetto Ente locale della somma di
euro112.346,70, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dagli
illegittimi conferimenti di numerosi incarichi a soggetti estranei
all’Amministrazione comunale.
Avverso il provvedimento suddetto Ciro Caravà ha interposto
gravame dinanzi alla Sezione Giurisdizionale d’Appello della stessa
Corte, deducendo, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice
contabile che avrebbe con il suo sindacato, in base alla tesi
propugnata dall’appellante, invaso la sfera del “merito” riservata

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all’amministrazione con conseguente superamento dei limiti esterni
della giurisdizione.
Il giudice contabile di seconde cure, rigettando l’eccezione preliminare
predetta, ha parzialmente riformato il dictum del giudice di primo
grado confermando la sussistenza della responsabilità amministrativa
patrimoniale di Ciro Caravà ma rideterminando la somma dovuta a

titolo di risarcimento del danno a euro 287.438,07, per via della
decurtazione delle spese dovute per alcuni degli incarichi esterni
conferiti ritenuti legittimi.
Ciro Caravà ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza
predetta ex art. 362 c.p.c., riproponendo la questione di giurisdizione
già formulata nel precedente grado di giudizio.
La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale d’Appello della
Corte dei Conti, ha proposto controricorso

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione
dei limiti esterni alla giurisdizione contabile e della riserva di
amministrazione; con il secondo motivo deduce la violazione dell’art.
110 , c.1, D.Igs 267/2000 non avendo il giudice contabile di appello
dimostrato la sussistenza di idonee risorse all’interno
dell’amministrazione per la nomina dei posti di responsabile di settore
del Comune, al fine di affermare che il ricorrente abbia aggravato
inutilmente di un costo aggiuntivo le finanze comunali; con l’ultimo
motivo censura l’erronea applicazione dell’art. 90 D.Igs 267/2000,
con riferimento alla nomina dei componenti lo staff del sindaco,
rilevando che la genericità della normativa di riferimento non
consentiva al sindaco, sotto il profilo della colpa grave, di valutare se
l’attività “de qua” possono ricompresa nell’ambito del cit. art. 90.
In relazione al primo e secondo motivo, seconda la tesi propugnata
dal ricorrente, la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti avrebbe
invaso con il proprio sindacato la sfera della discrezionalità

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amministrativa riservata all’Amministrazione, celando con rilievi di
violazione di canoni di buona amministrazione astratti e indeterminati
un giudizio d’opportunità formulato ex post.
2. La censura è infondata; ai sensi della art. 1, comma 1, della L. n.
20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della

giudice contabile è posto il divieto di sindacare nel merito le scelte
discrezionali dell’amministrazione. Pertanto, l’organo giurisdizionale
non può sostituirsi all’amministrazione nel compiere scelte
d’opportunità, trasformandosi da “operatore di giustizia” ad
“amministratore”. Tuttavia, tale disposizione non può essere
interpretata nel senso che l’azione discrezionale dell’amministrazione
non sia sottoposta al vaglio di alcun parametro normativo, sicché la
stessa si trasformi in espressione di puro “arbitrio”.
Affinché l’azione dell’amministrazione sia legittima è necessario che la
stessa non si ponga in contrasto con la normativa di riferimento
rappresentata dall’art. 7, comma 6, del D.Igs. n. 165/2001, dall’art.
1, lett. h), della L.R. n. 48/1991, dall’art. 110, comma 6, del D.Igs. n.
267/2000, nonché dall’art. 14 della L.R. n. 7/1992, da cui si ricava il
consolidato principio secondo il quale il conferimento di incarichi a
soggetti estranei all’amministrazione è consentito solo nei casi
previsti dalla legge o in relazione ad eventi straordinari, ai quali non
si possa far fronte con la struttura burocratica esistente (ex multis
Cass., Sez. Un., n. 10069/2011; Cass., Sez. Un., n. 5288/2009).
Parimenti, l’azione amministrativa non può non conformarsi ai canoni
di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, diretto corollario
del principio di rango costituzionale del “buon andamento” sancito
dall’art. 97, comma 2, Cost.
Secondo costante orientamento di questa Corte, difatti, “sulla
configurazione di spazi discrezionali – e quindi di aree di
insindacabilità – svolgono un essenziale effetto conformatore i principi

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Corte dei Conti), nel giudizio di responsabilità amministrativa, al

di economicità e di efficacia, contenuti nella L. 7 agosto 1990, n. 241,
art. 1, i quali, anche per l’attività regolata dal diritto pubblico,
costituiscono un’ulteriore limite alla libertà di valutazione conferita
alla p.a. Tali criteri non esprimono un mero ed enfatico richiamo ai
principi di legalità e di buona amministrazione contenuti nell’art. 97

quello del perseguimento del pubblico interesse affidato al singolo
organo amministrativo), la cui concreta applicazione dà luogo non ad
esercizio di discrezionalità amministrativa, ma a vere e proprie regole
giuridiche, la cui inosservanza può dar luogo alla misura – correttiva
o repressiva – che il giudice deve applicare ad esito della sua verifica.
Tali principi, quindi, costituiscono una regola di legittimità dell’azione
amministrativa, la cui osservanza può essere oggetto di sindacato
giurisdizionale, nel senso che lo stesso comporta il controllo della loro
concreta applicazione, essendo lo stesso estraneo alla sfera
propriamente discrezionale” (così Cass., Sez. Un., n. 7024/2006).
Siffatti fondamentali canoni conformatori assumono, dunque,
rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità
dell’azione amministrativa (ex plurimis Cass., Sez. Un., n.
10814/2016; Cass., Sez. Un., n. 21217/2015; Cass., Sez. Un., n.
25037/2013; Cass., Sez. Un., n. 10069/2011; Cass., Sez. Un., n.
14488/2003). Alla luce delle considerazioni suesposte appare,
pertanto, conforme al dettato normativo il sindacato del giudice
contabile il quale non ha compiuto una scelta d’opportunità tra
diverse soluzioni possibili, ma ha giudicato della legittimità dei
provvedimenti di conferimento di incarichi esterni secondo il
paramento normativo rappresentato dalle disposizioni vigenti in
materia e dai principi di rango costituzionale conformatori dell’attività
amministrativa, in quanto il principio di insindacabilità nel merito delle
scelte discrezionali non preclude al giudice contabile di esaminare
l’operato della pubblica amministrazione con riferimento ai parametri

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Cost. Si tratta, infatti, non di un vincolo ad un generale dovere (quale

dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità dovendosi escludere
che il giudice contabile abbia travalicato i limiti esterni della sua
giurisdizione
3. Gli ulteriori motivo sono inammissibili, non possono trovar ingresso
nell’odierno giudizio le ulteriori argomentazioni addotte dal ricorrente,

dell’onere probatorio da parte della Procura e, dunque, attinenti al
merito della domanda, nonché le doglianze relative alla violazione
della normativa in materia e la insussistenza della colpa grave,
potendo il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del giudice
contabile essere proposto soltanto per motivi di giurisdizione ex art.
111, comma 8, Cost.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso. Non vi è luogo a pronuncia
sulle spese di questo giudizio, stante la natura di parte meramente
formale della Procura Generale della Corte dei Conti.
Considerato l’esito negativo della proposta impugnazione, il ricorrente
è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato come per
legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei
conti.
Ai sensi dell’art. art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso nell’udienza pubblica delle Sezioni Unite Civili il
novembre 2017.
Il Consigliere Estensore

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nel secondo e terzo motivo di ricorso, relative all’assolvimento

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