Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29914 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 14/11/2019, dep. 18/11/2019), n.29914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27852/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI

n. 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 314/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA,

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. proponeva ricorso avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona aveva respinto la sua istanza di riconoscimento della protezione internazionale o in subordine di quella umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela. Il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso interposto dal S. avverso il predetto provvedimento di rigetto. Interponeva appello il S. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, respingeva il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.M. affidandosi a due motivi, ciascuno dei quali articolato a sua volta in due diversi profili.

Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe da un lato (primo profilo) deciso in base ad una motivazione tautologica e meramente apparente, e dall’altro lato (secondo profilo) omesso di considerare che il richiedente aveva dedotto non soltanto di essere fuggito dal Senegal a cagione dell’instabilità della situazione interna del Paese, ma anche di aver subito arresto illegale e tortura durante i 10 mesi di permanenza in Libia (Paese di transito).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11 (primo profilo) nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 (secondo profilo) perchè la Corte di Appello avrebbe del tutto omesso di considerare che il S. aveva riferito di essere fuggito dalla regione della Casamance, nella quale viveva, a causa delle tensioni legate alla presenza nella zona dei ribelli del (OMISSIS), che si temeva avessero rapito e ucciso il padre del richiedente.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

La Corte di Appello ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto interno o di tensione rilevante ai fini della concessione della tutela sussidiaria sulla base di una valutazione assolutamente apodittica, non fondata su alcuna informazione proveniente da fonti internazionali, e dunque sulla scorta di una motivazione del tutto apparente. Detta valutazione, inoltre, risulta condotta genericamente sul Senegal, e non sulla specifica zona dalla quale il richiedente proviene (la Casamance), notoriamente interessata da fenomeni di ribellione e correlati episodi di violenza dovuti alla presenza, nell’area, del movimento separatista del (OMISSIS).

In proposito, va ribadito il principio per cui “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Nel caso di specie, la decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa non indica le fonti in concreto utilizzare dal giudice di merito nè il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, non consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

Non rileva, ai fini della decisione del presente ricorso, l’inserimento del Senegal nell’ambito dell’elenco dei cosiddetti “Paesi sicuri” di cui all’art. 1 del decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 4.10.2019, inserito in G.U. n. 235 del 7.10.2019. Infatti, in disparte ogni considerazione circa l’applicabilità di detta normativa sopravvenuta ai giudizi in corso e alle domande già presentate, anche alla luce di quanto affermato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29460 del 13.11.2019, va considerato che l’inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata a fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorchè territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, nè esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all’accertamento in concreto sulla pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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