Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29918 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. U Num. 29918 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

ORDINANZA

sul ricorso 16404-2016 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA
LANZETTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SEBASTIANO CARUSO, GIUSEPPINA GIANNICO e CHERUBINA CIRIELLO;
– ricorrente contro

ROTA SEBASTIANO ALVISE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che lo
1

Data pubblicazione: 13/12/2017

RG n 16404/2016

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO PISA, GILDA PISA,
ANDREA DELL’OMARINO, CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE ed
OSVALDO CANTONE;
– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO
SERVELLO, il quale chiede che la Corte di cassazione, a Sezioni Unite,
rigetti il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario nella
controversia di cui in premessa.

CONSIDERATO IN FATTO :

1 .Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione l’Inps ha
esposto che Sebastiano Rota aveva chiesto, davanti al Tribunale di
Venezia , che fosse accertata l’illegittimità del licenziamento e/ o della
revoca dell’incarico dirigenziale da lui ricoperto, assunto dall’Istituto
previdenziale il 30/7/2015 ; l’annullamento e/o disapplicazione di detto
provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro, proclamato in
esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica del 3/11/2014, con
conseguente reintegra e/o riammissione in servizio,oltre al risarcimento
del danno patrimoniale e non patrimoniale
2.L’Istituto ha riferito che il Rota , assunto nel 1998 dalla Corte dei Conti,
aveva esposto che nel 2007 aveva partecipato ad un concorso indetto
dalla Corte dei Conti per 5 posti dirigenziali, collocandosi al 37° posto
della graduatoria approvata il 10/5/2007; che era stata sottoscritta una
convenzione, in data 14/12/2010, tra l’Inps e la Corte dei Conti ,ai sensi
dell’art 9 della L n 3/2003, con riconoscimento all’Inps della possibilità di
utilizzare la graduatoria del concorso indetto dalla Corte dei Conti ; che,
in forza di detta convenzione, era stato nominato dirigente amministrativo
2

647/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA;

RG n 16404/2016

di seconda fascia dell’Inps a decorrere dal 28/10/2010, con assegnazione
alla direzione regionale Inps del Veneto, con sede a Venezia; che ,
successivamente , Enrico Mazzacurati, il quale aveva partecipato ad un
concorso indetto dall’ Inps in data 31/7/2007 per 35 posti di dirigente
collocandosi al 120 posto , aveva proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, datato 22/3/2013, con cui aveva contestato

dei Conti ,in costanza di una graduatoria aperta e ancora vigente , ricorso
accolto in data 3/11/2014 .
3. L’Inps ha esposto ,ancora, che il Rota aveva lamentato che , con nota
del 30/7/2015, l’Istituto gli aveva comunicato la cessazione del
rapporto di lavoro e che tale illegittimo provvedimento gli aveva
procurato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali ,di cui chiedeva
l’integrale ristoro .
4.Tutto ciò premesso l’Inps ,con il presente ricorso, ha affermato la
sussistenza della giurisdizione amministrativa. Ha richiamato il parere del
Consiglio di Stato , posto a base del Decreto del Presidente della
Repubblica, secondo cui era in discussione, nel procedimento instaurato
dal Mazzacurati, la scelta discrezionale dell’amministrazione di attivare
una convenzione con la Corte dei Conti, in costanza di una graduatoria
aperta e ancora vigente presso l’Inps, e conseguentemente di procedere
all’assunzione del Rota ; che ,diversamente da quanto affermato dal Rota,
il ricorso straordinario del Mazzacurati era volto ,non solo
all’annullamento della Convenzione stipulata tra Inps e Corte dei Conti,
ma anche della determinazione dirigenziale del 23/12/2010 di nomina nei
ruoli dirigenziali Inps del Rota .
5. Ha dedotto , ancora, l’Inps che era tenuto a dare esecuzione al
giudicato amministrativo ,espressamente esteso anche all’annullamento
della determina dirigenziale di nomina del Rota ,con il conseguente venire
meno del rapporto di lavoro instaurato dall’Amministrazione con il
ricorrente ; che il giudizio pendente davanti al Tribunale di Venezia non
era volto all’accertamento del diritto all’assunzione del Rota , ma vedeva,
3

