Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29919 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28164-2010 proposto da:

RAILFIN SPA (OMISSIS) ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUSUMECI TOTI

SALVATORE giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 933/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

16/09/09, depositata il 23/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.

“La società Railfin spa (già Rail Interiors spa) ha notificato in data 23 settembre 2009 (v. attestazione cancelleria centrale civile in data 9 dicembre 2010), ricorso per cassazione in ordine alla sentenza n. 933/2009 della Corte d’Appello di Torino.

All’iscrizione a ruolo della causa ha provveduto il controricorrente P.E., che notificava il controricorso al suddetto ente mediante spedizione a mezzo del servizio postale in data 18 novembre 2010.

Il ricorso è improcedibile.

Va rilevato che l’iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta legittimamente da parte del resistente, in situazione nella quale il ricorso non era stato depositato da parte del ricorrente dopo la notifica.

Infatti, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., ord. n. 10810 del 2011).

A norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il ricorso per Cassazione deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto (ovvero dall’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui esso sia stato proposto nei confronti di più parti): l’inosservanza di detto termine, stante la sua perentorietà, va rilevata anche d’Ufficio, non potendosi ritenere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare implicitamente l’eccezione di improcedibilità del gravame avversario (v. Cass., sentenza n. 14569 del 2004). Ne consegue che, pur avendo il resistente omesso nel controricorso di sollevare una eccezione in tal senso, il ricorso proposto nei suoi confronti deve dichiararsi improcedibile”.

Vista la memoria depositata da P.E..

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro trenta/00 per esborsi e Euro 1000/00 per onorario.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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