Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29915 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 13/12/2017, (ud. 24/10/2017, dep.13/12/2017),  n. 29915

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola che, sulla domanda proposta da O.A. nei confronti della ASL di Cosenza, con cui il ricorrente lamentava l’illegittimità dell’interruzione del rapporto di co.co.co., con decorrenza dall’1/1/2007, e della conseguente esclusione dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del personale precario, di cui al bando dell’ASP del 6/10/2008, aveva riconosciuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Con il ricorso in appello il ricorrente aveva dedotto che la pronuncia di difetto di giurisdizione era errata, in quanto egli non intendeva dedurre irregolarità o vizi in relazione alla procedura concorsuale, essendosi limitato a richiedere che venisse inserito all’interno della graduatoria formata dall’ASP di Cosenza in posizione utile per l’assunzione, poichè illegittimamente escluso da tale graduatoria di merito; che la sua esclusione dalle procedure di stabilizzazione, sull’assunto che non possedeva l’anzianità, era errata in quanto in possesso di tale anzianità; che era illegittima la disposta sospensione dall’attività di co.co.co, non rispondendo al vero che non fosse in possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista.

Secondo la Corte d’appello l’ O. era stato escluso dal novero dei soggetti da stabilizzare per difetto dei presupposti indicati dal bando che prevedeva una procedura selettiva, con prova scritta ed orale;che, pertanto, la controversia si collocava nella fase anteriore a quella dell’approvazione della graduatoria e, quindi, esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario. Quanto al domanda di accertamento di illegittimità della sospensione dal servizio,la Corte territoriale ne ha rilevato il difetto di interesse, stante l’impossibilità di conseguire la reintegra e l’insussistenza di alcun danno, avendo avuto il contratto esecuzione fino alla naturale scadenza.

Avverso la sentenza ricorre l’ O. con due motivi Resiste l’ASL di Cosenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo e richiama l’art. 360 c.p.c., i punti 3 e 5.

Circa la pronuncia di difetto di giurisdizione il ricorrente rileva che la Corte aveva omesso di valutare che intendeva far valere il suo diritto all’assunzione, costituente diritto soggettivo, e non già la violazione di un interesse legittimo, avendo richiesto di essere inserito all’interno della graduatoria formata dall’ASP di Cosenza in posizione utile all’assunzione, in quanto illegittimamente escluso da tale graduatoria di merito.

Rileva che la Corte aveva mal interpretato il bando. Egli, infatti, aveva maturato il requisito dell’anzianità per partecipare al concorso, come richiesto dal bando, avendo svolto attività di fisioterapista alle dipendenze della ASL dal 2001 e fino al 31/12/2006.

Deduce, altresì, che erroneamente la Corte aveva affermato il difetto di interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto con la ASL, sebbene egli fosse titolare di un titolo abilitante all’esercizio della professione di fisioterapista che gli avrebbe consentito di essere assunto.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2126 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Lamenta l’illegittima ed improvvisa sospensione del rapporto di lavoro. Ribadisce che aveva un titolo che lo abilitava alla professione di fisioterapista. Rileva, altresì,che il ripetersi di contratti di lavoro di co.co.co., tutti immediatamente consecutivi nel tempo,rendeva il rapporto assimilabile al lavoro subordinato con conseguente applicabilità delle garanzie tipiche dei lavoratori subordinati,nonchè dei compensi ad essi dovuti.

Il ricorso è infondato.

Deve preliminarmente rilevarsi, quanto alle censure relative al vizio motivazionale, che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre del 2012 e, pertanto, al ricorso per cassazione è applicabile l’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. con L. n. 134 del 2012. La modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto per cui l’anomalia motivazionale,denunciabile in questa sede, è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti.

Nella fattispecie una ricostruzione del fatto pienamente sussiste e la decisione non è affetta dai vizi appena indicati, come soli ormai rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nell’attuale formulazione, e, del resto, il difetto di motivazione resta nel ricorso semplicemente enunciato, senza alcuna specifica e ben individuata censura.

Quanto al vizio di violazione di legge, pur non avendo il ricorrente specificamente indicato le norme che assume violate, le censure contenute nel motivo attengono all’affermata giurisdizione del giudice amministrativo. L’ O. assume di poter vantare un diritto all’assunzione, e, dunque, spendibile davanti al giudice ordinario, e chiede di essere inserito all’interno della graduatoria formata dall’ASP di Cosenza, in posizione utile per l’assunzione, in quanto illegittimamente escluso da tale graduatoria di merito.

Ciò premesso deve osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 da un lato, attribuisce esplicitamente alla giurisdizione ordinaria le controversie inerenti al “diritto all’assunzione” (comma 1), dall’altro, riserva alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie relative alle “procedure concorsuali di assunzione” (comma 4). La regola processuale, in questi termini dettata, appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell’area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l’amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4 D.Lgs. cit.), mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l’esercizio del potere pubblico attribuito all’amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.

Circa le procedure di stabilizzazione,il contenuto delle disposizioni di legge consente di affermare che si è certamente in presenza di una fattispecie di “assunzione” quale passaggio dallo stato di personale precario a quello di ruolo) e che, peraltro, non si esula dall’ambito della procedura “concorsuale”(cfr. Cass n. 1778/2011), così come correttamente affermato dalla Corte d’appello.

Nella specie risulta dallo stesso ricorso introduttivo che la selezione era stata prevista da un bando e si articolava in una valutazione dei titoli posseduti e in una prova attitudinale con attribuzione di punteggi, con formazione della graduatoria finale di merito. Si trattava, perciò, di vera e propria procedura di concorso volta all’assunzione in pianta stabile di lavoratori, previa selezione di quelli – fra quanti in possesso dei requisiti di partecipazione – risultati vincitori nell’ambito dei posti disponibili. Ne consegue che la controversia è soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, art 63.

Il secondo motivo resta assorbito dal rigetto del primo e dall’affermata giurisdizione amministrativa.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA