Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29917 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. U Num. 29917 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 13/12/2017

SENTENZA
sul ricorso 17049-2016 proposto da:
MURRU GIULIANA, MAMELI MARISA, MELIS VITALIA, PILI BEATRICE,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 3, presso lo
studio dell’avvocato PETER FARRELL, rappresentate e difese dall’avvocato
GIANFRANCO CARBONI;
– ricorrenti contro

RG n 17049/2016

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA CURRELI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 555/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017
dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la
declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario; in subordine rinvio in
attesa del giudizio della Corte Costituzionale;
uditi gli avvocati Gianfranco Carboni e Giorgio Lesti per delega
dell’avvocato Carla Curreli.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Cagliari , confermando la sentenza del Tribunale , ha
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda
proposta da Assunta Monni, Beatrice Pili, Rosaria Mameli , Vitalia Melis,
Giuliana Murru, Antonia Caterina Murru , dipendenti del Comune di
Cagliari in servizio presso gli asili nido come assistenti di infanzia ,con
compiti di custodia, di assistenza e di educazione e formazione dei
bambini , volta ad ottenere la condanna del Comune ad inquadrarle
nell’area C o, in subordine, B6 con decorrenza dall’entrata in vigore del
CCNL 1998/2000 ed a pagare le differenze retributive .
La Corte territoriale ha esposto che le ricorrenti lamentavano la mancata
applicazione da parte del Comune del DPR 333/1990, nonchè della legge
n. 127/1997 , norme che avrebbero consentito loro di passare dalla 4° alla
5° qualifica funzionale e, poi, dalla 5° alla 6 0 , con la conseguenza che ,
all’entrata in vigore del CCNL degli enti locali 1998/2000 e all’introduzione
della classificazioni per aree ,erano state inquadrate nell’area B, invece
che nell’area C ,loro spettante . Secondo la Corte si trattava di violazioni
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depositata il 26/01/2016.

RG n 17049/2016

realizzatesi anteriormente al 30/6/1998 ,con la conseguenza che, a i sensi
dell’art 69 dlgs n.165/2001,rientravano nella giurisdizione amministrativa,
dovendosi escludere l’ipotesi di un inadempimento unitario o di illecito
permanente ,come sostenuto dalle lavoratrici, poichè la violazione del
loro diritto al superiore inquadramento si era verificato nel 1990 ,nonché

Ha osservato, inoltre che il provvedimento di inquadramento del 12 aprile
1999, adottato dall’amministrazione in applicazione del CCNL 1999, era un
mero atto ricognitivo della qualifica rivestita dalle ricorrenti fino a quel
momento ,con inserimento automatico nella corrispondente area e
posizione stipendiale della nuova classificazione ,in base all’apposita
tabella di corrispondenza ,con la conseguenza che non era a tale atto che
occorreva fare riferimento ai fini della giurisdizione, ma alla violazione già
posta in essere dal Comune in danno delle ricorrenti prima del 30/6/1998.
Avverso la sentenza ricorrono le lavoratrice con due motivi. Resiste il
Comune di Cagliari .
Ragioni della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art 69 , comma
7, dlgs n 165/2001. Rilevano che gli effetti dell’erroneo inquadramento ,
sebbene riconducibili ad atti e circostanze antecedenti il 30/6/1998 , si
erano protratti ben oltre tale data ,pregiudicando la loro carriera poichè
ancora inquadrate nell’area B . Deducono che l’inadempimento era
unitario e che , comunque ,anche se non si dovesse loro attribuire la
posizione funzionale richiesta ,sussisteva il loro diritto ai sensi dell’ad 52 ,
V comma ,del dlgs 165/2001 e dell’art 36 a percepire le differenze
retributive.
Con il secondo motivo denunciano l’ incostituzionalità dell’art 69,7 comma,
qualora si ritenesse che la motivazione addotta dalla Corte d’appello fosse
conforme al disposto della norma .
Il primo motivo deve essere accolto e va affermata la giurisdizione del
giudice ordinario .
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nel 1997 .

RG n 17049/2016

Le ricorrenti hanno esposto che , dipendenti del comune di Cagliari,
espletavano ed espletano ,anche attualmente, negli asili nido mansioni di
custodia , di assistenza e di educazione e formazione dei bambini loro
affidati ; che il loro attuale inquadramento in B2 o B3 non era corretto,
dovendo in forza delle mansioni svolte e della figura professionale
formalmente rivestita in applicazione del ccnI 1998/2002, essere

da ricondursi a fatti ed atti precedenti il 30/6/1998 , produceva effetti ben
oltre tanto che erano ancora inquadrate nell’area B) e che , pertanto,
l’inadempimento era unitario ,essendosi protratto oltre il 30/6/1998 ,con
conseguente giurisdizione del giudice ordinario .
Le censure sono fondate.
Deve , infatti, richiamarsi quanto ripetutamente affermato da questa Corte
(a partire da Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183, e da Cass. SU 23
novembre 2012, n. 20726, cui si è uniformata la successiva
giurisprudenza,vedi, per tutte: Cass. 24 febbraio 2014, n. 4312 e n.
4313; Cass. 10 giugno 2014, n. 13062; Cass. 7 luglio 2014, n. 15450;
Cass.10 settembre 2014,n.19117;Cass.30 ottobre 2015 n. 22269)
secondo cui, nel regime transitorio del passaggio dalla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo alla giurisdizione del giudice
ordinario, quanto alle controversie di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
art. 63, il disposto dell’art. 69, comma 7, medesimo D.Lgs.- secondo cui
sono attribuite al giudice ordinario le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998,
mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto
di lavoro anteriore a tale data, restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo- esprime, come regola, la generale
giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione ,sia che
riguardi il periodo del rapporto di impiego successivo al 30 giugno 1998,
sia che investa ,in parte, anche un periodo precedente a tale data, ove
risulti essere unitaria la fattispecie devoluta alla cognizione del giudice; e
reca, come eccezione, la previsione della residuale giurisdizione del
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inquadrate nell’area C e che , quindi, l’erroneo inquadramento ,sebbene

RG n 17049/2016

giudice amministrativo in ordine ad ogni questione che riguardi ,solo ed
unicamente, un periodo del rapporto fino alla data suddetta.
Nella fattispecie in esame le ricorrenti , deducendo un inadempimento
unitario da parte del Comune , lamentano un erroneo inquadramento in
base al D.P.R. n. 333/1990 ,nonchè alla legge n. 127/1997 che, seppure

effetti sul rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune, impedendo alle
stesse di conseguire il corretto inquadramento in applicazione del CCNL
1998/2002.
Per le considerazioni che precedono deve essere accolto il primo motivo
del ricorso, restando assorbito il secondo motivo.
P QM
Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario , cassa la
sentenza impugnata e rimette le parti davanti al Tribunale competente
anche per le spese del presente giudizio.
Roma 24/10/2017
L’estensore

Il Ps1ene
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IL CANCILUERE

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anteriori alla data del 30/6/1998, avevano continuato a produrre i loro

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