Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29906 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato MICALI FABIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICALI FRANCESCO giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA, MAURO RICCI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’8/04/2010, depositata il 15/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina confermava il rigetto della domanda proposta da S.A. nei confronti dell’Inps per ottenere l’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984; avendo preliminarmente accertato l’esistenza del requisito contributivo, la Corte rigettava la domanda perchè l’assicurato non si era presentato per due volte alla visita medica fissata dal CTU. Avverso detta sentenza ricorre il soccombente, mentre l’Inps resiste con controricorso. Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è stato affermato (Cass. n. 4751 del 28/04/1995, n. 101 del 05/01/2001, n. 3311 del 06/04/1999) che In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali di invalidità, l’ingiustificata mancata presentazione dell’assicurato alla visita medica fissata per l’espletamento della consulenza tecnica disposta d’ufficio per l’accertamento delle di lui condizioni di salute, ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull’assicurato, alla stregua dei criteri di cui all’art. 2697 cod. civ., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Il ricorrente si duole che non siano stati valutati due certificati medici che attesterebbero la sua impossibilità di presentarsi alla visita fissata per il 14 luglio 2009 e riporta in ricorso un certificato dell’11 marzo 2010 da cui risulta che a causa di incidente stradale del (OMISSIS) lo stesso aveva riportato frattura quinto dito metacarpo mano dx e trauma toracico, con impossibilità di lasciare il proprio domicilio per 30 giorni. Si riporta poi in ricorso altro certificato che si assume redatto in data 7 novembre 2009, che però non reca alcuna data. Nè si precisa in ricorso quando era stata fissata la seconda visita da parte del CTU, di talchè, anche a ritenere giustificata l’assenza alla visita del 14 luglio 2009 a causa dell’incidente stradale del precedente 4 luglio, non sarebbe giustificata l’assenza per l’altra, non si sa peraltro se questa fosse stata fissata prima o dopo quella del 14 luglio 2009.

Conclusivamente i certificati medici riportati in ricorso non assumono valenza decisiva come giustificazione della mancata presentazione a visita per ben due volte; Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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