Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2992 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 03/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15255/2015 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

7032, presso lo studio dell’avvocato DIMITRI GOGGIAMANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO ASSISI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, emessa il 20/02/2014 e depositata il

02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta la memoria depositata dal ricorrente ex art. 378 c.p.c..

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 20 febbraio 2014 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 213/1/10 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia aveva accolto il ricorso proposto da S.D. contro l’avviso di accertamento IVA, IRAP 2002.

La CTR osservava che l’accertamento di tipo induttivo emesso dall’Ente impositore corrispondeva al paradigma legislativo dato nel caso, come quello di specie, nel quale era stata omessa la dichiarazione annuale dei redditi, sicchè il riferimento dell’ atto impositivo ai dati della dichiarazione IVA era da considerarsi un mero strumento di esercizio della particolare modalità accertativa de qua e non poteva dunque essere considerato, come la CTP, un elemento di giudizio fattuale indispensabile, la cui mancata produzione in giudizio da parte dell’A.F. di per sè implicasse il mancato assolvimento dell’ onere di provare la pretesa impositiva.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il S. lamenta l’omessa/insufficiente valutazione di fatti decisivi, in particolare criticando sia l’esatta qualificazione dell’atto dichiarativo IVA del quale la CTR ha dissertato (non dichiarazione annuale, bensì comunicazione annuale) sia la sua portata probatoria.

La censura si palesa inammissibile.

Pacificamente applicandosi la versione vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va anzitutto rilevato che difetta nella enucleazione del mezzo l’indicazione del “fatto” il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di appello, essendo evidente che la CTR ha sicuramente preso in considerazione la questione di quale valenza probatoria dovesse attribuirsi alla dichiarazione/comunicazione IVA di che si tratta.

Peraltro va anche osservato che il giudice tributario di appello ha chiaramente argomentato sulla “non decisività” di tale elemento probatorio, trattandosi di accertamento induttivo determinato dall’omissione della dichiarazione reddituale.

Le contrarie considerazioni del ricorrente non possono essere dunque ulteriormente valutate in questa sede, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 7921 del 2011).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 1, poichè l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario privo del relativo potere, così come sancito dalla sentenza n. 37/2015 che dichiarato illegittime le nomine a dirigente dell’Agenzia delle Entrate fatte senza previo espletamento della procedura concorsuale.

La censura si palesa inammissibile ed infondata.

Anzitutto, trattandosi di un vizio formale dell’atto che ne implica non l’inesistenza, bensì al più la nullità (rectius, annullablità), lo stesso doveva essere dedotto quale motivo di impugnazione originaria dell’atto medesimo. Certamente è dunque precluso quale motivo di ricorso per cassazione.

In ogni caso, va ribadito che:

– “In tema di contenzioso tributario, l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad un “delegato alla firma”, mero sostituto nell’esecuzione di tale adempimento, sicchè, ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula “per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente” (Sez. 5, n. 20628 del 2015).

– “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3)” (Sez. 5, n. 22810 del 2015).

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

In replica alla memoria depositata dal ricorrente va soggiunto quanto segue.

In ordine al primo motivo, che comunque va ribadito il principio che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In ordine al secondo motivo, che va altresì ribadito che “In materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità-annullabilità, sicchè il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato di ufficio dal giudice” (Sez. 5, Sentenza n. 18448 del 18/09/2015, Rv. 636451).

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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