Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29911 del 25/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 25/10/2021), n.29911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15863/2015 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

GIANTURCO, 11, presso lo studio dell’avvocato VALERIA RISPOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA COLI;

– ricorrente –

contro

STATO ITALIANO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 775/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/01/2015 R.G.N. 1018/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

Mario, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis,

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pisa, in parziale accoglimento del ricorso di I.M., condannava lo Stato Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento dell’incremento annuale della borsa di studio percepita dal ricorrente secondo il tasso programmato d’inflazione ex L. n. 257 del 1991, respingendo le ulteriori domande.

2. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa, per essere competente il Tribunale di Firenze, ed assegnava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.

3. Rilevava la Corte che le domande erano estranee all’ambito di applicazione del rito speciale ex artt. 409 c.p.c. e segg. e che non era ravvisabile l’ipotesi qualificata di connessione (artt. 31 – 36 c.p.c.) che, ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 3, consentiva nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, trattandosi di mero cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c., che determinava la cd. connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipendeva dalla sola volontà delle parti.

4. Riteneva pertanto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa osservando che, in relazione alla domanda di adeguamento della retribuzione chiesta nei confronti dell’Università degli studi di Pisa, la competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Firenze, indicato dall’amministrazione, alla stregua dell’attrazione del foro erariale.

5. Per la cassazione di tale decisione ricorre lo I., affidando l’impugnazione a tre motivi.

6. La Presidenza del Consiglio Ministri è rimasta intimata.

7. La causa, rinviata a nuovo ruolo per la rinotifica del ricorso all’Avvocatura generale, ritualmente effettuata dal ricorrente, è stata fissata per l’udienza odierna ed il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. Lo I. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, osservato che il presente procedimento è regolato del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui “Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma dell’art. 374 c.p.c., art. 375 c.p.c., u.c. e art. 379 c.p.c., la Corte di Cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale”.

2. Ne’ i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.

3. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sull’eccezione preliminare, ex art. 112 c.p.c., di inammissibilità del ricorso di appello.

4. Con il secondo motivo, lo I. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., in ordine all’inammissibilità dell’appello come proposta già nel giudizio in fase di gravame, sia quale conseguenza della precedente censura, che quale autonomo motivo di doglianza. Sostiene che non risultino indicate né le parti del provvedimento del Tribunale di Pisa che s’intendevano impugnare, né le modifiche che allo stesso avrebbero dovuto essere apportate.

5. Con il terzo motivo, si reitera l’eccezione di incompetenza con riguardo ad un caso in cui non è previsto il regolamento di competenza, sostenendosi che la normativa di cui del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 – 42, “anche se sospesa, aveva dato una nuova interpretazione al “compenso” dei medici specializzandi”, facendola rientrare nell’alveo del rapporto professionale sebbene con causa mista, formativa e retributiva. Si ritiene che la competenza sia quella della Corte d’appello di Firenze, o del diverso giudice che sarà individuato (così a pag. 18 del ricorso).

6. Con riguardo al primo motivo, deve ribadirsi quanto già precisato da questa Corte con riguardo all’inconfigurabilità del vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente. Peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (cfr. Cass. 28.3.2014 n. 7406; Cass. 19.5.2006 n. 11844).

7. Quanto al secondo motivo, con il quale si critica la decisione della Corte distrettuale sul rilievo che erroneamente l’appello del Ministero non sia stato dichiarato inammissibile, la censura non può essere condivisa, perché è sia inammissibile, che infondata.

7.1. Anche quando vengano denunciati, con il ricorso per cassazione, errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte di Cassazione è giudice del fatto, resta preliminare la questione di ammissibilità del motivo, dovendo lo stesso rispettare i criteri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. Oltre a riportare le parti essenziali (recte i motivi) dell’atto di appello in relazione alle quali si denuncia la inesatta formulazione, in mancanza dei quali è precluso al Collegio l’esame dei mossi rilievi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7406 del 2017, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. 8077 del 2012, cit.), vanno trascritti i passaggi della sentenza di primo grado gravata, con riferimento al contenuto del ricorso in appello che si assume erroneamente non dichiarato inammissibile, ciò che non risulta effettuato nella specie.

7.2. In diritto, va poi ribadito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, pure interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non impongono l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. s.u. 16.11.2017 n. 27199; Cass. n. 13535 del 2018). Ciò non esclude, tuttavia, che i passaggi della decisione di primo grado cui risulta correlato il motivo di gravame debbano essere utilmente riportati da chi deduca l’inammissibilità dell’atto di appello.

