Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29905 del 18/11/2019

Cassazione civile sez. I, 18/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 18/11/2019), n.29905

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20016/2018 proposto da:

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, quale mandatario del Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale, in persona del Commissario

straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Carlo Dossi 45, presso lo studio dell’avvocato Maria Elisabetta

Tabossi e rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Galatà, in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) in Liquidazione,

– intimato –

e contro

Findema Srl, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Giosuè Borsi 4, presso lo studio

dell’avvocato Federica Scafarelli e rappresentata e difesa

dall’avvocato Luca Heros Mazzeo, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4454/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 4454 del 23/2/2018 la 1 Sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, in proprio e nella qualità di successore del soppresso Consorzio per la Bonifica della Valle dei Platani e del Tumarrano di Cammarata, avverso la sentenza n. 6049 del 3/10/2014 della Corte di appello di Roma, in contraddittorio con Findema s.r.l. e il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione – (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di Findema.

2. La sentenza predetta ha così riassunto la vicenda processuale.

Con contratto del 28/6/1988, il Consorzio Bonifica della Valle dei Platani e del Tumarrano (oggi Consorzio di Bonifica 3 Agrigento), ha affidato in appalto alla (OMISSIS). S.p.A. l’esecuzione dei lavori di costruzione della diga sul torrente (OMISSIS), nel comune di Cammarata, per l’importo di Lire 14.837.081,20.

Nel verbale della consegna dei lavori, avvenuta nelle more della stipulazione del contratto di appalto, il (OMISSIS), veniva dato atto che l’appaltatore avrebbe dovuto ultimare le opere entro 30 mesi dalla consegna dando, inoltre, la precedenza alle procedure espropriative, alle prove su modello, alle prove geotecniche, alle verifiche di stabilità” alla costruzione di una strada d’accesso ed alla casa di guardia.

Tuttavia le suddette verifiche evidenziavano la non idoneità delle cave e/o dei materiali indicati nel progetto, tanto da imporre la sospensione dei lavori e un cambiamento di programma degli stessi, partendo dall’individuazione di nuove cave e/o materiali.

Si rendevano, così, necessarie più perizie di variante e di assestamento (in particolare tre), cui seguivano i relativi Atti di sottomissione implicanti una maggiorazione dell’importo dell’appalto, lievitato sino a Lire 22.622.869,076 ed una proroga per il termine dei lavori, al 28/8/1992.

Una volta ripresi i lavori, tuttavia, questi venivano nuovamente interrotti dall’intervenuto diniego del nulla osta dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia in considerazione di un vincolo insistente dal 1984. Da qui la necessità di individuare ex novo le cave.

Iniziati effettivamente i lavori, nel luglio 1991, veniva riscontrata un’infiltrazione d’acqua da parte della (OMISSIS). S.p.a. che, denunziando la circostanza alla Direzione Lavori, comunicava di voler adottare il metodo di pompaggio con well-point.

Le ulteriori problematiche presentatesi, implicanti come necessari numerosi adeguamenti progettuali e le relative approvazioni da parte del servizio dighe, venivano rese oggetto delle domande iscritte nelle 19 riserve formulate nel registro della contabilità dall’appaltatrice, nel corso dell’esecuzione dei lavori; domande poi avanzate in un procedimento arbitrale. Quest’ultimo vedeva accolta parzialmente la domanda attrice, ma il lodo era poi annullato per difetto di compromettibilità in arbitri della controversia. Di qui la necessità di far valere le pretese in sede di giurisdizione ordinaria e, per giunta, verso il curatore fallimentare, essendo stata dichiarata fallita la (OMISSIS). S.p.a., con sentenza del 14/11/1997.

Così, il Fallimento della (OMISSIS). S.p.A. in liquidazione (appaltatore), con atto di citazione, notificato nel 2001, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento (committente), al fine di accertare e dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto d’appalto, ai sensi della L. Fall., art. 81, nonchè di ottenere la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni subiti, così come quantificati nelle riserve formulate in corso di rapporto.

