Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29912 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6719/2018 proposto da:

Agenzia delle Entrate – Riscossione – già Equitalia Servizi di

Riscossione S.p.A. ed Equitalia Sud S.p.A. – Ente Pubblico Economico

che, D.L. n. 193 del 2016 ex art. 3, convertito con modificazioni

nella L. n. 225 del 2016, è subentrato, a titolo universale, nei

rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle

Società del Gruppo Equitalia, in persona del Procuratore speciale

D.G.A. (giusta procura speciale conferita dal Dott.

R.E.M., nella sua qualità di Presidente del Comitato di

Gestione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto per

notaio D.L.M. da Roma del 05.07.2017 – Rep. 42916, Racc.

24414), Ente con sede in (OMISSIS), Agente per la Riscossione dei

Tributi (C.F. e P.IVA: (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma

presso lo studio dell’Avv. Antonella Fiorini (C.F.:

FRNNNL75P54H501X), rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Abbinante

del Foro di Bari (C.F.: BBNNCL66H17A662C), che la rappresenta e

difende giusta procura speciale alle liti rilasciata, in data 26

gennaio 2018, con separato atto;

– ricorrente –

contro

Iris Hotel 90 S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante V.A. (C.F.: (OMISSIS)),

nata a Capurso il (OMISSIS) ed ivi residente alla Via (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Montuori Vincenzo Fernando (C.F.:

MNTVCN59E10E716Y), nato a Lucera (FG) il (OMISSIS), con studio in

Lucera alla Via Toti n. 30, ed elettivamente domiciliata in Roma

presso lo studio dell’Avv. Paride Lo Muzio, alla Via Alberico II n.

33, interno 4, giusta procura speciale conferita con atto separato

ai sensi dell’art. 83 c.p.c.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2549/13/2017 emessa dalla CTR Puglia in data

10/05/2017, depositata in data 03/08/2017 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta

Andrea.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La contribuente IRIS HOTEL S.r.l. proponeva opposizione all’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) notificata in data 03.06.2015, riferita alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data 16.05.2005, avente ad oggetto TARSU, anno di imposta 2005. Si costituiva in giudizio Equitalia, la quale chiedeva il rigetto del ricorso. Con il ricorso di primo grado, la contribuente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) e della relativa cartella di pagamento n. (OMISSIS) per intervenuta prescrizione quinquennale, in quanto la cartella era stata notificata in data 16.05.2005, mentre l’intimazione era stata notificata in data 03.06.2015, dopo 10 anni e 18 giorni.

Equitalia non produceva atti interruttivi della prescrizione. Inoltre, sosteneva che la notifica dell’intimazione si fosse perfezionata in data 14.04.2015, prima del decorso dei 10 anni, e che al caso di specie, pur trattandosi di TARSU, dovesse applicarsi la prescrizione decennale e non quella quinquennale.

Con sentenza n. 574/09/2016 del 29.01.2016 depositata il 12.02.2016, la Commissione Tributaria di Bari accoglieva il ricorso, stabilendo l’irregolarità del procedimento di notifica.

Con atto di appello notificato il 06.06.2016, Equitalia Sud S.p.A. chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo, in particolare, che al caso di specie, dovesse applicarsi il termine prescrizionale di 10 anni e non di 5 anni, pur trattandosi di TARSU.

Con relative controdeduzioni, si costituiva in giudizio la contribuente, la quale si opponeva all’appello proposto da Equitalia.

Con sentenza del 3.8.2017 la CTR Puglia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che in materia di tributi locali, ed in particolare di TARSU, l’avviso di accertamento, a pena di prescrizione, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’imposta, per quanto attiene ai tributi locali la prescrizione ha la durata di 5 anni, decorsi i quali il credito si estingue, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4;

2) pertanto, il debito portato dalla cartella oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto TARSU, notificata in data 16.05.2005, era ormai estinto per prescrizione quinquennale, non essendo stato posto in essere alcun atto interruttivo;

3) la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva produceva soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determinava anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti fosse prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consentiva di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;

4) premesso che il momento di perfezionamento della notifica utile ai della prescrizione corrisponde a quello in cui l’atto sostanziale perviene al destinatario, a nulla rilevando momento in cui siano stati dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale, nel caso di specie, la notifica dell’intimazione si era perfezionata il 03.06.2015, sicchè, essendo trascorsi tra la data di notifica della cartella (16.05.2005) e la data di notifica dell’intimazione (03.06.2015) 10 anni e 18 giorni, era maturata anche la prescrizione decennale;

5) in ordine alla asserita sospensione dei termini di prescrizione per effetto della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 618 (Legge di stabilità 2014), la sospensione della prescrizione in realtà non operava indipendentemente dalla fruizione del beneficio previsto dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 618, ma solo e se il contribuente decideva di aderire alla possibilità di pagare le cartelle settoriali emesse da Equitalia fino al 31 ottobre 2013 senza interessi;

6) la sola circostanza che questa possibilità fosse fornita ai contribuenti non poteva, quindi, tradursi in un automatica sospensione della prescrizione non prevista dalla legge.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di tre motivi.

La Iris Hotel 90 s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che la prescrizione del credito portato in esecuzione, a seguito della trasmissione del ruolo dall’ente impositore all’agente di riscossione, diventa ordinaria decennale.

1.1. Il motivo è infondato.

In termini generali, in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4 (Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011). Il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018).

Più precisamente, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative, e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019). Da ciò consegue altresì che il diritto alla riscossione di un’imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’actio iudicati, di cui all’art. 2953 c.c. (Sez. 5, Sentenza n. 28576 del 29/11/2017).

In quest’ottica, la TARSU è un tributo locale che si struttura come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Alla base del detto tributo, quindi, vi sono obbligazioni periodiche o di durata le quali sono sottoposte alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 (Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010; conf. Sez. 5, Sentenza n. 26013 del 10/12/2014).

Di recente, questa Sezione (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019; conf. Sez. 5, Sentenza n. 11814 del 18/06/2020) ha altresì chiarito che, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell’Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto, sicchè non è rilevabile d’ufficio l’effetto estintivo della prescrizione breve; un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che il termine a partire dal quale decorre la prescrizione decennale deve farsi coincidere con il momento in cui l’obbligazione dell’Agente della Riscossione diviene esigibile e, quindi, da quando decorre il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella in mancanza di adempimento da parte del contribuente.

2.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, per carenza di interesse, presupponendo l’analisi dello stesso l’accoglimento del primo motivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha invocato l’applicazione del termine di prescrizione decennale.

In secondo luogo, in quanto, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che la sospensione del termine di prescrizione per effetto dell’art. 1, comma 618, citato operasse solo nel caso in cui il contribuente avesse chiesto di fruire del beneficio previsto dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014, anzichè a prescindere da ciò.

3.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, presupponendo l’analisi dello stesso, al pari del precedente motivo, l’accoglimento del primo motivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha invocato l’applicazione del termine di prescrizione decennale.

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. Invero, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13 citato, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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