Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29916 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
Roma presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato VITALE ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona del Legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI Dario,
che lo rappresenta e difende giusta procura per atto Notaio Igor
Genghini di Roma del 28/06/2011, rep. n. 26173 allegata in atti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 489/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del
13/05/2010, depositata l’08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania rigettava la domanda proposta da G.A., già dipendente USL, nei confronti dell’Inpdap per ottenere il ricalcolo della indennità premio fine servizio, che era stata erroneamente calcolata senza tener conto del riscatto degli anni di laurea. La Corte adita, rilevato che il ricorrente era stato collocato in pensione il 30.10.1994, che l’Inpdap aveva liquidato l’indennità il 21.4.1995 e che il ricorso giudiziario era stato notificato il 23.8.2004, riteneva maturata la prescrizione quinquennale R.D. n. 2418 del 1933, ex art. 19 ed escludeva altresì il diritto all’arricchimento senza causa. Il G. chiede la cassazione della sentenza con due motivi. L’Inpdap ha depositato procura.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili.
Ed infatti, quanto al primo motivo concernente la prescrizione, è già stato affermato (Cass. n. 12618 del 16/10/2001, n. 1267 del 1995, n. 1730 del 1998, n. 14589 del 14/10/2002) che: Il termine prescrizionale relativo al diritto all’indennità premio di servizio corrisposta dall’I.N.A.D.E.L. (o alla sua riliquidazione, ovvero – al suo aggiornamento nel tempo), come pure alla rivalutazione monetaria relativa al suddetto diritto – la quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, costituisce una componente essenziale del credito previdenziale, ovvero un tutt’uno con questo – è quello quinquennale ai sensi del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418, art. 19 norma che non è stata abrogata, nè espressamente nè tacitamente, dalla L. 8 marzo 1968, n. 152, che, pur ridisciplinando la materia, non detta alcuna disposizione sulla prescrizione e stabilisce, all’art. 19, l’abrogazione solo delle norme – in contrasto o incompatibili con la nuova disciplina – Il suddetto termine prescrizionale decorre dal primo giorno successivo all’inutile decorso dei 120 giorni (previsti dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7) dalla data del collocamento a riposo dell’interessato, atteso che non è prevista alcuna specifica istanza per ottenere l’indennità premio di servizio; nel caso di diritto alla riliquidazione della suddetta indennità derivante da una nuova disposizione legislativa, tale termine decorre dal primo giorno successivo all’inutile decorso dei 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa, ove questa non preveda una specifica istanza”.
Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo concernente l’azione di arricchimento senza causa, essendosi affermato (Cass. n. 12265 del 10/06/2005) che “L’azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito e la valutazione dell’esistenza dell’altra azione va effettuata in astratto, prescindendo dalla previsione dell’esito dell’azione tipica, nella specie l’azione ex art. 2033 cod. civ.; conseguentemente l’azione art. 2041 cod. civ. non è ammissibile quando chi la eserciti disponeva comunque di un’azione che si è prescritta o in relazione alla quale si sia verificata decadenza. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a domanda di restituzione di contributi non dovuti, azionata oltre il termine di prescrizione quinquennale D.P.R. 30 maggio 1995, n. 797, ex art. 44)”. Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011