Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29915 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 18/11/2019), n.29915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34967-2018 R.G. proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– Intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza Ancona, depositata

il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di partecipata del

09/05/2019 dal Consigliere Relatore D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in Sostituto

Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, che ha chiesto che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Magistrato

di Sorveglianza di Milano.

Fatto

RITENUTO

R.A., recluso presso il carcere di Milano-Opera, ha presentato personalmente al Tribunale civile di Ancona ricorso ex art. 35-ter ord. penit., lamentando di versare in condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il Tribunale civile di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza funzionale e per territorio, indicando la competenza del Tribunale di sorveglianza del luogo di detenzione.

L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza, presentato dell’Antonov personalmente.

Ai fini della trattazione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

Il ricorso – ammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente, come correttamente ha rilevato il Pubblico, atteso che nel giudizio di merito egli era legittimato a difendersi personalmente – è inammissibile in quanto l’ordinanza del Tribunale non può essere impugnata con lo strumento riservato alle pronunce sulla competenza, non avendone la natura.

Il rapporto fra giudice penale e giudice civile non dà luogo ad un problema di giurisdizione, in quanto i due plessi giudiziari sono espressione dell’unitaria giurisdizione ordinaria.

Al contempo, però, non dà luogo neppure ad un problema di competenza, il cui controllo sia riconducibile all’àmbito di applicazione dell’istituto di cui agli artt. 42 c.p.c. e ss. La questione di competenza è configurabile, infatti, esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l’individuazione del giudice al quale, tra i vari organi investiti di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia. In altri termini, il regolamento di competenza è un istituto interno al processo civile, che serve unicamente a risolvere un problema di distribuzione della potestas iudicandi fra diversi uffici civili.

Invero, il giudice civile e quello penale, essendo entrambi magistrati ordinari, esercitano un identico potere giurisdizionale e l’alternativa tra l’uno e l’altro dipende dal riferimento della controversia ad un medesimo fatto materiale, suscettibile però di valutazione sotto profili giuridici diversi (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13329 del 26/07/2012, Rv. 623582 – 01). Pertanto, l’individuazione delle rispettive sfere di attribuzione non solo non può dar luogo ad una questione di giurisdizione, ma non pone neppure una questione di ripartizione della potestas iudicandi tra organi cui è demandato l’apprezzamento del medesimo profilo, potendo determinare esclusivamente un’interferenza tra giudizi, che si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda.

Va dunque affermato, in continuità con un recente arresto di questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20830 del 02/08/2019, non massimata), che il provvedimento con il quale il giudice civile disattenda, con qualsiasi formula definitoria, l’istanza proposta da un detenuto ai sensi dell’art. 35-ter ord. penit., ritenendo che la stessa doveva essere proposta innanzi al giudice penale (in particolare, al Tribunale di sorveglianza), non costituisce una pronuncia sulla competenza, neppure qualora il giudice civile si sia dichiarato “incompetente”, perchè con lo stesso si rileva, semmai, un profilo di improponibilità della domanda davanti al plesso giurisdizionale ordinario civile. Conseguentemente, è inammissibile il regolamento di competenza proposto, ai sensi degli artt. 42 c.p.c. e ss., avverso siffatto provvedimento.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Avuto riguardo alla natura della domanda, il processo risulta esente e quindi non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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