Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29914 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7539/2014 R.G. proposto da:

D.R.M.S., D.R.C., T.G.,

T.S. e T.A., tutti nella qualità di eredi di

D.R.L. (deceduta in data (OMISSIS)) e anche in qualità di eredi

della defunta D.N.T. nonchè di soci della Molino D.R. di

D.R.C. & C. S.a.s., rappresentati e difesi dall’Avv.

Francesca Fegatelli e dall’Avv. Lorenzo Picciano, domiciliati in

Roma, Via degli Scipioni, n. 268/a;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, n. 324/16/13 pronunciata il

16.7.2013 e depositata il 17.9.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8.10.2020 dal

consigliere Dott. Saieva Giuseppe;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha preso atto della rinuncia

al ricorso da parte di tutti i ricorrenti;

Udito il difensore della società ricorrente, in persona

dell’avvocato Francesca Fegatelli, che ha concluso chiedendo

l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.R.M.S., in proprio e nella qualità di erede di D.N.T. nonchè nella qualità di socia della Molino D.R. di D.R.C. & C. sas., D.R.C., in proprio e nella qualità di erede di D.N.T. nonchè nella qualità di socia della Molino D.R. di D.R.C. & C s.a.s. nonchè T.G., T.S. e T.A., questi ultimi tutti nella qualità di eredi della defunta D.R.L., la quale a sua volta agiva in proprio e nella qualità di erede di D.N.T. nonchè nella qualità di socia della Molino D.R. di D.R.C. & C. s.a.s. ricorrevano innanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 324-16-13 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Siracusa, pronunciata il 16.7.2013 e depositata il 17.9.2013.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva ritualmente in giudizio con controricorso.

Nelle more del giudizio, tutti i ricorrenti accedevano alla definizione agevolata della lite, prevista dal D.L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016 e con atto in data 15.4.2019 aderivano alla definizione agevolata della lite di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 3, comma 1 e 23.

L’Amministrazione Finanziaria comunicava gli importi da corrispondere per la definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016 ed i ricorrenti provvedevano ad eseguire i pagamenti nei termini stabiliti.

I ricorrenti provvedevano quindi a notificare all’Agenzia la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c. ed ex D.L. n. 193 del 2016 poi convertito in L. n. 225 del 2016 (atti depositati presso la Cancelleria di Corte).

Diritto

CONSIDERATO

che:

La rinunzia al ricorso per cassazione ha carattere meramente recettizio, in quanto ai sensi dell’art. 390 c.p.c. esige che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259), mentre non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese processuali possono essere compensate in adesione al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198 del 27/4/2018 in base al quale in tema di definizione agevolata, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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