Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29918 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. II, 30/12/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 30/12/2020), n.29918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8603/2016 proposto da:

A.M., A.A., A.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 34, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PETRUCCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICO PARACCIANI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE ANGELIS, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza in data 2 maggio 2011, rigettava la domanda proposta da F.L.L. nei confronti delle odierne parti controricorrenti di cui in epigrafe.

L’attore aveva richiesto la riduzione del corrispettivo dell’immobile vendutogli dai convenuti a causa di allegati problemi di staticità.

Impugnata la decisione del Tribunale di prima istanza da parte del F., l’adita Corte di Appello di Ancona – nel contraddittorio delle parti – accoglieva parzialmente (con esclusione di danni ulteriori) il gravame ed, in riforma della decisione appellata, condannava gli appellati in solido al pagamento in favore del F. dell’importo di Euro 4.564,25 corrispondente ai costi affrontati per eliminare i riconosciuti vizi strutturali.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte territoriale ricorrono i venditori A. con atto affidato a due ordini di motivi e resistito con controricorso dal F..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e “falsata” (rectius: falsa) applicazione delle norme di cui agli artt. 1590 c.c. e segg. e artt. 112-113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di omessa motivazione su un punto essenziale della controversia.

Con il motivo si espongono e ripercorrono le vicende dell’iter processuale.

L’essenza della decisione impugnata attiene, in primo luogo, alla ricorrenza – nella concreta fattispecie in esame e secondo la svolta valutazione fattuale – di vizi risarcibili.

Nel ricorso, tuttavia, non appare colta la essenziale ratio della decisione ovvero l’accertamento della sussistenza di danni conseguenti ai detti vizi.

Non è, come è noto, possibile, in questa sede di giudizio di legittimità, un novello giudizio in punto di fatto in ordine alla limitatezza o meno dei danni strutturali, comunque – si ripete -emersi. E tanto anche in dipendenza della valutazione ed interpretazione della citata ordinanza del Sindaco di S. Benedetto del Tronto del 19 marzo 2002 (peraltro neppure trascritta, nè riportata nella prospettata ipotesi di individuare nella stessa elementi tendenti all’esclusione dei detti danni).

Quanto alla lamentata censura di omessa motivazione va, in breve, rilevato che nella sentenza impugnata non ricorre l’ipotesi di una assenza totale di motivazione o di conflitto irrisolvibile motivazionale.

Peraltro il profilo centrale del motivo attiene alla ritenuta diversità della domanda fatta valere in appello: al riguardo, va rilevato che il F., che aveva inizialmente chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, ha limitato la sua domanda in appello al solo profilo risarcitorio ed in tali termini la Corte di merito ha accolto la domanda (sulla ammissibilità di detta limitazione si veda, in termini, Cass. n. 15481/2001).

Il motivo – in quanto infondato – va, pertanto, respinto nel suo complesso.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

L’omessa valutazione atterrebbe, secondo la prospettazione di cui in ricorso, alla mancata valutazione dell’aspetto (e, quindi, di un profilo relativo al contraddittorio) inerente la necessità del contraddittorio soggettivo nei confronti del condominio che includeva l’immobile per cui è causa.

Al riguardo va osservato quanto segue.

La prospettazione, in fatto, della lamentata omessa valutazione potrebbe, al più, palesarsi come vizio di violazione di legge (di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 3), che come omessa valutazione di un mero fatto in senso ontologico.

Peraltro, ancora, deve rilevarsi che i lavori di risanamento strutturali riguardavano i piani V e VI, nonchè i distacchi di materiale ed intonaco e non già l’appartamento del F., che non aveva subito alcuna lesione. E’ agevole, al riguardo, rilevare che le strutture portanti e pareti perimetrali sono di proprietà comune dei condomini ex art. 1117 c.c. e che, quindi, quando il F. ha versato la somma di Euro 4564,25, ha assolto un preciso obbligo derivante dalla qualità di condomino. Peraltro non viene in modo idoneo addotto come e quando, in precedenza, la parte odierna ricorrente abbia sollevato la questione.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso va – nel suo complesso – rigettato.

4.- Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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