Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29920 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 18/11/2019), n.29920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 31012/2018 R.G. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Laura Tartarini del Foro di Genova (indirizzo PEC

laura.tartarini.ordineavvocatigenova.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Genovan. 571/2018

depositata il 03/04/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il ricorrente con atto affidato a due motivi, il secondo dei quali contiene invero due censure; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), artt. 3, 8 e art. 14, lett. a), b), c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale ligure erroneamente ritenuto non credibile il racconto del ricorrente e per avere altrettanto erroneamente escluso che il suo rimpatrio lo esporrebbe a un rischio effettivo di grave danno;

– il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 ed 8, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte genovese, avvalendosi del potere-dovere di indagine di cui all’art. 8, sopra riportato, valutato l’esistenza delle condizioni per la concessione della protezione c.d. “umanitaria”;

i motivi sono strettamente connessi tra di loro e possono quindi esaminarsi congiuntamente;

– essi vanno rigettati in quanto contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento;

– in tal senso depone quanto dedotto con il primo motivo a pag. 5 ultimo periodo del ricorso: “sia il Giudice di primo grado che la Corte di Appello non hanno correttamente motivato la non credibilità del ricorrente (attendibilità del narrato)…”, e quanto dedotto con il secondo motivo a pag. 10 del ricorso: “La Corte di Appello nella parte motiva della sentenza liquida la richiesta con una motivazione stringata e superficiale…”. Le censure si risolvono quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014);

– in ogni caso, poi, il secondo motivo, nella parte in cui è diretto a censurare la statuizione della sentenza gravata relativa alla mancata allegazione in appello dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, risulta inammissibile per difetto di autosufficienza;

– a fronte dell’affermazione resa in sentenza, era infatti onere del ricorrente trascrivere in ricorso il motivo d’appello con il quale, diversamente da quanto ritenuto dal secondo giudice, detti presupposti erano stati introdotti nel giudizio;

La censura afferente al rigetto della domanda di protezione umanitaria, che non appare prima facie inammissibile, impone, peraltro, la sospensione del procedimento, in attesa del deposito della sentenza delle sezioni unite di questa stessa Corte sulle questioni sollevate con le ordinanze interlocutorie nn. 11749, 11750, 11751 del 2019, depositate il 3 maggio 2019 (v. Cass. n. 22851/2019).

P.Q.M.

rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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