Pendendo tra le medesime parti, con il medesimo oggetto, un altro procedimento, introdotto con istanza di insinuazione allo stato passivo del Fallimento, i due giudizi venivano riuniti e veniva disposta una consulenza tecnica volta a verificare le cause dello smottamento della diga.

Nelle more, il Fallimento cedeva il suo credito verso il Consorzio alla Findema S.r.l. che, con atto d’intervento si costituiva in giudizio il 9/3/2009, facendo proprio tutto quanto dedotto dal Fallimento.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 25017 del 2012, pubblicata il 19/12/2012, accoglieva parzialmente la domanda del Fallimento e condannava il Consorzio al pagamento, in favore del Fallimento, e quindi della cessionaria Findema S.r.l., della somma di Euro 3.521.595,16, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali sin al soddisfo.

Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento proponeva appello che la Corte territoriale, con sentenza n. 6049 del 2014, pubblicata il 3/10/2014, respingeva, confermando integralmente il provvedimento impugnato e condannando il Consorzio a rifondere alla Findema anche le spese del giudizio di secondo grado.

La Corte distrettuale, dopo aver preliminarmente rilevato l’infondatezza dell’eccezione di giurisdizione e di competenza, nel merito ha, in primo luogo, dichiarato la tardività dell’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio avanzata dal Consorzio. Avendo la presunta nullità carattere relativo in quanto derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di prosecuzione delle operazioni, questa avrebbe dovuto essere sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza e, quindi, nel caso di specie, nell’udienza di mero rinvio. Inoltre, il rilievo sulla parzialità del consulente è risultato infondato.

In secondo luogo, la stessa Corte ha ritenuto infondate le contestazioni avanzate dal Consorzio, secondo le quali il contratto di appalto si sarebbe interrotto per effetto della mai impugnata Delib. n. 160 del 1997, L. Fall., ex art. 81.

Secondo la Corte di appello, ove anche il contratto fosse stato correttamente risolto ex art. 340 cit. in danno, da parte della P.A. il curatore fallimentare dell’appaltatore aveva il diritto di azionare le proprie pretese per conto del fallito e, se comunque l’effetto risolutivo fosse intervenuto automaticamente con la dichiarazione di fallimento, l’accertamento dei presupposti per la rescissione in danno poteva costituire un aspetto della controversia devoluta al giudice ordinario.

In terzo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto infondata e comunque tale da non attingere la motivazione del Tribunale nella sua interezza la censura secondo cui il Curatore non sarebbe stato legittimato a richiedere le somme a suo avviso dovute dal committente Consorzio all’appaltatrice, come risultanti dalla contabilità dell’appalto, ai sensi del R.D. n. 350 del 1865, art. 64. Infatti, la mancata sottoscrizione da parte del Curatore della contabilità finale redatta in sede di collaudo non comporterebbe alcuna decadenza dalla facoltà di coltivare in giudizio le pretese patrimoniali che l’impresa ritenesse fondate, indipendentemente dalla qualificazione del Curatore come parte o terzo, in quanto, in tema di appalto di opere pubbliche, il R.D. n. 350 del 1865, art. 64, porrebbe solo una presunzione relativa di accettazione del conto, perciò superabile con la prova di una positiva volontà dell’appaltatore contraria alla rinuncia delle pretese oggetto di riserva, riscontrabile, nel caso di specie, nel richiesto pagamento del credito residuo da parte del Curatore e nel comportamento processuale complessivamente tenuto dal curatore fallimentare.

Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili, in quanto assolutamente generiche, le ulteriori censure in merito, specie alla luce della nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c..

