Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29905 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI

AMENDOLA” INPGI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GIORNALE di SICILIA EDITORIALE POLIGRAFICA SPA (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentati pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio

dell’avvocato PISANI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

EQUIZZI AGOSTINO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/01/09, depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal Giornale Sicilia Editoriale Poligrafica spa avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dall’Inpgi per la contribuzione relativa ad I.E. per il periodo settembre 1997/febbraio 2000, negando che il provvedimento di iscrizione retroattiva nel registro dei praticanti della I. comportasse, con pari decorrenza, l’obbligo di iscrizione presso l’Inpgi e quindi il versamento dei contributi relativi al medesimo periodo.

Avverso detta sentenza l’Inpgi ricorre con due motivi.

Resiste con controricorso il Giornale Sicilia Editoriale Poligrafica spa.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è stato affermato (Cass. n. 13778 del 07/11/2001) che “La prestazione giornalistica resa fino al momento in cui è intervenuto l’atto di iscrizione all’albo deve essere considerata come resa da soggetto privo del requisito dell’iscrizione medesima, senza che possano riconoscersi effetti, sul piano del rapporto di lavoro, alla eventuale retrodatazione disposta dall’organismo professionale competente, non essendo tale retrodatazione idonea ad eliminare la situazione di mancanza del requisito dell’iscrizione nel periodo considerato.”.

Inoltre, quanto più specificamente al rapporto con l’Inpgi, la giurisprudenza, dopo qualche iniziale incertezza, si è espressa (Cass. N. 16383/2008) nel senso che “In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa, ma non esclude – non derivando detta nullità da illiceità dell’oggetto o della causa – che l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., conservi giuridica rilevanza ed efficacia.

Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, ma da ciò non sorge anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall’iscrizione all’Albo e non solo dalla natura dell’attività svolta”.

Ed ancora si è ritenuto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3385 del 11/02/2011 e n. 4165 del 21/02/2011) che “In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell’iscrizione nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa, ma non esclude – non derivando detta nullità da illiceità dell’oggetto o della causa – che l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., conservi giuridica rilevanza ed efficacia. Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, pur avendo il lavoratore diritto al trattamento economico e previdenziale, non sorge anche lo specifico obbligo dell’assicurazione presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall’iscrizione all’Albo e non solo dalla natura dell’attività svolta”.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro trenta/00 per esborsi e duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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