Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29909 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29909 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 976/2017 R.G. proposto da
Tita Grazia Maria e Tita Ada Sebastiana, rappresentate e difese
dall’Avv. Mario Intilisano, elettivamente domiciliate in Roma alla via
Lunigiana n. 6 presso lo studio del Dott. Gregorio D’Agostino, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 5063/27/15 depositata il 9 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
ATTESO CHE
– In ordine alla cartella di pagamento loro notificata in sèguito a
controllo automatizzato per recupero IRPEF sull’anno d’imposta
2001, Grazia Maria Tita e Ada Sebastiana Tita impugnano per
cassazione la sentenza d’appello che ha giudicato legittimo il
diniego di definizione agevolata della lite pendente.

Data pubblicazione: 13/12/2017

,,,–

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 39,
comma 12, d.l. 98/2011, conv. I. 111/2011, per aver il giudice
d’appello ritenuto non definibile la lite sulla cartella, questa
avendo inteso come mero atto di riscossione e non atto
d’imposizione: il motivo è fondato, poiché rientrano nel concetto
di lite pendente e sono suscettibili di definizione agevolata le

emessa (come quella di specie) senza previo avviso di
accertamento su controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
600/1973, in tal caso trattandosi del primo e unico atto con cui
la pretesa fiscale viene imposta al contribuente, atto impugnabile
quindi non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al
merito della pretesa impositiva (Cass. 1295/2016 Rv. 638632).
La sentenza va cassata in relazione al primo motivo, con rinvio
per la verifica del buon esito della procedura di definizione;
attenendo al merito della pretesa tributaria (in punto di
aliquota), resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

controversie relative alla cartella di pagamento che sia stata

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