Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2992 del 01/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/02/2022), n.2992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2165-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ESTER ADA SCIPLINO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI rappresentata

e difesa dall’avvocato MAURIZIO GIACONIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 614/2018 la Corte d’appello di Palermo ha escluso l’esistenza dell’obbligo di iscrizione di P.V. alla Gestione separata presso l’Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria. La Corte territoriale aveva comunque ritenuto prescritto il credito in quanto, trattandosi di credito 2009 la scadenza per il pagamento era al 16 giugno 2010 e la richiesta dell’Inps era giunta il 30 giugno 2015.

Avverso tale pronuncia l’Inps ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura cui resisteva con controricorso P.V..

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2. Rileva la sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). L’Istituto deduce che la lettera di richiesta del pagamento inviata il (OMISSIS) aveva interrotto termine prescrizione decorrente da 21 settembre 2010 (data di presentazione della dichiarazione redditi).

Con riguardo alla prima censura questa Corte ha da tempo ritenuto che “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32167 del 2018). La doglianza deve quindi ritenersi fondata poiché la corte territoriale non ha tenuto conto nella sua decisione del principio sopra riportato attestativo dell’obbligo di iscrizione.

Anche il secondo motivo merita accoglimento nei termini di cui si dirà.

Deve premettersi, che questa Corte ha avuto occasione di precisare che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 7950 del 2018).

Pertanto, posta la decorrenza del termine di prescrizione nei tempi anzidetti, deve ulteriormente precisarsi che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273 del 2021).

Con tale ultimo principio non si è confrontato il giudice di appello allorché ha valutato comunque prescritto il credito in quanto pervenuta al ricorrente la richiesta di pagamento il (OMISSIS).

In questi termini anche la seconda censura deve essere accolta, cassata la sentenza per quanto di ragione (anche sul primo motivo per quanto detto) e rimessa la causa alla corte d’appello di Palermo, in diversa composizione perché decida in considerazione degli espressi principi oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi di censura; cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022

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