Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29906 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. II, 20/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2883/2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI n. 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN

LIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

MAUCERI;

– ricorrenti –

contro

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA DEI NOTAI PER LA

SICILIA CONSIGLIO NOTARILE DI CATANIA PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1095/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Dott.

ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCELLO MANGANO DI SAN LIO e l’avv. FRANCESCO

MAUCERI per il ricorrente, i quali hanno concluso per

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decisione del 12.1.2010 la Commissione di Disciplina della Sicilia riteneva il notaio B.G. responsabile della violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 47, per aver rogato l’atto pubblico di compravendita rep. (OMISSIS) del 20.5.2008 nonostante il bene compravenduto fosse gravato dalla trascrizione n. 11101/8895 relativa ad un’ordinanza di sospensione dei lavori.

Il B. interponeva appello e la Corte di Appello riduceva in parte la sanzione economica, confermando per il resto la prima decisione.

La sentenza di appello veniva fatta oggetto di ricorso in Cassazione e questa Corte, con la sentenza n. 9486/2015, accoglieva il ricorso per quanto di ragione, rinviando la causa alla Corte di Appello di Palermo.

Quest’ultima, con la sentenza oggi impugnata, n. 1095/2017, riteneva che la prescrizione dell’illecito non fosse maturata e comminava una minor sanzione di Euro 3.000.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione, con atto notificato l’11.1.2018, il B. affidandosi ad un unico motivo. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha dedotto l’intervenuta maturazione, nel corso del giudizio, del termine generale di prescrizione dell’azione disciplinare, essendo decorsi oltre dieci anni dal fatto oggetto di incolpazione.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui essa si rivolge nei confronti della Commissione amministrativa regionale di disciplina dei notai per la Sicilia, che non è organo legittimato a resistere al gravame.

Passando poi all’esame dell’unico motivo, con esso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 146 e s.m.i. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello di Palermo avrebbe erroneamente individuato la data di decorrenza ai fini del calcolo della prescrizione dell’illecito in concreto contestato al notaio e valutato gli effetti interruttivi dei vari eventi intercorsi. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto la prescrizione interrotta per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 9486/2015, senza considerare il fatto che l’art. 146 Legge Notarile si riferisce alle sole sentenze che applicano una sanzione disciplinare e che la decisione da ultimo richiamata non avrebbe in concreto applicato alcuna sanzione, essendosi questa Corte limitata a cassare con rinvio la precedente sentenza della Corte di Appello.

La censura non è fondata.

L’art. 146 Legge Notarile, nel testo modificato e integrato per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 29, prevede al comma 1 che “L’illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all’art. 128, comma 3, commesse nel biennio, dal primo giorno dell’anno successivo”. Il secondo comma stabilisce inoltre che “La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall’ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni”.

La prescrizione dell’illecito disciplinare costituisce una causa estintiva automaticamente dipendente dal decorso di un determinato lasso di tempo dalla violazione: l’istituto presenta spiccate analogie rispetto alla prescrizione del reato, che pure fa discendere l’estinzione dell’illecito penale dal decorso di un determinato periodo dalla sua consumazione.

Il corso della prescrizione viene interrotto, sia in materia penale che in materia disciplinare, dai alcuni atti predeterminati, tra i quali sono comprese le sentenze di condanna o che comunque irrogano una sanzione.

Con riferimento alla prescrizione del reato, questa Corte ha affermato che “Deve considerarsi sentenza di condanna ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione non soltanto quella emessa per la prima volta nel corso del giudizio, ma anche le successive sentenze emesse durante gli ulteriori gradi del procedimento, siano esse confermative o modificative dell’entità della pena. Infatti ogni sentenza di condanna, in ogni grado del procedimento, è riaffermazione della persistenza dell’interesse punitivo dello Stato” (Cass. Sez. 6 penale, Sentenza n. 538 del 05/10/1979, Rv. 143952). Il medesimo criterio – la volontà di perseguire l’illecito penale – era stato utilizzato anche in precedenza, per attribuire efficacia interruttiva della prescrizione agli atti nulli quali le sentenze di primo e secondo grado successivamente cassate (Cass. Sez. 5 penale, Sentenza n. 1047 del 22/11/1972, Rv. 123120).

Questa Corte ritiene che l’approdo interpretativo vada esteso all’istituto della prescrizione dell’illecito disciplinare, alla luce delle evidenti analogie esistenti tra la stessa e l’omologa causa di estinzione del reato prevista dall’art. 160 c.p.. Va pertanto affermato il principio di diritto per cui la prescrizione dell’illecito disciplinare è interrotta, analogamente a quanto avviene per la prescrizione del reato, da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esse confermative o modificative dell’entità della pena, posto che in ogni caso ribadiscono l’interesse dell’ordinamento alla persecuzione dell’illecito di carattere disciplinare.

Nel caso di specie, la prima decisione della Corte di Appello è stata annullata con rinvio dalla sentenza di questa Corte n. 9486/2015 perchè il giudice di secondo grado aveva fatto erroneamente riferimento, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare in concreto irrogata al notaio incolpato, del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 144, con applicazione di legge estranea alla fattispecie.

La decisione della Corte di Cassazione ha quindi inciso soltanto sul trattamento sanzionatorio e, pertanto, va considerata una sentenza modificativa della sanzione, certamente idonea – per quanto anzidetto – ad interrompere il corso della prescrizione.

Ne deriva il rigetto del motivo di censura articolato dal ricorrente.

Tuttavia va rilevato che dell’art. 146, comma 2 Legge Notarile prevede che in nessun caso, indipendentemente dal numero degli eventi interruttivi del corso della prescrizione, il procedimento disciplinare possa durare oltre dieci anni dalla commissione dell’illecito disciplinare. Come evidenziato dal ricorrente nella memoria depositata per l’udienza, nel caso di specie il fatto contestato è stato commesso il 20 maggio 2008 (data in cui fu rogato l’atto oggetto del procedimento disciplinare), onde alla data del 20 maggio 2018 è spirato il termine massimo previsto dall’ultima parte del sopra richiamato dell’art. 146, comma 2 Legge Notarile. La decisione impugnata dev’essere conseguentemente cassata e va dichiarata l’intervenuta estinzione dell’illecito disciplinare per intervenuta prescrizione, sopraggiunta rispetto alla proposizione del ricorso.

In considerazione da un lato del rigetto dell’unico motivo proposto dal ricorrente, ma dall’altro dell’esito finale del presente giudizio, questa Corte ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il motivo e, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata per intervenuta estinzione dell’illecito disciplinare per prescrizione.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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