Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29913 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32289/2018 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio

dell’avv. Luca Schera, via Alpignano n. 28, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1602/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- A.B., cittadino (OMISSIS), ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, depositata il 12 settembre 2018, che ha rigettato l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale di Torino che, facendo seguito alla decisione della Commissione territoriale, ha escluso la sussistenza dei requisiti stabiliti per il riconoscimento della protezione internazionale e pure di quelli relativi alla protezione umanitaria.

2.- L’intimato non ha svolto difese.

3.- Sviluppato in un unico motivo, il ricorso si manifesta improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente non ha depositato, come per contro prescritto dalla citata norma, una copia integrale del provvedimento impugnato: quella prodotta, che consta di quattro pagine in tutto, risulta mancante del dispositivo e di parte dei “motivi della decisione” (la terza pagina della copia terminando con la frase “nel senso che esso fissa il principio della inammissibilità dei mezzi di prova…”).

Per precedenti di sostanza omologa a quella presente si vedano, ad esempio, Cass., 20 settembre 2019, n. 23462; Cass., 5 giugno 2018, n. 14426; Cass., 12 dicembre 2016, n. 25407.

4.- Il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Delib. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 23 ottobre 2018).

Il Collegio ritiene che alla declaratoria debba comunque seguire l’attestazione circa l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Il Collegio intende infatti dare continuità al principio reso da Cass. n. 9660-19 e molte altre successive conformi (tra le quali indicativamente Cass. n. 25864-19, Cass. n. 25863-19, Cass. n. 25115-19, Cass. n. 24601-19, Cass. n. 24060-19, Cass. n. 23729-19, Cass. n. 23727-19, Cass. n. 23724-19, Cass. n. 23460-19), stando al quale, per i fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 13, comma 1-quater, da parte della Corte di Cassazione, rileva il solo elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte.

Tali condizioni sono invece da verificare, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell’amministrazione al momento della eventuale successiva attività di recupero del contributo medesimo. Codesta soluzione risulta adesso implicitamente condivisa dalle Sezioni unite della Corte (v. Cass. Sez. U n. 23535-19), mediante l’evidenziazione della formula “ove dovuto” nel provvedimento che giustappunto attesta l’esistenza del ripetuto unico presupposto oggettivo della pronuncia.

Non può seguirsi la tesi sostenuta in alcune dissonanti decisioni di questa stessa Corte, e in particolare non può seguirsi l’assunto dell’unico precedente argomentato sul punto, della sezione tributaria (Cass. n. 22646-19). Ben vero la motivazione di tale precedente non è idonea a scalfire la constatazione per cui, nel secondo periodo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è al giudice richiesto di dare atto (molto semplicemente) “della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente”; e tali sono quelli oggettivamente correlati al fatto che “l’impugnazione, anche incidentale,” sia stata “respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”.

Così congegnata, la norma chiarisce la volontà di escludere ogni automatismo da tale punto di vista e di affidare al giudice la potestà di stabilire, con apprezzamento da svolgere in base all’esito complessivo dell’impugnazione, se all’astrattezza della formula decisionale – di “inammissibilità, improcedibilità o rigetto” – abbia a corrispondere poi, in effetti, la conseguenza del raddoppio; conseguenza invero non necessariamente connaturata alla formula astratta, come ben si trae dal fatto per esempio – che non dà luogo al raddoppio l’inammissibilità sopravvenuta (ex aliis Cass. n. 3542-17), nè la pronuncia (per certi versi simile negli effetti) di estinzione per rinuncia (Cass. n. 23175-15, Cass. n. 19071-18), nè ancora la declaratoria di sopravvenuta inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass. n. 18348-17, Cass. n. 1343-19).

Non può condividersi – ed è comunque ben poco influente – la serie di argomenti spesa (dalla sezione tributaria) ad asserita confutazione di quanto ulteriormente sostenuto a fondamento della mentovata tesi. Che la revoca dell’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato implichi un provvedimento del giudice del merito è assolutamente ovvio; tuttavia niente esclude che il giudice del merito possa provvedere anche con provvedimento distinto da quello che definisce il giudizio; e tanto può rendere incerta in cassazione la circostanza se l’ammissione sia stata o meno medio tempore revocata. Deve contraddirsi l’affermazione, che ancora caratterizza la tesi della sezione tributaria, per cui la revoca non potrebbe operare retroattivamente in danno del beneficiario, a termini del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, visto che in base all’u.c., della citata previsione la revoca è normalmente retroattiva, salvo che sia motivata dalla riscontrata esistenza di “modificazioni reddituali”; e anche in tal caso, la revoca comunque prenderebbe effetto “dal momento dell’acquisizione delle modificazioni”, momento che ben può essere anteriore alla decisione del ricorso per cassazione; donde insistere su tale punto non è proficuo, in sè (poichè l’aspetto essenziale attiene all’ambito dell’attestazione come discendente dalla norma) e in ogni caso per il fatto che la revoca ben può basarsi sulla riscontrata insussistenza dei presupposti originari di ammissione, ovvero e anche sulla più meditata rilevazione del fatto di avere l’interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; casi – tutti – che, se riscontrati dal giudice del merito con provvedimento separato, ignoto alla Corte, palesano in modo evidente la retroattività dell’effetto a un momento antecedente a quello nel quale la Corte medesima è chiamata a decidere.

Non si comprende infine la pertinenza dell’ulteriore sottolineatura della sezione tributaria per cui la possibilità di sollevare in sede di recupero coattivo la questione della insussistenza dei presupposti soggettivi sarebbe preclusa dalla “definitività della statuizione del giudice che attesti i requisiti del raddoppio”; l’effetto preclusivo in vero non sussiste affatto, dal momento che il giudicato afferente copre solo la res in iudicium decisa, chiaramente (ed esplicitamente) limitata – nella prospettiva appena detta – al riscontro (unico) del presupposto oggettivo.

Nè sembra ipotizzabile un contrasto tra la norma di legge come sopra specificamente interpretata e l’art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo e al principio dell’esame equo della controversia, e con l’art. 47 della Carta Fondamentale dell’Unione Europea; tale argomento – ripreso da taluni anteriori arresti della sezione lavoro di questa Corte – non appare minimamente spendibile, dal momento che quello che la legge richiede, dopo l’attestazione di esistenza del presupposto oggettivo del raddoppio, è un’ elementare (e doverosa) azione di verifica da parte della cancelleria prima di determinarsi alla riscossione; azione doverosa ed elementare in quanto correlata all’anteriore mera annotazione dell’importo nel foglio notizie e nel registro, e dunque infine incentrata sulla semplicissima e conseguente possibilità di chiudere il foglio, ove perdurino le condizioni che hanno dato origine all’ammissione (anticipata e provvisoria) al patrocinio a spese dello Stato, con la dicitura che non vi è titolo per il recupero.

5.- Per effetto della declaratoria di inammissibilità, deve quindi darsi atto dell’esistenza del presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dal ricorrente dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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