la scelta discrezionale dell’Inps di attivare una convenzione con la Corte

RG n 16404/2016

sulla scelta effettuata dall’Ente tra i candidati inseriti in

graduatorie

diverse e che la stessa involgeva opzioni organizzative discrezionali di
macro organizzazione, la cui sindacabilità rientrava nella giurisdizione
amministrativa .
6. Si è costituito Sebastiano Rota chiedendo dichiararsi la giurisdizione
del giudice ordinario illustrata ,poi, con una memoria ex art 378 cpc.

Corte.

RITENUTO IN DIRITTO

7.Com’è noto, l’art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ha
devoluto “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle
relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 [per il personale in regime
di diritto pubblico], incluse le controversie concernenti l’assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in
questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano
rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi […]”.
Sono rimaste “devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro [di
diritto pubblico]” (art. 63, comma 4).
8.Deve ribadirsi , inoltre, che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha
affermato che, poiché la giurisdizione si determina in base al petitum
sostanziale, che va individuato con riferimento ai fatti materiali allegati
dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio,
nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via
incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione

Nello stesso senso ha concluso anche la Procura Generale di questa

RG n 16404/2016

dell’ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio
verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni
di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti
provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti
presupposti (Cass., S.U., n. 13169 del 2006; Cass., S.U., n. 3677 del

9.

Ciò premesso deve affermarsi, nella fattispecie in esame

, la

giurisdizione del giudice ordinario .
10. Oggetto del ricorso del Rota è il provvedimento dell’Istituto con cui è
stato risolto il rapporto di lavoro, ritenuto dal dirigente illegittimo sotto
plurimi aspetti,

con le conseguenti richieste risarcitorie ; come ben

chiarito nel controricorso, nessuna censura riguarda il decreto del
Presidente della Repubblica

che ha accertato ,in via definitiva,

l’illegittimità della convenzione Inps/ Corte dei Conti e della delibera di
assunzione, nei ruoli dirigenziali dell’Inps, del Rota .
11.Ciò di cui si duole il Rota è l’ illegittimità del successivo provvedimento
assunto dall’Istituto di risoluzione del rapporto di lavoro sul presupposto
di doversi uniformare al giudicato, costituito dal decreto del Presidente
della Repubblica .
La domanda del

Rota non è volta, pertanto,

ad

impugnare

provvedimenti organizzatori dell’Inps, ma la validità della decisione
dell’Istituto di recedere dal contratto di lavoro , atto avente natura
privatistica , assunto in costanza di rapporto di lavoro , il cui esame
spetta al giudice ordinario, riguardando la gestione del rapporto di lavoro
del dipendente con la P.A. , e concernendo l’affidamento e la revoca
dell’incarico dirigenziale, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione
ordinaria ,ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti ,
ai sensi dell’art 63, comma 1, d.lgs. 165/2001.
12. Il predetto atto di gestione dell’ incarico dirigenziale mantiene la
natura di determinazione assunta dall’amministrazione con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, come, a norma dell’art. 5, 2°
comma , del citato d.lgs. n. 165 del 2001, tutti gli atti attinenti ai

2009; Cass., S.U., n. 11712 del 2016).

RG n 16404/2016

profili organizzativi e gestionali di rapporti di lavoro già costituiti( cfr.
in tali termini : 3 Cass., Sez. Un., 7 luglio 2005 n. 14252 cui adde tra
le altre, più di recente: Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2008 n. 5078;
Cass. 23 febbraio 2007 n. 4275).
13.Per le considerazioni che precedono va dichiarata la giurisdizione

PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario
davanti al Tribunale di Venezia .

e rimette il giudizio

del giudice ordinario ,davanti al quale il giudizio deve proseguire .

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