Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29907 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19470-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.D.R.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 322, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO

CARMINE, rappresentato e difeso dall’avvocato FUMAROLA CARLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7730/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE;

 

Fatto

RITENUTO

Che:

A.D.R.C.A. impugnava l’avviso di accertamento catastale con cui era stato rideterminato dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma Territorio, il classamento di alcune unità immobiliari di sua proprietà, di cui nove in (OMISSIS) ed una in (OMISSIS) in conformità all’art. 1 comma 335, della L. 30.12.2004, n. 311. Ricorreva il contribuente e la CTP di Roma, con sentenza n. 16134/05/2015, rigettava il ricorso. Avverso detta pronuncia, A.D.R.C.A. proponeva appello deducendo, tra l’altro, la carenza e contraddittorietà della motivazione per mancata esplicitazione dei motivi che avevano indotto il comune al classamento l’erronea valutazione del valore degli immobili. L’Ufficio resisteva al proposto appello.

La CTR di Roma accoglieva l’appello. Pur non potendo muoversi alcun rilievo in relazione alla corretta osservanza della normativa di riferimento sopra richiamata, anche alla luce della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 16.2.2005 nonchè della relativa nota del Comune di Roma, in concreto, la CTR ravvisava vizi in ordine ai profili della mancanza di un’idonea comparazione con altri immobili con le stesse caratteristiche, della carenza di motivazione dell’avviso, nonchè della mancata esplicitazione dei motivi che avevano indotto il comune al classamento.

Più specificamente, in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto non poteva limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del Territorio, ma doveva specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, a quale presupposto la modifica dovesse essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari. In questa ipotesi, l’atto impositivo doveva indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li avrebbero resi similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa, conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. Tutto ciò, nel caso in esame era mancato.

La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate che deduceva:

1.violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 – violazione dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3.

Il contribuente si costituiva con controricorso e deduceva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. In data 2 ottobre 2020, depositava memoria insistendo per la dichiarazione di inammissibilità e/oil rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo l’Ufficio, dopo aver trascritto il contenuto dell’atto di accertamento e riportato il contenuto delle sentenze di merito rileva che l’adeguatezza della motivazione degli atti dell’Amministrazione Finanziaria era legata non solo alla natura e alla struttura di ogni tributo, ma anche, in ogni caso, alla finalità di ciascun atto, tutti principi pienamente rispettati dall’Ufficio. Nell’avviso di accertamento era sottolineato lo scostamento per ogni microzona, con menzione conforme all’indirizzo giurisprudenziale affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza 23247/2014, che aveva stabilito che se il nuovo classamento era adottato nell’ambito della revisione catastale, l’atto doveva indicare la specifica menzione dei rapporti tra il valore di mercato ed il valore catastale della singola microzona, nonchè il rapporto dei medesimi rapporti relativi all’insieme delle microzone ed il relativo scostamento; pertanto l’Ufficio aveva agito in modo legittimo, in quanto si era attenuto ai principi illustrati, facendo specifica menzione nell’avviso di accertamento impugnato dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Atto che, nel caso di specie, risultava idoneo a consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti. a base della riclassificazione eseguita, nel contesto di un giudizio, quale quello tributario, che era di impugnazione/merito così come stabilito correttamente anche dalla Commissione Tributaria Provinciale nella sentenza impugnata.

Nel caso di specie, la revisione del classamento, effettuata ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 era stata eseguita anche alla luce della la sentenza n. 21176/2016 con la quale la tipologia di motivazione addotta dall’Ufficio era stata ritenuta legittima. Infatti, in detta sentenza si era affermato che la motivazione dell’atto di classamento (che non era un atto di imposizione fiscale) trovava riferimento ai fini della propria sufficienza nella peculiare normativa citata in quanto presupposto della revisione era il riallineamento necessario per il significativo scostamento di valore rispetto all’insieme delle singole microzone comunali, senza che fosse necessario indicare le specifiche caratteristiche dell’immobile.

Richiamava, infine, la sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017, che aveva rigettato la questione di illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Il motivo non è fondato.

La questione di cui oggi si discute concerne il tema della motivazione del classamento. Come già ritenuto da questa Corte, con plurime ed ormai costanti pronunce, l’atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8); categoria e classe costituiscono quindi i due distinti segmenti dell’unitaria operazione del classamento. Nel caso in esame, l’Amministrazione ha proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali.

Sul punto si rileva come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 dell’1 dicembre 2017, abbia ritenuto non irragionevole la scelta fatta dal legislatore di consentire una revisione del classamento per microzone, in quanto basata sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale. La modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona ha una indubbia ricaduta sulla rendita catastale ed il conseguente adeguamento, in presenza di un’accresciuta capacità contributiva, mira ad eliminare una sperequazione a livello impositivo.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia indicata, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ed ha, significativamente e chiaramente, ribadito la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Riconosciuta la legittimità dello strumento in generale, se ne impone tuttavia un corretto utilizzo, che a giudizio di questa Corte non può prescindere da un adeguata valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione. Poichè non è sufficiente il rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza e di analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

In tal senso non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente tendente a legittimare un procedimento di revisione generalizzato e massivo in quanto “non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” (Vedi Cass. n. 3156 del 2015; n. 22900 del 2017; n. 16378, n. 23129, n. 28035 e n. 28076 del 2018; n. 9770 del 2019), ed ancora che ” In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonchè ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento. ” (vedi Cass. n. 31829 del 2018 e da ultimo Cass.19989/19; 19990/20; 22671/2019 tutte assunte nell’udienza del 7.5.2019).

Pertanto, l’attività di classamento, invero, quand’anche fondata sull’accertato presupposto dello scostamento significativo tra i valori di mercato effettivi e quelli catastalmente assegnati, rimane pur sempre una procedura individuale/soggettiva, che va effettuata in considerazione combinata dei fattori posizionali ed edilizio pertinenti a ciascuna unità immobiliare – unico criterio legislativamente predeterminato – che consentiva di identificare il parametro globale di apprezzamento dell’unità immobiliare medesima.

In applicazione dei suindicati principi, a cui questa Corte intende conformarsi, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento assunto dall’Ufficio, che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto. (Vedi Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018; n. 17413 del 2018; n. 17412 del 2018; n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).

Su tale punto va dunque disatteso il precedente, rimasto isolato (Cass. n. 21176 del 2016), invocato dall’Ufficio, secondo cui la revisione del classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non deve ritenersi condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona di appartenenza, salva la possibilità di prova contraria.

Le osservazioni su esposte rendono evidente l’infondatezza della eccezione di inammissibilità, proposta dal contribuente.

Il ricorso va pertanto respinto. Considerato che le questioni giuridiche esaminate hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA