Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2992 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2992 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 4756-2016 proposto da:
BASTONI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO FIORE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA
PREVIATI;
– ricorrente contro
FONDIARIA SAI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO MARIA CHERSEVANI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2870/2014 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 22/12/2014;

Data pubblicazione: 07/02/2018

ntlitA iA relazione della causa svolta nella camera di consi glio

iiiì

partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.
Rilevato che:
nel 2004 la società Fondiaria-SAI s.p.a. (che in seguito muterà ragione

convenne dinanzi al Tribunale di Rovigo Giovanna Bastoni,
esponendo che:
(-) nel 1992 Giovanna Bastoni convenne in giudizio Silvano Negrelli,
di professione farmacista, assumendo che questi avesse per colpa
professionale provocato la morte della propria madre Saila Bastoni;
(-) il giudizio si concluse in primo grado con la condanna di Silvano
Negrelli al risarcimento del danno;
(-) la società UnipolSai, assicuratore della responsabilità civile di
Silvano Negrelli, al fine di tenere indenne il proprio assicurato dalle
conseguenze della sentenza di condanna versò a Giovanna Bastoni la
somma di euro 111.094,35, più le spese di esecuzione;
(-) la sentenza di condanna di Silvano Negrelli al risarcimento del
danno venne riformata in grado di appello, con decisione passata in
giudicato;
(-) Giovanna Bastoni, richiesta di restituire la somma ricevuta in
esecuzione della sentenza di primo grado, non solo non provvide, ma
anzi alienò a Barbara Annamaria Meloni e Giorgio Margutti (suo figlio)
l’unico immobile di sua proprietà;
la società attrice concluse pertanto chiedendo sia la condanna della
convenuta alla restituzione della somma sopra indicata, sia che fosse
dichiarata inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., la vendita
immobiliare compiuta da Giovanna Bastoni;

Ric. 2016 n. 04756 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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sociale in UnipolSai s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi indicata)

il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 80 del 2009, accolse la
domanda proposta dalla UnipolSai;
la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 22.12.2014 n. 2870, rigettò
il gravame proposto da Giovanna Bastoni;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Giovanna

ha resistito la UnipolSai con controricorso;

Considerato che:
col primo motivo di ricorso Giovanna Bastoni lamenta, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1321, 1324, 2909 e 99
c.p.c.;
nel motivo si sostiene la (originale) tesi secondo cui la società
UnipolSai, pur avendo dichiarato di versare a Giovanna Bastoni
111.094 euro “con riserva di npetkione” in esecuzione d’una sentenza poi
rifotniata, non avrebbe diritto a pretenderne la restituzione perché la
suddetta riserva di ripetizione sarebbe stata “unilateralmente
predisposta”, e mai accettata dall’accipieny, di conseguenza — prosegue la
ricorrente — mancando qualsiasi rapporto contrattuale tra lei e la
UnipolSai, quest’ultima “non aveva titolo” per pretendere la
restituzione di quanto pagato;
il motivo rasenta la temerarietà;
presupposto della domanda di indebito oggettivo è, infatti, l’esecuzione
d’un trasferimento patrimoniale non sorretto da una valida causa
giustificatrice, in ossequio al secolare principio cum nulla subest causa,
constare non poi-est obligatio;
nel caso di specie non è controverso né che sia avvenuto un
trasferimento patrimoniale dalla UnipolSai a Giovanna Bastoni, né che
tale pagamento venne eseguito dall’assicuratore nomine alieno, al fine J{A;

Ric. 2016 n. 04756 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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Bastoni con ricorso fondato su due motivi;

tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze d’una sentenza poi
riformata;
pertanto, venuta meno la sentenza di condanna dell’assicurato, il
pagamento eseguito dall’assicuratore della responsabilità civile divenne

sine causa, e legittimamente chi l’effettuò poteva pretenderne la

dell’ accipiens della riserva di ripetizione formulata dall’assicuratore al
momento del pagamento;
col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., il vizio di “insufficiente motivazione”;
la censura ripropone i medesimi fragilissimi argomenti già spesi a
sostegno del primo motivo di ricorso, questa volta prospettati sotto il
profilo del vizio di motivazione;
il motivo è manifestamente inammissibile, dal momento che il vizio di
“insufficiente motivazione”, per effetto della novella dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., introdotta dal d.l. 83/12, non è più censurabile, salvi i casi di
motivazione totalmente omessa o totalmente incomprensibile, nessuno
dei quali ricorre nel presente giudizio (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014);
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
Ric. 2016 n. 04756 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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restituzione, senza necessità di alcuna “accettazione” da parte

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Giovanna Bastoni alla rifusione in favore della UnipolSai
s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano
nella somma di euro 10.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.,
cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Giovanna
Bastoni di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2017.

Il Presidente

(Adelaide Amendola)

G74,4:4

55;

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