Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29920 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. II, 30/12/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1237/2016 proposto da:

EURO SERVICE S.R.L., in persona del suo amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESTRICIO SPURINNA 105, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GALLINI, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA FABRIZIO

SOLIMINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M. ASSICURAZIONI S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO DI SCHIENA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2015 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Euro Service S.r.l. la sentenza n. 718/205 del Tribunale di Trani – articolazione territoriale di Molfetta con ricorso fondato su tre motivi e resistito con controricorso dalla intimata M. Assicurazione s.n.c..

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna società ricorrente otteneva dal Giudice di Pace di Molfetta decreto ingiuntivo, con il quale veniva ingiunto alla M. Assicurazioni s.n.c. il pagamento della somma di Euro 1.900,00 a titolo di corrispettivo per riparazione di autoveicolo.

Proposta opposizione da parte della società ingiunta, il succitato Giudice di Pace – nel contraddittorio delle parti – accoglieva l’opposizione della M. e revocava l’opposto D.I..

L’Euro Service s.r.l. interponeva, avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure, appello resistito alla odierna parte controricorrente.

Decidendo sul gravame, l’adito Tribunale di Trani, con la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., oggetto del ricorso in esame, rigettava il proposto appello confermando la prima decisione.

In particolare e per quanto ancora oggi rileva al fine del giudizio, deve rilevarsi che la decisione del Tribunale aderiva, in sostanza, a quanto già ritenuto dal primo Giudice affermando “la sussistenza di un fatto estintivo della obbligazione dedotta in via monitoria” ovvero di una “vera e propria remissione del debito ex art. 1236 c.c.”.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la “nullità di entrambe le sentenze di merito per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di secondo grado erroneamente disatteso la censura di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato da parte del primo giudice”.

La censura, svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ripropone doglianza invero già costituente motivo di appello ed attiene alla circostanza processuale che (v., testualmente: p. 5 ricorso) “mai formalmente era stata proposta dalla società opponente (rectius: opposta) eccezione propria concernente la pretesa remissione del debito” dovuto per l’effettuazione dei detti lavori di autoriparazione.

Premesso che, a seguito del proposto ricorso, l’odierno giudizio di legittimità è relativo alla sola sentenza di appello, in relazione alla quale questa adita Corte esercita il proprio dovere di vigilanza sulla corretta applicazione della legge, deve osservarsi quanto segue.

Il motivo è fondato.

E’ mancata del tutto, nel corso del giudizio di merito, la formulazione dell’eccezione propria relativa alla pretesa (ed affermata dai Giudici del merito) intervenuta remissione del debito.

Va, al riguardo, affermato il principio che non è possibile ritenere d’ufficio la ricorrenza di una eccezione, non svolta dalla parte interessata, di estinzione del debito per intervenuta sua remissione (in senso conforme v. Cass. 1110/1999).

Il motivo deve, pertanto, essere accolto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3), il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1236 c.c., in tema di remissione del debito”.

Il motivo è svolto “in linea del tutto subordinata” rispetto al primo motivo del ricorso ed attiene – in sostanza – alla impossibilità di configurazione di una remissione del debito in assenza di manifestata conforme volontà remissoria del creditore non accertabile a mezzo di sola deposizione testimoniale di terzo.

Data l’anzidetto carattere subordinato con cui è formulato, il motivo deve ritenersi assorbito.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di “violazione dell’art. 2709 c.c., in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili”.

La censura viene svolta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Parte ricorrente lamenta il detto vizio in quanto la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la norma di cui in epigrafe in relazione alla annotazione nel registro IVA della società M. del debito di cui alla fattura per i lavori di autoriparazione azionata in via monitoria dalla odierna parte ricorrente.

Il motivo è fondato.

La sentenza d’appello cita, al riguardo, solo la mera annotazione sul libro giornale di “debito in contenzioso”, ma nulla accerta e dice sulla rilevanza della iscrizione nel registro IVA con conseguente recupero della stessa imposta.

4.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso deve essere accolto.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, al Giudice in dispositivo indicato, il quale provvederà al riesame della controversia attenendosi ai principi innanzi enunciati.

PQM

La Corte:

accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Trani in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA