Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29913 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29913 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3308/2017 R.G. proposto da
Arzu Carmine, rappresentato e difeso dall’Avv. Pier Paola Cabras,
elettivamente domiciliato in Roma alla via Meloria n. 27 presso lo
studio dell’Avv. Gianfranco Saba, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sardegna n. 204/4/16 depositata il 28 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 13/12/2017

ATTESO CHE
– Circa l’avviso notificatogli in accertamento induttivo sull’anno
d’imposta 2006, Carmine Arzu impugna per cassazione la
sentenza che ha confermato l’atto impositivo rigettando l’appello
principale del contribuente e accogliendo quello incidentale

– Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
– Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 58 d.lgs.
546/1992, per aver il giudice d’appello negato ingresso alla
consulenza tecnica di parte contribuente e alla documentazione
allegata.
– Il secondo motivo è fondato: l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consente
alle parti di produrre nel processo tributario d’appello anche
documenti precedentemente disponibili, non ostandovi il limite
generale ex art. 345, comma 3, c.p.c., alla luce del principio di
specialità del rito tributDrio (Cass 7714/2013 Rv. 626219, Cass.
quindi iiuridicamente Prnto

22776/2015 Rv. 637175), è

divieto di ingresso opposto dal giudice d’appello per non aver

l’Arzu provato una qualche «causa non imputabile» che gli abbia
impedito la produzione in primo grado.
– Restano assorbiti il primo motivo di ricorso (omesso esame circa
la giustificazione dei movimenti bancari ripresi a tassazione) e il
terzo (inesistenza della motivazione circa il recupero dell’IVA
agevolata).
– Deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, con
assorbimento del primo e del terzo; la sentenza va cassata in
relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e
regolamento delle spese.

2

dell’ufficio.

P. Q. M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il terzo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittiTità.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

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