Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2991 del 01/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 01/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 01/02/2022), n.2991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22543-2019 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI
ANTONELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del suo Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo
studio dell’avvocato ROMOLO REBOA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10036/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 13/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
ROSSETTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il condominio denominato “(OMISSIS)”, essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, intimò precetto al condomino F.R., domandandogli il pagamento di Euro 4.191,47.
2. F.R. propose “opposizione all’atto di precetto” (così qualificata nel ricorso per cassazione) dinanzi al Giudice di pace di Roma, sostenendo che l’avvocato per il cui tramite il condominio aveva provveduto alla notifica del precetto era privo di una valida procura, in quanto conferitagli da un amministratore del condominio successivamente revocato.
Con sentenza 12 febbraio 2016 n. 5055 il Giudice di pace rigettò l’opposizione.
Il ricorso non indica le ragioni del rigetto.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
3. Il Tribunale di Roma con sentenza 13 maggio 2019 n. 10036 rigettò il gravame.
Il Tribunale osservò che il precetto era stato notificato per conto del condominio a cura dell’avvocato Romolo Reboa in virtù di una procura conferitagli nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio concluso dal titolo esecutivo messo in esecuzione.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.R. con ricorso fondato su due motivi.
Il condominio ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c..
E’ lo stesso ricorrente, infatti, a dichiarare di avere proposto una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (così il ricorso, pp. 5, 8, 12 e ss.).
Ed in effetti la circostanza che un precetto sia stato notificato da un avvocato che si assume sfornito di procura costituisce una “opposizione relativa alla regolarità formale del precetto”, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1.
La sentenza di primo grado, pertanto (che per di più è stata pronunciata da un giudice incompetente ratione materiae, cioè il Giudice di pace), non poteva essere appellata, ma doveva essere impugnata con ricorso per cassazione.
Il Tribunale di Roma ha dunque pronunciato su un appello che non poteva essere proposto, incorrendo in una nullità processuale.
Tale nullità, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., anche nella presente sede di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte sia nel caso in cui sia appellata una opposizione agli atti esecutivi decisa dal Giudice di pace (Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001, Rv. 550466 – 01); sia più in generale in materia esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15405 del 28/06/2010, Rv. 613640 – 01) od in altre materie (Sez. 2, Ordinanza n. 26525 del 19/10/2018, Rv. 650843 – 01).
2. La cassazione senza rinvio della sentenza d’appello impone di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2 (Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014, Rv. 631505 – 01).
Tali spese possono liquidarsi nella medesima misura già stabilita dal Tribunale nella sentenza qui cassata, e cioè Euro 1.782 oltre spese generali e accessori di legge.
Naturalmente la condanna del soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di appello resta subordinata alla circostanza che il pagamento non sia già avvenuto nelle more del presente giudizio.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
(-) condanna F.R. alla rifusione in favore del Condominio “(OMISSIS)” delle spese del giudizio di appello, nella medesima misura già stabilita dalla sentenza qui cassata;
(-) condanna F.R. alla rifusione in favore del Condominio “(OMISSIS)” delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) distrae le spese indicate ai due capoversi precedenti in favore dell’avvocato Romolo Reboa, come richiesto;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022