Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29908 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29908 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26844/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Berra Maurizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Lanigra,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla piazza
Prati degli Strozzi n. 32, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 2091/30/16 depositata il 12 aprile 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per
il rigetto del ricorso.

Data pubblicazione: 13/12/2017

ATTESO CHE
– Circa l’avviso di accertamento notificato a Maurizio Berra per
redditi di capitale sull’anno d’imposta 2007, l’Agenzia delle
entrate impugna per cassazione la sentenza che ha respinto
l’appello erariale contro il parziale annullamento di primo grado.

– Il ricorso denuncia la nullità della sentenza per essersi il giudice
d’appello limitato ad aderire alla motivazione di prime cure,
senza vagliare le ragioni di gravame.
– Il ricorso è fondato: in ossequio al principio di autosufficienza,
esso riproduce i motivi d’appello concernenti l’omessa
dichiarazione in quadro RW e la conseguente ripresa a tassazione
delle movimentazioni finanziarie estero su estero operate da
Maurizio Berra; detti articolati motivi risultano totalmente
pretermessi dal giudice d’appello, che ha solo approvato la
valutazione del primo giudice (via via definita «fondata»,
«corretta», «attenta ed analitica»), senza minimamente
esaminare le censure ad essa rivolte dall’appellante; la sentenza
d’appello è nulla, quindi, dacché il giudice che l’ha pronunciata si
è limitato ad aderire alla decisione di prime cure, senza
dimostrare di essere pervenuto a questo risultato attraverso lo
scrutinio di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/2006
Rv. 586571; Cass. 15483/2008 Rv. 603367; Cass. 28113/2013

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Rv. 629873; Cass. 14786/2016 Rv. 640759; Cass. 15884/2017
Rv. 644726).
– La memoria del controricorrente non è in grado di munire la
sentenza di un’identità decisoria che essa non possiede, fermo
peraltro che la

ratio decidendi

non può essere integrata

dall’interprete per via congetturale (Cass. SU 22232/2016 Rv.
641526).

H-7
2

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione

per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche

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