Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29912 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 29912 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

Data pubblicazione: 13/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3104/2017 R.G. proposto da
Lerro Alfonso, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Tredicine,
domiciliato presso la cancelleria della Corte, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 5789/18/16 depositata il 17 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
ATTESO CHE
– In ordine all’avviso di accertamento notificatogli per maggior
reddito da lavoro autonomo sull’anno d’imposta 2009, Alfonso
Lerro impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro
il rigetto dell’impugnazione di primo grado.
1

4

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., invocando
l’effetto espansivo del giudicato favorevole su altro anno
d’imposta.
Il ricorso è inammissibile: il principio di rilevabilità del giudicato
esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del
ricorso per cassazione, sicché il ricorrente che invoca il giudicato

passata in giudicato, a pena d’inammissibilità del ricorso stesso
(Cass. 2617/2015 Rv. 634157; Cass. 15737/2017 Rv. 644674);
né il ricorrente può limitarsi ad allegare la decisione di cui
intende giovarsi, dovendo invece evidenziare in modo specifico e
autosufficiente come e perché essa copra la materia del
contendere oggetto del processo in atto (Cass. 28247/2013 Rv.
629316); nel caso odierno, il ricorso si diffonde in astratte
considerazioni sulla potenziale efficacia ultrattiva del giudicato
esterno in materia tributaria, senza minimamente specificare in
che modo il giudizio sull’anno d’imposta 2009 possa essere
definito dal giudicato formatosi su un altro anno d’imposta
(persino erroneamente indicato come «il successivo anno
1999»).
Il ricorso va respinto, con aggravio delle spese processuali e
raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore
importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

esterno ha l’onere di riprodurre in ricorso il testo della sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA