Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2992 del 10/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 8/33/05, depositata il 21 marzo 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CALIENDO Giacomo, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, e’ stata confermata l’illegittimita’ di quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di M.F. per IRPEF ed ILOR relative agli anni 1989/1992;
che, a seguito di ordinanza di questa Corte resa all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 5 maggio 2009, la ricorrente ha provveduto, nel termine assegnato, alla rinnovazione della notificazione del ricorso al contribuente;
che quest’ultimo non si e’ costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato sotto l’assorbente profilo dell’assoluta insufficienza della motivazione, in quanto quest’ultima consiste in affermazioni – “i giudici aditi hanno esaminato il prospetto, il questionario, hanno valutato diversamente dall’Ufficio in ordine all’onere della prova ed alle presunzioni. Il prudente apprezzamento del primo giudice – espresso sinteticamente – sembra al collegio qui giudicante logico giusto e correttamente motivato” – che si risolvono in una mera acritica adesione alla sentenza di primo grado e non consentono, quindi, di ritenere che alla decisione il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvedera’ in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010