Avverso tale decisione il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, illustrati anche da memoria. Inoltre, con istanza dell’11/5/2017, il Consorzio, sulla premessa che il proprio ricorso era stato indirizzato alla (OMISSIS). SpA, nel frattempo tornata in bonis (per la chiusura del fallimento in data 28/1/2014), senza esito positivo (se non al Presidente del collegio sindacale in data 19/2/2015), ha chiesto la nomina di un curatore speciale, ai sensi degli artt. 78-80 c.p.c., che il Primo Presidente aggiunto di questa Corte ha respinto con decreto del 22/5/2017.

Findema s.r.l. ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

3. Avverso la predetta sentenza n. 4454/2018 di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione con ricorso notificato il 2/7/2018 alla Findema il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, impugnandola nella parte in cui aveva ritenuto la tardività dell’eccezione di nullità ed erroneità delle operazioni e della relazione del C.t.u., proposta dal Consorzio nel giudizio di primo grado nella prima udienza utile, successiva al deposito della relazione (6/5/2010) e per l’effetto in tutte le altre parti, nulle ed erronee perchè connesse e consequenziali alla relazione e alle operazioni peritali (e cioè in punto: affermazione della responsabilità del Consorzio per aver indetto la gara su di un progetto incompleto; affermazione che il crollo delle pareti di scavo del taglione non era stato causato dall’erronea installazione del sistema di pompaggio, che invece dipendeva da diversi fattori; mancata dichiarazione di corretta adempienza contrattuale da parte del Consorzio; erroneo rigetto delle richieste creditorie e risarcitorie del Consorzio; erroneo rigetto della richiesta di rinnovo della c.t.u., erronea conferma della condanna del Consorzio alle spese di lite).

Il ricorso è corredato da tre motivi.

Con atto notificato il 10/9/2018 ha proposto controricorso Findema s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il Consorzio ricorrente ha formulato istanza di nomina ex artt. 78 e 80 c.p.c., di nomina di un curatore speciale alla (OMISSIS). s.p.a. in liquidazione, riservata con provvedimento del 11/10/2018 alla sede decisoria.

Il Consorzio ricorrente ha formulato altresì istanza di sospensione della efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza impugnata, che, dopo il deposito di memoria illustrativa ad opera delle parti costituite, è stata dichiarata inammissibile ex art. 391 bis c.p.c., comma 5, con ordinanza in data 7/12/2018.

In data 3/9/2019 Findema ha presentato ulteriore memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è dichiaratamente proposto dal Consorzio ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 157 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ex art. 360, n. 4, per conseguente nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, nonchè ex art. 360, nn. 3 e 4, per violazione falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., nonchè per eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui includerebbe nella decadenza dall’eccezione di nullità degli atti anche l’ipotesi in cui gli stessi siano coevi alla pima istanza o difesa e non siano ancora effettivamente inseriti nel fascicolo di causa, sì da non consentire alle parti l’accertamento dell’esistenza della violazione e la titolarità del relativo interesse.

1.1. Il ricorrente rammenta che il C.t.u. in data 9/10/2006 aveva rinviato le operazioni peritali a data da comunicare a parti e a consulenti, adempimento poi mancato, e aveva proseguito le operazioni senza dare alcun avviso; inoltre il C.t.u. su richiesta della Curatela e su autorizzazione del Giudice aveva partecipato al collaudo tecnico amministrativo delle opere che riguardava anche i lavori eseguiti dal Consorzio; erano stati così violati il contraddittorio e i doveri di neutralità e imparzialità del Consulente.

La nullità era stata eccepita dal Consorzio con deduzioni scritte all’udienza del 6/5/2010, dopo che la relazione del Consulente era stata, tardivamente poichè la proroga era scaduta il 11/2/2010, depositata il 18/2/2010 in cancelleria, dopo le ore 10.07.16, mentre si stava svolgendo l’udienza di trattazione, come confermato dallo stesso verbale di udienza che non dà atto della presenza del C.t.u. ing. R.; solo in data 22/2/2010 il C.t.u. ha depositato anche le tre copie di perizia e i fascicoli di parte con i relativi faldoni.

