Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29911 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29911
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell’Avvocato FAVA
LEONARDO (STUDIO AVV. ALESSANDRO VAGLIANO), che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 749/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
21/10/2009, depositata il 28/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato FAVA LEONARDO, difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva rispetto alla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Perugia rigettava la domanda di V.S. nei confronti del Ministero della Salute intesa ad ottenere l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, in quanto affetta da epatite cronica a seguito di trasfusione di sangue, affermando che il Ministero della Salute era carente di legittimazione passiva;
Avverso detta sentenza il V. ricorre con un unico complesso motivo in cui si duole che sia stata esclusa la legittimazione passiva del Ministero; Il Ministero resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
E’ infatti già stato affermato (Cass. n. 21704 del 13/10/2009, seguita da numerose altre conformi) che “In tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usi al Ministero della salute, dovendosi ritenere che il D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 119 nel conservare “allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi” in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 112, comma 2, lett. f) prevedendo il trasferimento alle Regioni – mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge – dei soli oneri economici, ricadenti nell’ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi del d.lgs.n. 112 del 1998, art. 114″.
L’orientamento è stato confermato dalla sentenza delle Sez. un. di questa Corte n. 12538 del 09/06/2011, con cui si è affermato” In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale”.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, che deciderà sul merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011