Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29914 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15853/2014 proposto da:

Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, in

persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, piazza dei Carracci n. 1, presso lo studio

dell’avvocato Alessandri Alessandro, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Dei Gracchi 39, presso lo studio

dell’avvocato Giuffrè Francesca, rappresentato e difeso

dall’avvocato Carpani Cristiana, giusta procura in calce all’atto di

costituzione;

– controricorrence –

avverso la sentenza n. 578/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2018 dal Cons. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Ferrara rigettava la domanda della società Consorzio cooperative costruzioni, finalizzata a ottenere la condanna del locale comune al pagamento del compenso maturato a titolo di revisione dei prezzi in relazione a quattro contratti di appalto per la realizzazione di alcune opere pubbliche;

la sentenza veniva confermata dalla corte d’appello di Bologna sull’essenziale rilievo che al computo della revisione prezzi era da applicare la L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33, poichè le opere, pur concretamente individuate, non erano state ancora affidate a mezzo appalto-concorso alla data di entrata in vigore della detta legge;

a tal fine la corte d’appello richiamava la natura bifasica del procedimento per la realizzazione delle opere pubbliche, tale per cui alla partecipazione del soggetto alla prima fase non poteva conseguire la nascita di situazioni di diritto soggettivo del tipo di quelle nella specie azionate;

per la cassazione della sentenza, depositata il 30-4-2013 e non notificata, la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi;

il comune di Ferrara ha replicato con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

dopo una lunga serie di premesse dedicate al procedimento di revisione prezzi, all’appalto-concorso e all’asserito ambito della L. n. 41 del 1986, art. 33, la ricorrente denunzia:

(i) col primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., poichè la motivazione addotta dalla corte d’appello a proposito della rilevanza bifasica del procedimento di formazione del contratto sarebbe inconferente al punto da renderla solo apparente;

(ii) col secondo motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 preleggi e degli artt. 1362,1366 e 1371 c.c., in materia di interpretazione del contratto, oltre che l’omessa o erronea valutazione di un fatto decisivo, avendo l’impugnata sentenza mancato di verificare – anche alla luce del comportamento tenuto dal comune – se la normativa in questione dovesse applicarsi ai soli contratti per l’aggiudicazione dei quali non fosse ancora iniziato l’iter concorsuale, in ragione dell’effetto sostanziale retroattivo che ne sarebbe altrimenti disceso;

(iii) col terzo motivo, l’analoga serie di violazioni per essere la corte d’appello pervenuta alla reiezione del gravame attraverso un’interpretazione errata dell’art. 33 cit. e della sua efficacia nel tempo, nonchè attraverso una valutazione tale da rendere ininfluente il comportamento del comune;

(iv) col quarto motivo, infine, la violazione o falsa applicazione delle leggi susseguitesi in materia di revisione dei prezzi tra il 1947 e il 1981, giacchè le questioni attinenti al quantum del compenso revisionale riguardavano in ogni caso la materia dei diritti soggettivi;

il ricorso, i cui motivi (per la più gran parte ridondanti e ripetitivi) sono unitariamente esaminabili per connessione, è infondato;

come sottolineato dalla stessa ricorrente, e come indicato dalla corte territoriale, l’oggetto del contendere atteneva all’applicabilità o meno della L. n. 41 del 1986, art. 33, al rapporto de quo, per l’incidenza che ne sarebbe derivata (ratione temporis) in ordine al quantum del compenso revisionale;

ai sensi dell’art. 33, comma 2, infatti, “per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi”, salvo che (comma 3) si tratti di “lavori (..) aventi durata superiore all’anno”; in tal caso, però, “la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell’intera anticipazione ricevuta, quando l’Amministrazione riconosca che l’importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa”; il tutto da farsi applicando un regime cronologico speciale di rilevazione dei prezzi a base per la suddetta revisione;

la corte d’appello ha ritenuto applicabile la norma al caso di specie, poichè riferita, appunto, a opere individuate ma non ancora appaltate al momento della sua entrata in vigore, giacchè i contratti di appalto erano stati tutti stipulati in data successiva al 1986: il (OMISSIS), quanto alla realizzazione della rete geotermica; il (OMISSIS) quanto alla realizzazione del forno inceneritore;

è pretestuoso sostenere che l’impugnata sentenza non abbia in tal senso compiutamente motivato, donde va rigettato innanzi tutto il primo motivo di ricorso: la ratio decidendi è difatti pienamente evincibile dai suddetti riferimenti operati nella motivazione;

gli altri motivi non possiedono miglior sorte, visto che trascurano di considerare le conseguenze dell’essere (stato) il rapporto regolato da un appalto-concorso; cosa, questa, assolutamente pacifica anche in ragione delle premesse svolte dalla ricorrente medesima (v. pag. 3 e seg. del ricorso per cassazione);

nell’appalto-concorso, per le fattispecie, come quella in esame, antecedenti alla L. n. 109 del 1994, che ne ha notoriamente ridimensionato l’area di applicazione, la caratteristica essenziale sta in ciò: che in senso differenziale dalla licitazione privata le singole ditte invitate alla gara devono presentare il progetto dell’opera (in base a un piano di massima) e indicare le condizioni e i prezzi in base ai quali siano disposte a eseguirla, così concorrendo alla determinazione del contenuto del contratto da stipulare;

a fronte di tanto, e a differenza dalla licitazione privata appunto, è consentito all’amministrazione appaltante (e alla commissione giudicatrice) un’ampia e insindacabile discrezionalità nella valutazione dei progetti presentati (cfr. indicativamente, per la distinzione giustappunto con la licitazione privata, C. Stato n. 947-96), fermo il limite invalicabile dettato dall’esigenza che le soluzioni proposte dai concorrenti non si discostino sensibilmente dall’idea centrale della previsione dell’opera (v. C. Stato n. 4413-05);

in altre parole, nella materia dell’appalto-concorso, l’amministrazione ha – nei limiti imposti dal capitolato speciale – piena discrezionalità nella scelta delle soluzioni tecniche alternative, che non contrastino con i criteri fondamentali fissati dal bando, indicate dalle ditte offerenti, al punto che lo stesso provvedimento con il quale viene giudicato l’appalto è comunemente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa incensurabile se la valutazione tecnica del progetto prescelto risulti immune da vizi logici (cfr. ancora C. Stato n. 651-94, C. Stato n. 1212-99);

la conseguenza essenziale quanto alla concreta fattispecie è che solo dopo l’aggiudicazione e dopo la stipula del contratto può dirsi insorto (e affidato) il pubblico appalto; il che è del resto coerente con quanto questa Corte ha avuto modo di precisare in fattispecie segnate dal discrimine tra aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva;

per opinione comunemente accolta, dall’aggiudicazione provvisoria non sorge in capo all’impresa aggiudicataria un diritto pieno alla formazione del contratto, bensì un interesse legittimo, ovvero una mera aspettativa alla conclusione del procedimento (v. Cass. n. 10750-15), mentre la L. n. 41 del 1986, art. 33, in forza del quale la revisione dei prezzi è ammessa a decorrere a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione, si riferisce all’aggiudicazione definitiva, non a quella provvisoria, sicchè ai fini della predetta norma nessun rilievo rivestono quest’ultima e il tempo eventualmente intercorso tra essa e l’aggiudicazione definitiva e/o la stipulazione del contratto (v. Cass. n. 11577-16);

per la soggezione del rapporto alla dianzi citata L. n. 41 del 1986, non rileva neppure il comportamento tenuto dal comune appaltante, nè che l’avvio dei procedimenti di gara fosse, come eccepito da parte ricorrente, di molto anteriore alla legge medesima;

non altro rileva, quanto all’individuazione del regime normativo applicabile al rapporto, che la stipulazione;

si obietta nel ricorso che gli appalti erano stati indetti nel 1984 e le lettere di invito diramate nel 1985; giova tuttavia osservare che ciò a niente serve dal momento che neppure ove fosse prima intervenuta un’aggiudicazione provvisoria la fattispecie si sarebbe potuta ritenere estranea alla legge citata; invero la stessa ricorrente, a pag. 23 del ricorso, ha specificato che la commissione giudicatrice dell’appalto-concorso aveva concluso i propri lavori nel (OMISSIS), esprimendo parere favorevole all’aggiudicazione da effettuarsi alle condizioni della circolare-invito, del capitolato speciale e del progetto-offerta; sicchè anche per tale via risulta confermato in fatto che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto e gli afferenti contratti si concretizzarono solo dopo l’entrata in vigore della L. n. 41 del 1986, negli anni 1987 e 1988;

è dunque privo di pertinenza discorrere, come la ricorrente ha più volte fatto, di una illegittima applicazione retroattiva della norma da parte del giudice del merito;

il ricorso è rigettato;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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