All’udienza del 18/2/2010 la relazione di perizia non era ancora stata inserita nel fascicolo e non era disponibile per le parti

Il Giudice aveva rinviato all’udienza del 6/5/20109 e in quella data il Consorzio aveva formulato le proprie eccezioni di nullità e le relative controdeduzioni.

La sentenza impugnata era viziata per errore di fatto ed era basata sulla mera supposizione di un fatto, ossia il deposito in udienza della relazione di perizia, la cui verità era incontrastabilmente esclusa dal verbale di udienza del 18/2/2010, sicchè l’identificazione delle due fattispecie di deposito della c.t.u. (antecedente o coevo all’udienza) confliggeva i principi costituzionali e violava il principio del contraddittorio, diversamente dovendosi apprezzare l’illegittimità costituzionale della norma dell’art. 157 c.p.c., comma 2, sopra prospettata.

2. Con il secondo motivo, dichiaratamente proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 101,157 e 159 c.p.c., ex art. 360, n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 159 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, e ex art. 360, nn. 3 e 4, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 157 e 159 c.p.c., il ricorrente denuncia la illegittimità della sentenza impugnata per la mancata rilevazione di ufficio della nullità della consulenza tecnica eccepita dal Consorzio con errore di fatto tra la “violazione degli adempimenti formali della c.t.u.” e la “violazione del principio del contraddittorio”.

3. Con il terzo motivo, dichiaratamente proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 157 e 159 c.p.c., al fine di revocare le operazioni e la relazione del C.t.u., estendere la revocazione agli successivi e consequenziali e dichiarare la nullità di atti e provvedimenti revocati, nonchè nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione all’art. 162 c.p.c., per disporre il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, il ricorrente chiede la revocazione delle operazioni e della relazione dell’ing. R., degli atti consequenziali connessi alla c.t.u. e alla sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità di atti e provvedimenti revocati, la rinnovazione degli stessi.

Il ricorrente ripropone quindi il tenore dei propri motivi di ricorso per cassazione contraddistinti dal n. 4 al n. 9.

4. In linea preliminare, la Corte ritiene che non vi sia luogo a procedere all’integrazione del contraddittorio con la (OMISSIS). s.p.a. tornata in bonis, previa eventuale nomina di un Curatore speciale per la notifica del ricorso, come richiesto dal Consorzio ricorrente ex artt. 78 e 80 c.p.c..

Questa Corte infatti ha affermato in numerose occasioni che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione ai sensi art. 391-bis c.p.c., prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. 6 – 3, n. 16141 del 17/06/2019, Rv. 654313 – 01; nello stesso senso: Sez. 2, 8/2/2010, n. 2723; Sez. un., 22/3/2010, n. 6826 e 13/10/2011, n. 21141; Sez. 3, n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 – 01; Sez. 2, n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01). Il ricorso del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 deve infatti ritenersi inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

5. Il ricorso per revocazione di sentenze della Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c., è consentito solo se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da errore materiale ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), ossia se la decisione è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi è appunto questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

In tal caso la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.

5.1. L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato.

L’errore di fatto revocatorio presuppone pertanto il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali: ciò non è configurabile nell’ipotesi di erronea individuazione nella sentenza della norma applicabile al caso concreto, integrandosi, in tal caso, un errore di diritto, sostanziale o processuale, non previsto come causa di revocazione della sentenza di cassazione, al pari dell’errore di giudizio o di valutazione (Sez. U, n. 9882 del 20/07/2001, Rv. 548338 – 01; Sez. U, n. 15227 del 30/06/2009, Rv. 608893 – 01; Sez. 3, 06/12/2018, n. 31563).

Con riguardo al sistema delle impugnazioni, è stato ulteriormente precisato che la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali; non appare pertanto appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l’ordinata amministrazione della giustizia. (Sez. U, n. 8984 del 11/04/2018, Rv. 648127 – 02).

