Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2992 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 08/02/2021), n.2992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13969-2019 proposto da:

EDIL MAR MARINO SAVERIO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI,

145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIA RITA PISTOLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso PAVVOCATURA GENERATA DEI LO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3561/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.r.l. “EDIL MAR MARINO SAVERIO” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Calabria, di rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia del territorio avverso una sentenza della CTP di Cosenza, che aveva accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale era stato modificato il classamento di alcuni immobili di sua proprietà siti in Comune di Rossano, con conseguente elevazione della relativa rendita catastale;

che, in calce alla sentenza impugnata, risulta annotata un’ordinanza della CTR della Calabria del 20 marzo 2019, depositata il successivo 17 aprile 2019, di correzione di un errore materiale riscontrato nella parte dispositiva della sentenza, nel senso che l’errata dizione “la Commissione, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata” è stata sostituita dalla corretta dizione “la Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e conferma la sentenza impugnata”; è quindi evidente che il ricorso della società contribuente ha ad oggetto la sentenza della CTR della Calabria così come sopra emendata, a seguito dell’esplicata procedura di correzione di errore materiale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’Agenzia delle entrate territorio aveva formulato istanza di correzione di errore materiale, che era stata accolta ma che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non essendo applicabile alla specie il procedimento di correzione di errore materiale, di cui all’art. 287 c.p.c., essendo stato dedotto un contrasto fra motivazione della sentenza e dispositivo, che integrava ipotesi di nullità e non era pertanto emendabile con il procedimento di correzione di cui alla citata normativa; ed anche a seguito dell’effettuata correzione di errore materiale era evidenziabile un errore, che rendeva nulla la pronuncia, atteso che, anche a seguito dell’espletato procedimento di correzione dell’errore materiale, il dispositivo della sentenza, così come corretto, risultava contraddittorio, essendo stato riformulato come segue: “La Commissione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e conferma la sentenza impugnata”;

che, con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme, per assenza del requisito motivazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata era priva di motivazione e tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice per adottare la decisione;

che, con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; della L. n. 241 del 1990, art. 3; del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993 e nella D.M. n. 701 del 1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la stessa Agenzia delle entrate aveva dichiarato di aver apportato correzioni alle indicazioni catastali fornite da essa esponente; il che avrebbe comportato, a maggior ragione, l’obbligo, da parte dell’ufficio, di esplicitare le determinazioni assunte e di indicare i criteri di calcolo utilizzati, essendosi discostato dalle indicazioni fornite da essa contribuente; al contrario l’atto impugnato si era limitato ad indicare i dati oggettivi acclarati, senza procedere ad alcuna valutazione degli elementi di fatto da essa valorizzati, in tal modo limitando il pieno esercizio del suo diritto di difesa;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso è fondato;

che, invero, pur volendo ritenere legittima l’adozione, da parte della CTR della Calabria, della procedura di correzione di errore materiale, riferita al dispositivo della sentenza impugnata, deve rilevarsi la nullità di quest’ultima, pur dopo l’espletata correzione di errore materiale, atteso che, dall’esame della stessa, emerge in maniera palese un insanabile contrasto fra la motivazione ed il dispositivo, in quanto, pur essendo stato accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, essendo stata ritenuta adeguata la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, è stata contraddittoriamente confermata la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le ragioni della società contribuente; che, invero, non è possibile in tal modo individuare con certezza la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione; ed il rilevato palese contrasto, non certo emendabile attraverso un ulteriore ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, comporta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (cfr., in termini, Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 11299 del 2011; Cass. n. 29490 del 2008);

che, pertanto, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, va accolto il primo motivo di ricorso proposto dalla società contribuente, con riferimento al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al primo motivo, con riferimento al quale rinvia alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

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