8. Tanto osservato, deve ribadirsi, per quanto rileva in relazione alla fattispecie all’esame, il principio affermato da questa Corte secondo il quale, quando il giudice d’appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l’ammissibilità dell’appello e, quindi risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con l’appello, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza, con la conseguenza che, se pure la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l’ammissibilità dell’appello, sia su quella di competenza, intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Corte di Cassazione sarà investita ai sensi del n. 2 dell’art. 360 c.p.c.. Se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l’appello, il mezzo di impugnazione è il regolamento di competenza (cfr. Cass. 15 luglio 2019 n. 18892, con richiamo a Cass. n. 24285 del 2007 ed a Cass. 18618 del 2017).

8.1. Poiché la specifica eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Avvocatura dello Stato, sollevata dal medico specializzando, è stata, come già detto, sebbene implicitamente, disattesa dalla Corte territoriale e lo stesso medico ha censurato espressamente per cassazione tale statuizione, la quale, inerendo alla stessa ritualità dell’impugnazione, non è meramente incidentale rispetto alla pronuncia sulla competenza, ma ne ha costituito un presupposto, integrando quindi, una decisione sul “merito” (cfr., in relazione a vicenda in parte sovrapponibile, Cass. n. 18892/2019 con richiamo a copiosa giurisprudenza al punto 2 della parte motiva), ne discende che correttamente l’istante ha proposto ricorso ordinario, non essendo necessario il regolamento di competenza.

9. Passando all’esame del terzo motivo, che è quello che attiene alla competenza, è stato osservato come, in tema di domanda di

medico specializzato, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dello Stato italiano delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’obbligazione in relazione alla quale deve essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c., ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto ai fini dell’individuazione del luogo di insorgenza dell’obbligazione che del “forum destinatae solutionis”, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria; ne consegue che l’uno e l’altro foro si situano in Roma, dove sorse l’obbligazione statuale, in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa, e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività (cfr. Cass. 29.11.2016 n. 24353 e, da ultimo, Cass. 26.8.2020 n. 17852, nonché, in precedenza, Cass. 19.2.2014 n. 3869; Cass. 16.6.2011 n. 13255).

9.1. Il giudice del gravame ha individuato l’oggetto della domanda nell’adeguata remunerazione del periodo di specializzazione in relazione all’applicazione retroattiva della disciplina emanata nel 2007 e nella responsabilità risarcitoria dello Stato Italiano per omessa attuazione della Direttiva 93/16/CE, evidenziando come l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non fosse inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, costituendo una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. Ciò in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad una vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (cfr. tra le sentenze massimate, Cass. 27.7.2017 n. 18670; Cass. 22.9.2009 n. 20403, Cass. 19.11.2008 n. 27481, Cass. 18.6.1998 n. 6089). Ciò risulta coerente con l’attuazione procrastinata del D.Lgs. n. 368 del 1999 (artt. da 37 a 42) ed è anche conforme al decisum di Cass. nn. 31923, 31922, 17052, 17051, 16805, 16137, 15963 del 2018, di cui sono condivise le ragioni che rilevano ai fini qui considerati, non potendo trovare spazio le osservazioni del ricorrente quanto alla diversa configurazione del compenso per prestazioni relative al periodo 10.5.2001 – novembre 2004, fondate sulle novità normative introdotte dalla disciplina del 1999 e sui riflessi della stessa sulla individuazione del giudice competente.

9.2. In ragione dell’oggetto della domanda quale individuato nella sentenza impugnata, le domande proposte sono state correttamente ritenute dal giudice del gravame estranee all’ambito di applicazione del rito speciale ex art. 409 c.p.c., per non essere stato ritenuta ravvisabile la sussistenza dell’ipotesi derogatoria di connessione qualificata di cui dell’art. 40 c.p.c., comma 3 e ciò ha condotto ad escludere legittimamente la competenza funzionale quale identificata dal primo giudice, che aveva ritenuto applicabile il rito speciale ex artt. 409 c.p.c. e segg..

9.3. Vero e’, poi, che risulta errata l’indicazione del giudice territorialmente competente, che sarebbe stato, infatti, quello di Roma (cfr. Cass. 19.2.2014 n. 3869, Cass. 26.7.2012 n. 13268), tuttavia è mancata al riguardo una specifica doglianza, con indicazione del diverso Tribunale territorialmente competente, e tale carenza si riflette in termini di radicamento dell’attribuzione di competenza contenuta nella impugnata sentenza.

10. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va complessivamente respinto.

11. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri rimasta intimata.

12. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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