5.2. Ancor più analiticamente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo; 6) riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perchè, se invece l’errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Sez. 1, n. 8295 del 20/04/2005, Rv. 581562 01; Sez. 1, n. 4295 del 01/03/2005, Rv. 583237 – 01; Sez. U, n. 26022 del 30/10/2008, Rv. 605295 – 01); in particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369 c.p.c., comma 1, ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, nonchè il fascicolo d’ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perchè siano emerse questioni processuali rilevabili d’ufficio (Sez. 1, n. 24856 del 22/11/2006, Rv. 593234 – 01).

Occorre quindi la deduzione di un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Sez. U, n. 26022 del 30/10/2008, Rv. 605295 – 01).

5.3. La Corte in via preliminare deve rilevare l’evidente inammissibilità dei motivi di ricorso, laddove essi ripetutamente deducono vizi di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, anche in relazione alla prospettazione della illegittimità costituzionale di norme di legge, nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si è detto che non è certamente ammissibile prospettare a fondamento del ricorso per impugnazione straordinaria delle sentenze di questa Corte la commissione di errori di diritto, specie con riferimento alla casistica dei mezzi ordinari di ricorso di legittimità.

Ciò vale: quanto al primo motivo, in relazione alla denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 157 c.p.c., comma 2, alla pretesa nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento, per violazione falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., nonchè per eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p.c., comma 2, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui includerebbe nella decadenza dall’eccezione di nullità degli atti anche l’ipotesi in cui gli stessi siano coevi alla prima istanza o difesa e non siano ancora effettivamente inseriti nel fascicolo di causa, sì da non consentire alle parti l’accertamento dell’esistenza della violazione e la titolarità del relativo interesse; quanto al secondo motivo, in relazione alla denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 101, 157

e 159 c.p.c. e alla pretesa nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per la mancata rilevazione di ufficio della nullità della consulenza tecnica eccepita dal Consorzio con errore di fatto tra la “violazione degli adempimenti formali della c.t.u.” e la “violazione del principio del contraddittorio”; quanto al terzo motivo, relativamente alla riproposizione articolata dal Consorzio ricorrente dei suoi motivi dal quarto al nono del ricorso per cassazione rigettato dalla Corte con la sentenza qui impugnata (pag. 34-42 del ricorso introduttivo).

6. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio si sforza di prospettare, almeno in apparenza, un vizio di errore revocatorio in relazione all’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione sul suo primo motivo di ricorso riguardante il ritenuto illegittimo rigetto dell’eccezione di nullità delle operazioni peritali e della consulenza tecnica dell’ing. R..

6.1. L’eccezione si basava sul fatto che il C.t.u. in data 9/10/2006 aveva rinviato le operazioni peritali a data da comunicare a parti e a consulenti, cosa però che non aveva fatto per proseguire le operazioni senza dare alcun avviso; inoltre il C.t.u. su richiesta della Curatela e su autorizzazione del Giudice aveva partecipato al collaudo tecnico amministrativo delle opere che riguardava anche i lavori eseguiti dal Consorzio; erano stati così violati il contraddittorio e i doveri di neutralità e imparzialità del Consulente.

La nullità era stata eccepita dal Consorzio con deduzioni scritte all’udienza del 6/5/2010, dopo che la relazione del Consulente era stata depositata tardivamente, il 18/2/2010 in cancelleria, dopo le ore 10.07.16, mentre si stava svolgendo l’udienza di trattazione. Ciò era confermato dallo stesso verbale di udienza che non dava atto della presenza del C.t.u. ing. R.; solo in data 22/2/2010 il C.t.u. aveva depositato anche le tre copie di perizia e i fascicoli di parte con i relativi faldoni.

All’udienza del 18/2/2010 la relazione di perizia non era ancora stata inserita nel fascicolo e non era disponibile per le parti; il Giudice aveva rinviato all’udienza del 6/5/2010 e in quella data il Consorzio aveva formulato le proprie eccezioni di nullità e le relative controdeduzioni.

