Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29906 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 18/11/2019), n.29906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6498/2018 proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma;

– ricorrente –

contro

D.G.A., R.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che codesta Corte di Cassazione

voglia dichiarare inammissibile il ricorso e, ove lo ritenga,

confermare il principio di diritto sopra espresso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 15 ottobre 2018 la Corte d’Appello di Roma – Sezione delle persone e della famiglia – ha riconosciuto l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 11 marzo 2015 dalla Corte Superiore di Giustizia dell’Ontario (Canada) che ha dichiarato che “il richiedente R.A. è il padre dei minori R.D.G.J.O. e R.D.G.C.L., nati il (OMISSIS), ed il richiedente D.G.D. è il padre della minore R.D.G.A., nata il (OMISSIS) e che tali richiedenti sono riconosciuti a tutti gli effetti legali quali genitori”.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’adozione di partners dello stesso sesso pronunciata legittimamente in altro stato non fosse contraria all’ordine pubblico internazionale, tenuto conto dell’interesse superiore del minore al mantenimento della propria vita familiare ex art. 8 CEDU ed alle relazioni instaurate con le figure genitoriali di riferimento, evidenziando che anche la Corte EDU ha ribadito il principio che le relazioni omosessuali rientrano nella nozione di vita familiare.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma affidandolo a due motivi.

I signori R.A. e D.G.A. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Procuratore ha dedotto la nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che il testo della sentenza canadese, nel riconoscere lo status di genitori agli odierni controricorrenti, non contiene alcun riferimento esplicito o implicito ad un istituto giuridico che possa essere riconosciuto come l’adozione, con la conseguenza che la Corte territoriale ha erroneamente mutato indirettamente il petitum e la causa petendi.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 218 del 1995, art. 64, u.p..

Lamenta il Procuratore ricorrente che la sentenza straniera crea lo status di genitore/figlio come mero frutto di un atto di volontà esclusiva dell’adulto, sottratta ad alcun controllo di natura pubblicistica diverso da quello formale della mera esistenza della pronuncia straniera, eludendo, altresì, la previsione della L. n. 40 del 2004, che vieta la fecondazione eterologa.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva del Pubblico Ministero.

Va osservato che, recentemente, il supremo Collegio di questa Corte ha statuito che nel giudizio promosso della L. n. 218 del 1995, ex art. 67, avente per oggetto il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero e un cittadino italiano, il Pubblico ministero riveste la qualità di litisconsorte necessario, in applicazione dell’art. 70 c.p.c., comma 1, n. 3, ma è privo della legittimazione a impugnare, non essendo titolare del potere di azione, neppure ai fini dell’osservanza delle leggi di ordine pubblico (Sez. U n. 12193 del 08/05/2019).

In particolare, è stato evidenziato che la controversia ex art. 67 legge sopra citata non è annoverabile nè tra quelle per le quali la legge riconosce al Pubblico Ministero il potere di azione nè tra quelle matrimoniali, con la conseguenza che non trova, pertanto, applicazione nè dell’art. 72 c.p.c., comma 1, che in riferimento alla prima categoria di controversie attribuisce al predetto organo, in caso d’intervento, gli stessi poteri che competono alle parti, nè il terzo ed il comma 4 del medesimo articolo, che in riferimento al secondo gruppo di controversie attribuiscono al Pubblico Ministero il potere d’impugnazione.

L’accertata declaratoria di inammissibilità del ricorso determina l’assorbimento di tutti i motivi.

Nulla per le spese di lite non essendosi gli intimati costituiti in giudizio ed essendo comunque il Procuratore Generale parte pubblica.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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