Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29913 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3131/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

E.A.F., con l’avv. Donato Grande e con domicilio eletto

presso il suo studio in Ragusa, alla via Collodi n. 4, domiciliato

in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente/intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Palermo-Sez. staccata di Catania n. 215/34/2014,

pronunciata il 27 novembre 2013 e depositata il 22 gennaio 2014, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il contribuente presentava, in data 25.05.2005 (oppure il 10.11.2005 secondo pagg. 1 e 4 ricorso Avvocatura), istanza di rimborso delle imposte versate in ragione delle agevolazioni riconosciute dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore dei soggetti residenti nella Sicilia Orientale e colpiti dal sisma del 13.12.1990. A fronte del silenzio-rigetto maturato sulle due istanze, il contribuente presentava due distinti ricorsi, il primo in data 23.11.2005 e il secondo in data 25.01.2008. I due ricorsi venivano decisi in modo difforme: a quello accolto faceva seguito l’appello dell’Amministrazione finanziaria, mentre quello respinto veniva appellato dal privato.

1.1. Segnatamente, la CTR respingeva l’appello dell’Ufficio perchè la L. n. 289 del 2012, art. 9, comma 17, secondo una lettura costituzionalmente orientata, non consentiva di operare una disparità di trattamento tra i contribuenti che già avessero proceduto al versamento delle imposte rispetto a quelli che ancora non vi avevano provveduto, come invece di fatto sostenuto dall’Ufficio. Ed invero, secondo l’Amministrazione finanziaria la norma in commento mirava ad incentivare i pagamenti ancora dovuti, agevolando solo i contribuenti previa riduzione delle imposte. Nulla invece statuiva in favore dei soggetti che avessero già versato le imposte previste. Orbene, secondo l’opinione della CTR la norma in commento andava invece interpretata nel senso che il contribuente in regola con i versamenti delle imposte aveva diritto al rimborso del 90% di quanto versato, mentre quello che ancora doveva provvedervi si vedeva ridotto il debito tributario nella minore misura del 10%. E ciò onde non operare una ingiusta disparità di trattamento tra i contribuenti.

1.2. La CTR respingeva altresì l’eccezione di decadenza per tardività dell’istanza di rimborso, poichè presentata oltre il termine biennale previsto dal D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 21. A termini del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, nel testo novellato dalla L. di conversione n. 31 del 2008, il termine ultimo per presentare l’istanza di rimborso doveva intendersi prorogato all’1.03.2008, quale data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 medesima.

1.3. In ragione di quanto sopra la CTR accoglieva altresì l’appello proposto dal contribuente, ivi dando atto che l’Amministrazione finanziaria non aveva contestato l’avvenuto versamento delle imposte da parte del privato.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, che svolge un unico motivo di ricorso. Il contribuente resiste con controricorso e, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. In via preliminare occorre dichiarare la tardività del controricorso, essendo stato notificato ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., suscettibile di valere come difesa in udienza, come infra indicato.

3. Con il primo e unico motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta la violazione implicita, sub specie di rigetto, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Segnatamente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito la decorrenza del dies a quo del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso alla data di vigenza della L. n. 31 del 2008 – quindi al 1.03.2008 – anzichè ad una data antecedente. Afferma infatti che, a termini della disciplina residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, l’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro il 31.12.2004. Infatti l’indebito tributario sarebbe sorto successivamente al versamento, pertanto ritualmente eseguito perchè in allora dovuto. Errata sarebbe dunque la decisione di secondo grado laddove ha ritenuto prorogato il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso, giacchè il maggior termine fissato al 1.03.2008 doveva ritenersi fissato solo per consentire il versamento delle imposte ridotte e non anche il rimborso di quelle versate in eccedenza.

3.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che “…lo jus superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e cioè dal 1^ marzo 2008″ (Cfr. Cass., n. 6644/2019, Cass., n. 4291/2018, Cass. n. 18205/2016). Invero, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che costituisce norma di interpretazione autentica, prevedeva che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248” (Cfr. Cass., n. 5498/2020).

Applicando il suesteso principio al caso di specie consegue la tempestività dell’istanza, presentata in data 25.05.2005 e, quindi, ampliamente entro il termine dell’1.03.2008.

Occorre altresì dare atto dell’ulteriore jus superveniens atteso che le modalità (in relazione al limite di spesa fissato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16 octies) di concreta erogazione dei rimborsi, (rimesso dalla norma primaria a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) esulano dall’ambito della definizione della controversia, venendo in rilievo eventuali questioni su consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle Entrate solo in fase esecutiva o di ottemperanza (Cfr. Cass. V, n. 29904/2017 (p. 2.2, 2.3, 2.4); n. 16096/2018).

Il motivo è pertanto infondato e il ricorso dev’essere rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, tenendosi conto dell’attività difensiva svolta dal contribuente (Cfr. Cass. V, n. 5508/2020, conforme a Cass. VI- 5, n. 4533/2017).

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite del giudizio di legittimità che liquida in Euro duemilaottocento/00, oltre al rimborso nella misura forfettaria del 15%, Euro 200,00 per esborsi, Iva e c.p.a. come per legge.

Dispone la distrazione delle spese a favore dell’avvocato della parte contribuente.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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