Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29909 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 18/11/2019), n.29909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18826/2018 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Eritrea,

20, presso lo studio dell’avvocato Giuttari Giorgio che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), anche per la Commissione

Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Crotone,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege.

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 4/10/2019 dal Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catanzaro, con il decreto nel procedimento n. 5745 del 2017 (pubblicato il 15-16 maggio 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. Z.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Crotone, che a sua volta non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avanzate dal menzionato cittadino proveniente da un Paese terzo.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso sia la domanda di rifugio politico e sia quella di protezione sussidiaria, affermando l’estraneità della vicenda narrata (l’avere, il richiedente odierno, lasciato il Pakistan per lavorare e mantenere la propria famiglia, essendo preoccupato per i propri figli) ai diversi profili considerati dalla legge (le previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c)), anche per non essere il Punjab (ad eccezione di alcune aree alle quali Egli non era legato) coinvolto in situazioni di conflitto e violenze indiscriminate.

Neppure era stata allegata una specifica ragione di vulnerabilità nè dimostrata l’asserita sua integrazione socio-lavorativa; e in ogni caso immune dalla compromissione del nucleo minimo dei diritti inviolabili nella sua zona di provenienza.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, con i quali lamenta: a) l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la decisione collegiale del caso da parte della Commissione territoriale (art. 360 c.p.c., n. 5); b) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, TUI e art. 8 CEDU in relazione alla propria audizione nè approfondita e nè esaustiva; c) la violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione al dovere di cooperazione istruttoria e al recepimento di informazioni aggiornate nel contraddittorio delle parti (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

La ratio decidendi della decisione, contenuta nel provvedimento del giudice di merito, è stata quella di escludere ogni forma di tutela al richiedente asilo per l’estraneità della vicenda narrata (l’avere, il richiedente odierno, lasciato il Pakistan per lavorare e mantenere la propria famiglia, essendo preoccupato del futuro dei propri figli) ai diversi profili considerati dalla legge (le previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c)), anche per essere il Punjab (ad eccezione di alcune aree alle quali non era legato) non coinvolto in situazioni di conflitto e violenze indiscriminate. Neppure era stata allegata una specifica ragione di vulnerabilità nè dimostrata l’asserita sua integrazione socio-lavorativa; e in ogni caso, la zona di sua provenienza, era immune dalla compromissione del nucleo minimo dei diritti inviolabili.

Tale ratio decidendi, tuttavia, non è stata correttamente impugnata nel ricorso, che si duole – in modo non autosufficiente ed anche non conducente – dei profili sopra menzionati: a) per il mancato esame di una ipotetica censura alla composizione della Commissione territoriale (senza che sia detto dove, come e quando tale censura sia stata proposta, avanti al Tribunale); b) per l’asserita audizione, nè approfondita e nè esaustiva, da parte del giudice, senza che sia detto come tale preteso error in procedendo nonchè le circostanze da Lui diversamente narrate, superando il vaglio di novità e credibilità (per l’evidente diversità di rappresentazione, rispetto a quella oggetto di motivazione) avrebbero potuto condurre il Tribunale ad un diverso approdo decisorio; c) per la pretesa violazione del dovere di cooperazione istruttoria svolta, in uno con il recepimento di informazioni aggiornate, senza osservare il contraddittorio delle parti, nè aver detto quali diverse e rilevanti e decisive informazioni avrebbero giovato al ricorrente e le diverse fonti che ne avrebbero assicurato l’accertamento.

Tali censure sono, perciò, inammissibili poichè non consentono di pervenire ad una discussione di merito sulle rationes decidendi sopra richiamate.

All’inammissibilità del ricorso seguono anche le spese di questa fase del processo, in favore del Ministero controricorrente (parte unica assorbente anche la Commissione, che ne costituisce articolazione amministrativa); nonchè il raddoppio del contributo unificato poichè il richiedente non è stato ammesso al PASS.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del Ministero resistente, nella misura di Euro 2.100,00, oltre SPAD.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA