Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2991 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

U.M., U.A.M., U.

G., U.R., U.M.A.,

C.V., elett.te dom.ti in Roma, alla via Adige 43, presso

lo studio dell’avv. Di Pasquale Luciano, dal quale sono rapp.ti e

difesi, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 193/2/2007 depositata il 5/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 12/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da U.M., U.A. M., U.G., U.R., U. M.A., C.V. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma n. 9/39/06 che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro ed Invim.. Il ricorso proposto da U.M., U.A.M., U. G., U.R., U.M.A., C.V. si articola in cinque motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 12/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 118 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto priva di motivazione la decisione della CTP. Formula il quesito “se costituisce adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 132 e 118 c.p.c. circa la motivazione, il riferimento esposto nella sentenza alle complete deduzioni, domande ed eccezioni proposte negli scritti da tutte le parti si che se ne deduca che il giudice ne ha tenuto conto e le ha esaminate con la sintetica esposizione delle conclusioni decisive del giudice al termine di suddette esposizione”.

Inammissibile e’ la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

La censura relativa al vizio di motivazione e’ altresi’ inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con secondo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe ritenuto che la produzione di una perizia di parte non concretizzi il presupposto che determina l’impossibilita’ dell’accertamento D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.

La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Con terzo motivo i ricorrenti assumono la omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa fatti decisivi.

La censura e’ inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Con quarto motivo i ricorrenti assumono la violazione dell’art. 61 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.. La CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di ammissione della c.t.u..

La censura e’ inammissibile. La consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilita’ delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Sentenza n. 15219 del 05/07/2007).

Con quinto motivo i ricorrenti assumono la falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonche’ l’omessa motivazione sul punto. La CTR pur accogliendo la impugnazione proposta dal Sig. C.V., non si sarebbe pronunciata sulla condanna alle spese, pur richiesta.

La censura e’ fondata. Configura violazione del precetto di cui all’art. 91 c.p.c. – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – la pronuncia della CTR che, pur riconoscendo la fondatezza dell’appello proposto dal C.V., dichiarandone la carenza di legittimazione passiva, ha omesso alcuna pronuncia in ordine alle spese.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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