Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2992 del 07/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 07/02/2011), n.2992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.B.; G.V. elettivamente domiciliati in Roma,

Via Emanuele Filiberto n. 257, presso lo studio dell’Avv. Renzulli

Francesco, rappresentati e difesi dall’Avv. LONGO Francesco del foro

di Pordenone come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, –

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI PORDENONE, in

persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, domiciliano per legge;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Maniaco –

Pordenone n. 72 del 17.10.2005 – 28.11.2005 nella cause n. 31 C/04,

32/C/04 e 96/C04 RG anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11.01.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Francesco Longo per i ricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso per l’accoglimento del primo, secondo e terzo motivo

e per il rigetto del quarto e quinto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, ritualmente depositati, R.B. e V.G. proponevano opposizione contro l’ordinanza n. 490/2002/2/seq/dep, emessa il 15.03.2004, con la quale la Prefettura di Pordenone aveva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 2066,29 in relazione a contravvenzione al codice stradale, per avere il G. condotto il mezzo d’opera (c.d. muletto) senza la prescritta abilitazione. Il R. deduceva violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 6 e 14 per essergli stato notificato l’atto in qualita’ di persona fisica e non alla SNC Rosso Bruno di Rosso Paolo & C. Il R. lamentava anche che alla prima notifica (30.3.2004) erano seguite altre due notifiche (6.10.2004 e 14.10.2004) della stessa ordinanza – ingiunzione, l’ultima anche essa impugnata.

Il G. denunciava: a) difetto di legittimazione passiva, per essere stato notificato l’atto, violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 6 e 14 alla persona giuridica Rosso Bruno SNC di Rosso Paolo & C; b) contraddittorieta’ tra atti e ingiustizia manifesta, per essere stata sgravata dalla Prefettura di Pordenone la societa’ destinata la di cartella di pagamento; c) erroneita’ ed infondatezza della pretesa impositiva; d) mancata contestazione immediata del verbale di infrazione.

Si costituiva la Prefettura di Pordenone contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle opposizioni. All’esito il Tribunale – Giudice di Pace di Maniago – Pordenone con sentenza n. 72 del 2005 rigettava i ricorsi e per l’effetto confermava l’opposta l’ordinanza – ingiunzione.

Il R. e il G. ricorrono per cassazione contro l’anzidetta sentenza con cinque motivi.

L’Amministrazione in epigrafe resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente R. deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 137 e 145 c.p.c., vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente rileva la nullita’ e non sanabilita’ della notifica dell’ordinanza – ingiunzione intestata alla societa’, ma recapitata non presso la sede legale di essa, ma presso l’abitazione di uno dei due soci. La censura e’ infondata.

Questa Corte ha affermato che la notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtu’ sia del principio della validita’ della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall’art. 138 c.p.c. in riferimento a persone fisiche, sia del principio di immedesimazione organica tra societa’ e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalita’ (cfr. Cass. n. 4785 del 28 febbraio 2007). Il che si e’ verificato nel caso di specie, essendo stato notificato l’atto a mani proprie del legale rappresentante della societa’, che era appunto il ricorrente R.B.. Cio’ precisato in ordine al primo motivo, non assume alcuna autonoma e decisiva rilevanza la censura contenuta nel secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione dell’art. 2304 c.c. circa la necessita’ della preventiva escussione del patrimonio sociale prima di agire nei confronti singoli soci.

2. Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 6 e 14 nonche’ vizio di motivazione, e cio’ in relazione al comportamento tenuto dalla Prefettura, che aveva piu’ volte rinnovato la notifica dell’ordinanza – ingiunzione.

Il motivo e’ infondato.

Al riguardo va osservato che la Prefettura ha rinnovato tre volte la notifica della stessa ordinanza, ma nella relata della terza notifica in data 14.10.2004 si legge che l’atto sostituiva integralmente quello notificato al R.B. in data 6.10.2004, sicche’ la seconda notifica era stata eliminata e aveva perduto ogni significato.

3. Con il quarto motivo si contesta la statuizione della sentenza impugnata circa la tempestivita’ della notifica dell’originario verbale di constatazione dell’infrazione stradale e l’omessa prova da parte della Prefettura. La doglianza e’ infondata.

L’impugnata sentenza (pag. 4) ha dato ragionevole spiegazione sul punto ponendo in evidenza come fosse tempestiva la notifica del verbale anzidetto, giacche’ dopo il sinistro avvenuto il (OMISSIS) si resero necessari accertamenti, all’esito dei quali l’autorita’ amministrativa contesto’ l’infrazione al codice stradale. D’altro canto la notifica ha raggiunto il proprio scopo, pur in presenza dell’omesso deposito del verbale di constatazione, avendo consentito ai ricorrenti la proposizione dell’opposizione.

4. Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e art. 187 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di esaminare le richieste istruttorie, che avrebbero dimostrato l’assenza di colpa del ricorrente in relazione alla violazione per la quale era stata emessa l’ordinanza – ingiunzione.

La censura e’ infondata, risolvendosi nella riproposizione di richieste istruttorie disattese dal giudice di merito, senza alcuna esplicitazione dell’insufficiente o errata motivazione o contraddittorieta’ logica della pronuncia. Il giudice di merito, con sintetica ma logica motivazione, ha esposto i presupposti di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione di rigetto dell’opposizione, procedendo, sulla base del verbale redatto dai Carabinieri, alla ricostruzione del fatto storico che aveva portato alla contestazione della violazione dell’art. 124 C.d.S., e quindi valutando giuridicamente corretta tale contestazione, in esito agli accertamenti compititi.

5. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA