Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29907 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, VINCENZO TRIOLO, STUMPO VINCENZO,

EMANUELE DE ROSE, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

FRACASSINI, 18, presso lo STUDIO VENETTONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PETRAROTA VITO, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3777/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

29.10.09, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Triolo che si riporta

agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari rigettava la richiesta dell’Inps nei confronti di D.V.G. di restituzione della somma di Euro 45.544,249 per indennità economica post sanatoriale erogata dal 12.6.88 al 31.1.1995 e quindi oltre il biennio, che è il periodo massimo indennizzabile. Riteneva la Corte territoriale che anche per anche per questo tipo di indebito si dovesse applicare il disposto di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260 previsto per l’indebito pensionistico, in quanto esteso alle prestazioni assistenziali dalla L. n. 448 del 1998, art. 38, comma 6. Essendo il D.V. titolare di reddito inferiore a L 16 milioni, la somma non poteva essere restituita.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre, mentre il D.V. resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Vista la memoria del controricorrente;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè vanno preliminarmente rigettate le eccezioni sollevate in controricorso, giacchè il termine per ricorrere in cassazione è stato dimezzato da un anno a sei mesi dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17 solo per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, ex art. 58, comma 1 della stessa legge, con ciò dovendosi far riferimento al giudizio di primo grado, che nella specie è ben anteriore. Il ricorso contiene poi una precisa indicazione dei fatti di causa. Il ricorso è manifestamente fondato.

Non vi è dubbio infatti che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260 stante il suo tenore letterale, si riferisca esclusivamente all’indebito pensionistico. Nè può valere il richiamo ad esso da parte della L. n. 448 del 1998, art. 38, comma 6 il quale si riferisce agli indebiti assistenziali ” per periodi anteriori al primo gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all’applicazione della normativa di cui al D.L. n. 495 del 1987 …”.

Infatti la indennità post sanatoria non è prestazione assistenziale ma previdenziale, dal momento che per il diritto alla erogazione è necessario il versamento di contribuzione. In ogni caso la L. n. 448 del 1998 richiama materia estranea all’indennità post sanatoriale e fa riferimento a giudicati non definitivi che nella specie non sussistono. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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