Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29908 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 18/11/2019), n.29908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20849/2014 proposto da:

A.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Cieri Tommaso, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti Pescara, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Savoia n. 80, presso lo studio

dell’avvocato Bianchi Elettra, rappresentato e difeso dall’avvocato

Pimpini Antonio, con procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 740/2014 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,

depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/09/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 10.9.09, rigettò la domanda di A.L., quale conduttore di un fondo sito in (OMISSIS) – di proprietà dell’espropriato D.I.G. – avente ad oggetto il pagamento di una quota dell’indennità d’esproprio (di cui gli era stato corrisposto un acconto), per intervenuta prescrizione decennale del diritto, stante la tardività della richiesta di pagamento del 29.10.03 in relazione alla comunicazione dell’indennità spettantegli, nell’ambito della procedura iniziata nel 1989 e terminata nel 1990.

Con sentenza del 2.7.14, la Corte d’appello dell’Aquila, pur ritenendo che la prescrizione non fosse maturata, rigettò l’appello dell’ A., in quanto la citazione introduttiva del giudizio era generica, non indicando i criteri del calcolo della somma richiesta, rilevando altresì che il mancato deposito del contratto di cessione bonaria del fondo – già allegato al fascicolo di primo grado, e la conseguente impossibilità di verificare il contenuto degli accordi tra il proprietario dell’area e l’espropriante, non consentisse di determinare l’importo della quota indennitaria in favore del conduttore.

Ricorre in cassazione l’ A. formulando tre motivi.

Non si è costituito il Consorzio intimato.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancanza dell’atto di compravendita del 12.2.98 nel fascicolo di parte, non avendo la Corte d’appello disposto la riproduzione del documento in quanto risultante inserito nel fascicolo di primo grado, prodotto in appello.

Con il secondo motivo è dedotto il medesimo vizio di motivazione, avendo la Corte d’appello affermato che la citazione non conteneva l’indicazione degli elementi di diritto su cui era fondata.

Con il terzo motivo è denunziata violazione o erronea applicazione dell’art. 113 c.p.c. e della L. n. 865 del 1971, artt. 10,16 e 17, poichè il giudice d’appello disponeva comunque degli elementi per poter decidere verificando la congruità della somma richiesta.

Il primi due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili nella parte in cui deducono il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, non declinabile ratione temporis, poichè la sentenza impugnata fu emessa nel 2014, dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. nella L. n. 134 del 2012.

La doglianza afferente al vizio di omessa motivazione è invece infondata, poichè la Corte d’appello ha motivato chiaramente sulle ragioni del rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

Il terzo motivo è invece fondato. Al riguardo, la Corte territoriale ha respinto la domanda dell’ A. con una duplice motivazione, afferente da un lato alla nullità della citazione per genericità del contenuto, e dall’altro fondata sull’impossibilità di decidere a causa del mancato rinvenimento del contratto di cessione bonaria del fondo espropriato, allegato al fascicolo di primo grado, che avrebbe precluso la verifica degli accordi tra il proprietario e l’espropriante.

Ora, tale ultima argomentazione non è corretta, in quanto l’atto di cessione bonaria non assume rilevanza per la decisione della causa, considerato che il giudice d’appello avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dell’indennità applicando i criteri di legge indipendentemente dalle allegazioni e produzioni di parte.

Va osservato che, riguardo alla cessione volontaria si è, infatti, costantemente ritenuto che il relativo prezzo è correlato in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la quantificazione dell’indennità spettante per l’espropriazione, cosicchè non è consentito alle parti discostarsene (v., Cass. 2 dicembre 2016, n. 24562, n. 15159/18).

Pertanto, la Corte territoriale ha erroneamente attribuito all’accordo concluso dalle parti una rilevanza condizionante la misura dell’indennità che la legge invece non prevede.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al terzo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, e dichiara inammissibili i primi due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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