Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29911 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10883/2014 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., curatore Studio L.C., elettivamente

domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio 1, presso lo studio

dell’avvocato Macario Francesco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Sanzo Salvatore, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., C.F., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell’avvocato Ricciardi

Giorgio, rappresentati e difesi dall’avvocato Tedesco Gennaro,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

R.E.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, del 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La curatela del fallimento (OMISSIS) srl propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto con il quale il tribunale di Verbania, in accoglimento dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da B.M., C.F. ed R.E., ha ammesso gli opponenti al passivo del fallimento in via privilegiata per compensi derivanti dalla propria attività di componenti il collegio sindacale della società fallita.

Il tribunale, in particolare, ha affermato che, sulla base della documentazione acquisita, non vi era ragione di discostarsi dalle conclusioni della Ctu, secondo cui la situazione del bilancio di esercizio del 2009, pur evidenziando difficoltà economiche della società non consentiva di ritenere la sussistenza di uno stato di insolvenza della società stessa: erano infatti presenti indici da cui poteva desumersi che le criticità aziendali erano superabili, essendo state avviate concrete iniziative (in particolare la sottoscrizione di un aumento di capitale) tali da far escludere una situazione di allarme; non vi erano dunque elementi per affermare con certezza la carenza o inadeguatezza del monitoraggio della situazione aziendale ed in generale una violazione dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci.

Il tribunale affermava, inoltre, che le affermazioni circa il danno cagionato alla società dai sindaci erano del tutto generiche, mancando sia la prova del danno che del nesso causale.

B.M. e C.F. resistono con controricorso, mentre R.E. è rimasta intimata.

Successivamente è pervenuta rinuncia al ricorso da parte della curatela fallimentare nei confronti della sola R.E..

In prossimità dell’odierna adunanza, la curatela del fallimento (OMISSIS) srl ha formulato istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2, in relazione alla produzione di documenti formatisi successivamente alla scadenza del termine per proporre il presente ricorso ed ha altresi depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve in via preliminare dichiararsi l’estinzione del giudizio tra la curatela fallimentare e l’intimata R.E., giusta rinuncia al ricorso da parte della curatela fallimentare.

2. Va altresi dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di rimessione in termini, proposta ex art. 153 c.p.c., comma 2, dalla ricorrente, in relazione alla produzione di documenti formatisi successivamente al termine per il deposito del presente ricorso, vale a dire la sentenza del tribunale di Torino, che, in separato giudizio, ha affermato la responsabilità L. Fall., ex art. 146, dei sindaci, nonchè la consulenza tecnica contabile espletata in quel giudizio.

2.1. Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove essi attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall’art. 372 c.p.c., comma 2, non è consentita la produzione di documenti nuovi, relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3 (Cass. n. 9689 del 2002; 18464 del 2018).

2.2. Premesso che l’istituto della rimessione in termini viene unicamente invocato in relazione alla circostanza che la formazione di detti documenti è successiva al deposito del ricorso per cassazione, nel caso in esame appare evidente che detti documenti non attengono alla nullità della sentenza, all’ammissibilità processuale del ricorso e del controricorso o al maturare di un successivo giudicato, ma investono il merito della pretesa.

3. Passando all’esame dei motivi, con il primo mezzo si denuncia violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, per avere il tribunale ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per affermare con certezza la carenza ed insufficienza dell’attività di monitoraggio sull’evolversi della situazione posta in essere dai sindaci in adempimento del loro mandato.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia aderito alle conclusioni del ctu, pur in presenza di indici emergenti dal bilancio di esercizio del 2009 che inconfutabilmente attestavano l’insolvenza della società.

4. Il motivo non ha pregio, in quanto, nei termini in cui è formulato, nonostante l’indicazione del vizio in rubrica (sul carattere non vincolante della rubrica del motivo, cfr. Cass. 7981/2007), si risolve, quanto alla dedotta violazione di legge, nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n. 6064 del 2008).

4.1. Anche con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il mezzo non denuncia l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando, in buona sostanza, che la Corte territoriale non abbia valutato in modo adeguato taluni elementi emersi dall’istruttoria espletata ed in particolare le deduzioni sollevate dal consulente di parte della curatela fallimentare alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.

4.1.1. Orbene, l’art. 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. nella L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che l’omessa specifica confutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive (nel caso di specie le allegazioni del consulente tecnico di parte) non integra il vizio di omesso esame di un “fatto decisivo”, per mancanza sia del fatto storico che si assume omesso che della sua decisività, ancorchè la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie e di tutte le allegazioni difensive delle parti (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).

5. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il tribunale omesso di valutare e dare atto in motivazione della produzione, da parte del difensore della curatela, all’udienza di discussione del 19 novembre 2013, dell’atto di citazione con il quale, nelle more del presente giudizio, il fallimento aveva promosso L. Fall., ex art. 146, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sindaci e della società di revisione della debitrice.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, anche quando si denuncia, ai sensi del novellato n. 5) dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, contenuto in un documento o, come nel caso di specie, relativo ad atto processuale formato in un diverso giudizio, il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento, dell’atto o dello scritto del giudizio, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il controllo sulla decisività del fatto e la sua effettiva omissione dev’essere consentito sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

5.2. Il mancato esame di un documento o di un atto processuale, inoltre, può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando l’atto non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

5.3. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 16812/2018).

5.4. Nel caso di specie, non può ritenersi che un atto di parte, il cui contenuto non è stato riportato nel ricorso, abbia intrinseca idoneità ad offrire la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

6. Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio tra la curatela del fallimento (OMISSIS) srl ed R.E.. Rigetta il ricorso proposto dalla curatela fallimentare nei confronti di B.M. e C.F..

Condanna la curatela del fallimento (OMISSIS)e srl alla refusione, in favore di B.M. e C.F., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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