Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29909 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati PULLI CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA, MAURO RICCI giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 165/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
26/02/2010, depositata il 30/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Ricci Mauro, difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La sentenza della Corte d’appello di Genova, di cui si domanda la cassazione, ha accolto la domanda di S.G., pensionato Inps presso il Fondo elettrici, per ottenere le differenze di detto trattamento, non essendo state incluse nella retribuzione pensionabile tutte le voci contemplate dalla normativa AGO. Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso, il S. resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Letta la memoria del contro ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè è già stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 1444 del 23/01/2008 e da numerose altre conformi che Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e b) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a) dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi e in duemila/00 Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA, da distrarsi a favore dell’avv. Sante Assennato antistatario.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011