Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29907 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29907 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26787/2016 R.G. proposto da
Prampolini Carlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antioco Pintus
e Sonia Rusich, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
in Roma alla via Sesto Rufo n. 16, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 873/1/16 depositata il 4 aprile 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 30 novembre 2017.
Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 13/12/2017

ATTESO CHE
Circa l’avviso di accertamento notificatogli per maggior reddito
da 1am-Q autonomo sull’anno d’imposta 2006, Carlo Prampolini
ricorre per rassazionw

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la se nronza che ha rehpirilu il

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appello contro il rigetto dell’impugnazione di primo grado.

Il ricorso denuncia «insanabile contraddittorietà della sentenza»,
per aver il giudice d’appello riconosciuto la totale carenza di
motivazione della sentenza di prime cure e per averla tuttavia
confermata senza esprimere una reale motivazione sostitutiva.
Il ricorso è infondato: la sentenza è nulla per error in procedendo
qualora la motivazione non renda percepibile il fondamento della
decisione, risolvendosi in mera apparenza (Cass. SU 22232/2016
Rv. 641526); la nullità della sentenza di primo grado per assenza
di motivazione non rientra fra i casi tassativamente indicati
dall’art. 354 c.p.c. comportanti la rimessione della causa al primo
giudice, dovendo il giudice d’appello rimediare al vizio con la
pronuncia di merito, senza che vi osti il principio del doppio
grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale
(Cass. 13733/2014 Rv. 631334); nella specie, constatato
l’assoluto difetto di motivazione nella decisione di primo grado, il
giudice d’appello ha correttamente esaminato il merito
dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, respingendola con
una motivazione assai concisa, ma basata su argomenti
percepibili (errato abbinamento delle fatture, dubbio pagamento
dei saldi, incerta deducibilità dei costi dei veicoli).
La memoria depositata dal ricorrente non incide sulle superiori
considerazioni.
Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese e
raddoppio del contributo unificato.

2

Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia
delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore

115/2002.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

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