Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29920 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29920
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.P.Z.S. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA (OMISSIS)
ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini
prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA
2, presso lo studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3309/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.
“L’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa ha notificato, in data 18 novembre 2010 (v. attestazione cancelleria centrale civile in data 11 gennaio 2011), ricorso per cassazione in ordine alla sentenza n. 3309/2009 della Corte d’Appello di Roma.
All’iscrizione a ruolo della causa ha provveduto il controricorrente C.A., che notificava il controricorso al suddetto ente in data 22 dicembre 2010.
Il ricorso è improcedibile.
Va rilevato che l’iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta legittimamente da parte del resistente, in situazione nella quale il ricorso non era stato depositato da parte del ricorrente dopo la notifica.
Infatti, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., ord. n. 10810 del 2011).
A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il ricorso per Cassazione deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto (ovvero dall’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui esso sia stato proposto nei confronti di più parti. Ne consegue che il ricorso proposto dal suddetto Istituto deve dichiararsi improcedibile”.
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagmento delle spese di giudizio che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011