Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29911 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29911 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2972/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Ariola Paola;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 4295/5/16 depositata il 27 giugno 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
ATTESO CHE
– L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la declaratoria di
inammissibilità del suo appello contro l’annullamento dell’avviso
notificato a Paola Ariola per reddito di partecipazione in Conte
Maginulfo s.n.c. sull’anno d’imposta 2006.

Data pubblicazione: 13/12/2017

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia error in procedendo per violazione degli artt.
38 e 51 d.lgs. 546/1992, art. 327 c.p.c., art. 39 d.l. 98/2011,
conv. I. 111/2011, avendo il giudice d’appello dichiarato tardivo il
gravame senza considerare la sospensione del termine lungo
prevista dalla disciplina del condono.

del ricorso alla luce della sospensione del termine impugnatorio
prevista dall’art. 39 cit.: in effetti, applicata la sospensione legale
fino al 30 giugno 2012, l’appello erariale notificato il 7 febbraio
2013 risulta tempestivo.
Il Collegio deve tuttavia rilevare un difetto di integrità del
contraddittorio (sulla possibilità della definizione camerale ex art.
380-bis c.p.c. per ipotesi diversa da quella opinata nella
proposta, Cass. 7605/2017 Rv. 643667); infatti, come rilevato
dalla stessa Agenzia delle entrate in entrambi i gradi di merito
(pag. 3 di ricorso), l’unitarietà dell’accertamento sul reddito della
società di persone e sul reddito di partecipazione dei soci
comporta il litisconsorzio necessario originario dell’una e degli
altri, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
questi soggetti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni
stato e grado, anche d’ufficio (Cass. SU 14815/2008 Rv.
603330; Cass. 23096/2012 Rv. 625132; Cass. 23762/2013 Rv.
628658; Cass. 25300/2014 Rv. 633451).
L’originaria pretermissione della società Conte Maginulfo e
dell’altro socio Mario Baccaro vizia alla radice l’intero processo
svoltosi nei confronti del socio Paola Ariola, imponendo
l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383,
comma 3, c.p.c.: a contraddittorio integro, il giudice di rinvio
effettuerà un nuovo esame di merito e regolerà le spese
processuali, anche di legittimità.

2

La proposta ex art. 380-bis c.p.c. è nel senso della fondatezza

P. Q. M.
Cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto
di integrità del contraddittorio, rinviando alla Commissione
tributaria provinciale di Latina in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

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