6.2. L’errore di fatto denunciato dal Consorzio si risolve nella supposizione, attribuita alla Corte di Cassazione, di un fatto, ossia il deposito in udienza della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, la cui verità era incontrastabilmente esclusa dal verbale di udienza del 18/2/2010.

6.3. L’errore denunciato non sussiste e comunque non è affatto decisivo.

6.4. In primo luogo, la Corte di Cassazione non ha affatto affermato che la relazione peritale era stata depositata in udienza, nè che l’ing. R. si fosse presentato in udienza il 18/2/2010.

La sentenza impugnata, infatti, al p. 10.2. prende in considerazione solamente il fatto che la relazione peritale sia stata depositata contemporaneamente all’udienza per trarne conseguenze giuridiche in ordine al regime della proposizione di eventuali eccezioni di parte.

Non vi sono inoltre elementi per affermare che la predetta relazione sia stata materialmente inserita da parte della cancelleria del Tribunale di Roma nel fascicolo d’ufficio nel corso dell’udienza del 18/2/2010 dopo il suo deposito in cancelleria o se ciò, come sostiene, ma non dimostra, il Consorzio ricorrente, sia avvenuto in un tempo successivo.

Per vero il fatto stesso che le parti abbiano richiesto un rinvio per il suo esame induce a supporre che la relazione fosse stata inserita nel fascicolo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ma la circostanza è comunque irrilevante, alla luce della ratio decidendi della sentenza straordinariamente impugnata.

6.5. Infatti la Corte ha ritenuto (p. 10.3. di pag. 11-12) che la sanatoria della nullità delle operazioni peritali – e consequenzialmente della relazione di consulenza tecnica di ufficio – si era prodotta per il semplice fatto della mancata proposizione della relativa eccezione all’udienza di trattazione del 18/2/2010, in virtù del fatto processuale dell’avvenuto deposito della relazione, noto alle parti, con riferimento ai vizi derivanti dalla violazione del principio del contraddittorio “perchè le parti erano informate da tempo o direttamente o per il tramite del proprio CTP il quale aveva i correlativi doveri di riferire alla propria parte) della mancata convocazione da parte del consulente di ufficio e perciò, le stesse erano in grado di far valere, con immediatezza, una tale irregolarità”, e ciò diversamente rispetto alle difese relative ai contenuti valutativi dell’elaborato, che esigevano invece una meditata lettura del testo della relazione.

E’ evidente che rispetto a tale affermazione in punto di diritto è irrilevante che la relazione fosse o meno materialmente inserita nel fascicolo d’ufficio e tantomeno il successivo deposito delle copie per le parti in data 22/2/2010.

Non compete a questa Corte in sede di revocazione valutare la correttezza dell’affermazione in punto di diritto formulata dalla sentenza impugnata dal giudice di ultima istanza, nei cui confronti il ricorrente non dispone del diritto di impugnazione.

Lo stesso vale per la denuncia formulata dal ricorrente di applicazione da parte della Corte di Cassazione di una norma costituzionalmente illegittima, che si risolve anch’essa nella doglianza di un errore di diritto.

7. Analoghe considerazioni valgono quanto alla censura sollevata dal ricorrente con il secondo motivo, laddove il Consorzio sostiene l’illegittimità della sentenza impugnata per la mancata rilevazione di ufficio della nullità della consulenza tecnica eccepita dal Consorzio con errore di fatto tra la “violazione degli adempimenti formali della c.t.u.” e la “violazione del principio del contraddittorio”.

Ancora una volta il ricorrente non si trattiene dal censurare la correttezza del ragionamento giuridico seguito dalla sentenza impugnata e attribuisce ad un “errore di fatto” inesistente la decisione che ritiene giuridicamente non corretta.

8. Il terzo motivo di ricorso, a parte le evidenti ragioni di inammissibilità già evidenziate, ha natura meramente consequenziale e cade con il cadere dell’assunto del ricorrente circa la configurabilità di un errore revocatorio.

9. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 20.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2019

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