Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2991 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2991 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 4413-2016 proposto da:
DI MARIO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI NICOTERA 24, presso lo studio dell’avvocato
CRISTIANO PIACENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURILIO PIACENTI;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato
SAMANTHA SPANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO
FRANCIOSA;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 07/02/2018

avverso la sentenza n. 4142/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere

Dott. MARCO

ROSSETTI.

nel 2004 Fabrizio Di Mario convenne dinanzi al Tribunale di Roma la
società Navale Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione
sociale in UnipolSai s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento
dell’indennizzo contrattualmente dovutogli, in virtù di una polizza
contro il rischio di furto, in seguito al furto dell’autoveicolo Mercedes
Smart targato CH954WH;
con sentenza 22.7.2008 n. 15847 il Tribunale di Roma ritenne
effettivamente avvenuto il furto, ma non dovuto l’indennizzo, a causa
dell’inadempimento da parte dell’assicurato dell’obbligo di tenere in
efficienza l’antifurto nel veicolo;
la sentenza venne appellata dal soccombente;
con sentenza 10.7.2015 n. 4142 la Corte d’appello di Roma rigettò il
gravame, ma con diversa motivazione; ritenne infatti che la società
assicuratrice appellata avesse riproposto le eccezioni non esaminate dal
Tribunale concernenti la mancanza di prova della veridicità del furto; le
ritenne fondate e rigettò la domanda;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Fabrizio Di
Mario con ricorso fondato su quattro motivi;
ha resistito la UnipolSai con controricorso;

Considerato che:
col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 4,
c.p.c., la violazione del giudicato interno;

Ric. 2016 n. 04413 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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Rilevato che:

sostiene che la questione dell’effettivo avveramento del furto era
stata decisa dal Tribunale in senso a lui favorevole, e che di
conseguenza l’assicuratore, se avesse voluto contestare tale statuizione,
avrebbe dovuto impugnarla con appello incidentale, e non lo fece;
soggiunge che, in ogni caso, anche a volere ritenere che per

eccezioni ex 346 c.p.c., tale riproposizione non era avvenuta in modo
chiaro ed inequivoco;
conclude pertanto sostenendo che sulla storicità e veridicità del
furto si era formato il giudicato interno;
il motivo è fondato;
la questione della storicità del furto e delle sue modalità non era
stata affatto assorbita, ma espressamente esaminata e decisa dal
Tribunale (pag. 3 della sentenza di primo grado); la UnipolSai,
pertanto, se avesse voluto rimuovere tale statuizione avrebbe dovuto
impugnarla con un appello incidentale, eventualmente condizionato;
in mancanza di tale impugnazione, la Corte d’appello non sarebbe
potuta tornare ad esaminare la questione della storicità del furto
dell’autoveicolo, in quanto ormai coperta da giudicato;
la società UnipolSai ha sostenuto infatti nel proprio
controricorso che, nella comparsa di costituzione e risposta in grado di
appello, aveva contestato che il furto fosse effettivamente avvenuto, e
che tanto bastasse per rimettere in discussione la questione;
tale affermazione non può essere condivisa;
il problema consistente nello stabilire quando la parte vittoriosa
in primo grado ed appellata possa, in grado di appello, limitarsi a
riproporre le proprie difese ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; e quando debba
invece proporre un appello incidentale ai sensi dell’art. 343 c.p.c., è

Ric. 2016 n. 04413 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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censurare quella statuizione fosse bastata la riproposizione delle

stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U,
Sentenza n. 7700 del 19/04/2016);
con la sentenza appena ricordata le Sezioni Unite hanno stabilito
che l’appello incidentale è necessario, tra l’altro, quando “l’attore abbia
vista rigettata totalmente propria domanda] con riferimento al bene della vita

(..) da un iter non del tutto coincidente con quello (..) postulato dal convenuto”
(Cass. 7700/16, cit.,

5 5.2.1. dei “Motivi della decisione”);

la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., invece, sarà consentita
solo quando le domande o le eccezioni già proposte al primo giudice
siano state da questi “non accolte”, “ma senza che egli le abbia considerate
espressamente o implicitamente nella sua motivnione e dunque senta che le
valuta.zioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione”;
nel nostro caso, come accennato, in primo grado la società
UnipolSai eccepì sia che il furto non fosse mai avvenuto, sia che il
sinistro non fosse indennizzabile a termini di contratto, ed il Tribunale
ritenne che il furto avvenne, ma non fosse indennizzabile per una
ragione in iure, ovvero per la violazione, da parte dell’assicurato, d’un
obbligo contrattualmente assunto (controllare il corretto
funzionamento dell’antifurto);
pertanto Fabrizio Di Mario, impugnando la sentenza nella sola
parte in cui aveva statuito in iure la non indennizzabilità d’un furto
ritenuto avvenuto, aveva rimesso in discussione solo la questione dei
limiti della copertura assicurativa, e non anche quella dell’avverarsi del
rischio assicurato;
dal canto suo la UnipolSai, pur vittoriosa in primo grado, lo era
stata — per usare le parole delle SS.UU. — in base ad un “percorso
motignionale non coincidente” con quello da essa postulato;

Ric. 2016 n. 04413 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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che ne era oggetto e, tuttavia, il percorso motivnionale (..) di rigetto sia risultante

la sua eccezione di inesistenza del furto, non poteva ritenersi

non accolta” ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cioè non esaminata); ma

doveva ritenersi esaminata e rigettata, con la conseguenza che la
questione dell’inesistenza del furto poteva essere ridiscussa dalla Corte
d’appello solo se le fosse stata sottoposta con le forme dell’appello

gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento
del primo;
le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal
giudice del rinvio;

P.q.m.
(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa
la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2017.

incidentale, pacificamente nel nostro caso non osservate;

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